CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1104/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2525 /20 2 1 , depositata il19 ottobre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Cassazione —Ricorso —Motivi —[OSCURATO:PERSONA] che: con sentenza n. 2525 /202 1 , depositata il 19 ottobre 202 1, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto, per inadempimento da parte della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]dell’obbligo di pagamento dei canoni, il contratto di locazione commerciale intercorso (gi usta contratto verbale la cui conclusione e la cui validità erano stat e accertat e con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 961/19, passata in giudicato) tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la reiterata eccezione dell’appellante che assumeva di non avere avuto la disponibilità dell’immobile; ha in motivazione rilevato che i capitoli di prova a tal fine indicati dall’appellante — la cui ammissione era stata negata in primo grado sull’erroneo presupposto della tardività della pur giustificata istanza di rimessione in termini — non avrebbero comunque potuto dare riscontro a detta eccezione, emergendo dalle stesse difese dell’appellante l’ammissione della acquisita disponibilità dei locali nel giugno 2019 e dovendosi ritenere pertanto ingiustificato, e giusta causa di risoluzione, il mancato pagamento dei canoni da tale mensilità in poi (ovvero anche dal successivo mese di settembre 2019 in poi); per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre con unico mezzo, cui resistel’intimato depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: con l’unicomotivo la ricorrente denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia»;rileva che la disponibilità dei locali , affermata nelle proprie difese, erada intendersi esclusivamente con riferimento al fatto che, grazie alla sentenza n. 961/19 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], erano ripresi i contatti fra le parti per addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione, proprio per superare gli ostacoli che si erano creati fino a quel momento, da imputarsi esclusivamente al dott. [OSCURATO:PERSONA]; l 'audizione dei testimoni avrebbe consentito di accertare l'impossibilità, da parte di KRC, di servirsi dei beni di cui non ha mai potuto avere la disponibilità, per cui la loro mancata escussione ha rappresentato un evidente vulnus; la censura, formulata in relazione alla pregressa e non più vigente formulazione dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è chiaramente inammissibile; è appena il caso di rammentare che, secondo esegesi ormai pacificamente acquisita, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014); nella specie la doglianza, evidentemente, non rispetta alcuno di tali requisiti, limitandosi a riproporre, in modo peraltro del tutto generico, le medesime critiche rivolte alla sentenza di primo grado e riferite alla ricognizione del fatto, senza nemmeno confrontarsi compiutamente con la motivazione sul punto resa dal giudice d’appello; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente per il presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor