Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45728/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, invero, articolato in termini non specifici, avendo la Corte d'appello congruamente evocato, a fondamento della propria decisione (cfr., pag. 8), il fatto che, a carico del ricorrente, fosse stata ritenuta la recidiva specifica reiterata, espressione di ingravescente pericolosità criminale e, di converso, del carattere abituale e non occasionale della condotta criminosa, elementi ostativi alla invocata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità; la decisione appare corretta in diritto (cfr., ta ultimo, Sez. 5 , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280250 - 01) e, comunque, solo genericamente contrastata in fatto essendosi la difesa limitata - senza comprovare il suo assunto - a sostenere la risalenza dei precedenti fondanti la recidiva qualificata come tali, a suo avviso, inidonei a giustificare la valutazione di non occasionalità; ribadito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7 - , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e che, in ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cfr., Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 01; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere est sore ) IN [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, invero, articolato in termini non specifici, avendo la Corte d'appello congruamente evocato, a fondamento della propria decisione (cfr., pag. 8), il fatto che, a carico del ricorrente, fosse stata ritenuta la recidiva specifica reiterata, espressione di ingravescente pericolosità criminale e, di converso, del carattere abituale e non occasionale della condotta criminosa, elementi ostativi alla invocata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità; la decisione appare corretta in diritto (cfr., ta ultimo, Sez. 5 , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280250 - 01) e, comunque, solo genericamente contrastata in fatto essendosi la difesa limitata - senza comprovare il suo assunto - a sostenere la risalenza dei precedenti fondanti la recidiva qualificata come tali, a suo avviso, inidonei a giustificare la valutazione di non occasionalità; ribadito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7 - , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e che, in ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cfr., Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 01; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere est sore ) IN [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45728/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris