CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 22609/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1158/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 840/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1158/2021,in riforma della pronuncia di primo grado ha rigettato leoriginarie domande proposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] dirette adottenere il pagamento delle differenze economiche per losvolgimento delle funzioni di Presidente della CommissioneTributaria di Lecce, di cui era Presidente di Sezione, per iperiodi compresi dal 24.7.2007 al 5.4.2009 nonché per ilperiodo compreso dal 18.6.2011 al 12.1.2014, quando ilposto era vacante per cessazione dall’incarico del Presidentetitolare, nonché dirette a sentire dichiarare irripetibili lesomme di cui l’Amministrazione aveva chiesto il rimborsoperché erroneamente corrisposte in relazione alle suddettefunzioni.2. I giudici di seconde cure, considerato ammissibile il gravamee inquadrata l’attività svolta dai giudici tributari nel noverodei rapporti propri dei funzionari onorari con ilriconoscimento del compenso quale emolumento di naturaindennitaria, hanno in sostanza ritenuto che, nel momento incui il Presidente di Sezione svolgeva anche le funzioni diPresidente della Commissione, non si verteva in una ipotesidi esercizio di mansioni superiori di fatto, non esulandol’attività di sostituzione dalle funzioni proprie del Presidentedi Sezione; hanno, poi, ritenuto che l’esclusione di cui all’art.39, comma 6, del d.l. n. 98/2011 ricomprendeva ogni ipotesidi sostituzione del Presidente di Commissione da parte delPresidente di Sezione più anziano, quindi non solo nei casi diNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026assenza o di impedimento, ma anche di vacanza del pNoumsetroo dei r,a ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026quindi, le funzioni vicarie erano già inserite nei compiti propridel Presidente di Sezione in un contesto in cui il relativocompenso aveva, come detto, natura indennitaria e non eralegato all’attività svolta; hanno, infine, escluso che l’art. 39citato non fosse applicabile, per non avere la disposizioneefficacia retroattiva, essendosi la norma limitata a ridefinireed integrare, con riferimento al trattamento economico, unadisciplina già risalente al decreto legislativo n. 545/1992.3. Avverso la sentenza di secondo grado il dott. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cuiha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia edelle Finanze.4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 e,conseguentemente, dell’art. 39 comma 6 del d.l. n. 98/2011per avere la Corte d’Appello, muovendo dall’erratopresupposto che nelle fattispecie di“assenza”/”impedimento” del titolare di un ufficio rientrasseanche quella di “vacanza” del posto, fatto rientrare anche lafattispecie della reggenza tra quelle per le quali l’art. 39 deld.l. n. 98/2011 esclude, attraverso il richiamo al citato art.2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992, il diritto al compensostabilito ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 545/1992 (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.).Numero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/20263. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art.N u1m3er od dei ral ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026d.lgs. n. 545/1992 con riferimento all’art. 2, comma 2, dellostesso provvedimento, laddove la Corte d’Appello, muovendodal rilievo che i giudici delle [OSCURATO:PERSONA] svolgonola propria attività nell’ambito di un rapporto di servizioonorario, ha ritenuto escluso che il loro trattamentoeconomico dovesse uniformarsi “anche solo in via dianalogia” a criteri di corrispettività nonché ai “principinormativi in materia di retribuzione, di svolgimento dimansioni superiori” e di rispetto del principio di uguaglianza”,e ciò in aperto contrasto anche con gli orientamenti espressidalla giurisprudenza dell’Unione Europea in materia diincarichi di servizio onorario (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).4. Con il terzo motivo si contesta che la Corte di appello ha, inviolazione dell’art. 13 e 2, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992e in relazione al disposto di cui all’art. 24 dello stessoprovvedimento ed in contrasto con i principi costituzionali diragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e proporzionalità dellaretribuzione di cui all’art. 36 Cost., ritenuto che il compensostabilito per il Presidente di Sezione sia corrispettivo anchedell’eventuale svolgimento da parte dello stesso dellefunzioni di Presidente di Commissione nel caso di reggenzain forza di un formale decreto di nomina da parte delConsiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e,correlativamente, che il compenso previsto per il [OSCURATO:PERSONA] spetti solo a coloro che ricoprono tale caricacome titolari, a seguito di concorso (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.).5. Con il quarto motivo si lamenta, sotto un primo profilo, laviolazione dell’art. 39 comma 6 del d.l. n. 98/2011, per averela Corte d’Appello ritenuto che l’inciso “ad esclusione di quelliNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026di cui all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 31 diNcuemmerob dri era ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/20261992, n. 545”, contenuto nel citato art. 39, riguardi (anche)la fattispecie del Presidente di Sezione che svolge le funzionidi Presidente di Commissione anziché (esclusivamente)quella del Presidente di Commissione/Presidente di Sezioneche svolge le funzioni di Presidente/[OSCURATO:PERSONA] Presidente diSezione e, sotto un secondo profilo, in subordine, laviolazione del disposto di cui all’art. 39 del d.l. n. 98/2011con riferimento all’art. 14 delle disposizioni sulla legge ingenerale, per avere la Corte d’Appello applicato, facendoricorso alla analogia, una disposizione di legge, aventenatura eccezionale, ad una fattispecie in essa non ricompresa(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).6. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrentesi duole, sotto un primo profilo, della violazione dell’art. 39comma 6 del d.l. n. 98/2011 con riferimento all’art. 11 delledisposizioni della legge in generale, nonché dell'articolo 117della Costituzione con riferimento all’art. 6 e 1 Prot. 1 dellaCEDU, per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’art. 39comma 2 d.l. n. 98/2011 laddove prevede (secondol’interpretazione della Corte) l’esclusione del diritto alcompenso per il Presidente di Sezione che ricopre il ruolo diPresidente di Commissione nella ipotesi di vacanza del posto,sia applicabile anche a fattispecie verificatesi prima della suaentrata in vigore con incidenza ablatoria su diritti patrimonialiquesiti; sotto un secondo profilo, si duole della violazionedell’art. 39 comma 6 del d.l. n. 98/2011 con riferimentoall’art. 2033 cod. civ., nonché dell'articolo 117 dellaCostituzione con riferimento all’art. 6 e 1 Prot.1 della CEDU,laddove ha ritenuto ripetibili somme erogate senza riserveNumero registro generale 1100/2022dall’amministrazione e percepite in buona fede dal reggenteN umero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 22609/2026(art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.).Data pubblicazione 02/07/20267. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per laloro connessione logico-giuridica, sono infondati.8. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento dilegittimità, in assenza di circostanze che ne impongano unarivisitazione, secondo cui “In tema di compensi per losvolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezionedella Commissione tributaria che sostituisca il Presidente diCommissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs.n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può esserericonosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivorispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione allefunzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stessosia stato designato come reggente della Commissione condelibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”(Cass., sez. prima, 4 aprile 2024, n. 8873; cfr. anche le nonmassimate Cass., sez. prima, 4 aprile 2024, n. 8876; Cass.,sez. prima, 5 aprile 2024, n. 9060; nonché, ancor piùrecentemente, Cass., sez. terza, 7 gennaio 2025, n. 206;Cass., sez. prima, 21 gennaio 2025, n. 1442).9. Come osservato in tali precedenti, l’art. 2 d.lgs. n. 545/1992,nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo commache “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali eregionali è preposto un presidente, che presiede anche laprima sezione”. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidentedella Commissione, in caso di assenza o di impedimento, èsostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente disezione con maggiore anzianità nell'incaricosubordinatamente d'età”. Il comma 3 dello stesso articoloprecisa, inoltre, che “Il presidente di commissione con oltreNumero registro generale 1100/2022quindici sezioni può delegare sue attribuzioni nonN umero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 22609/2026giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteriData pubblicazione 02/07/2026di cui al comma 2.”. L’art. 13 dello stesso d.lgs. n. 545, cit.,sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari”,dispone, per quel che qui interessa, che “1. [OSCURATO:PERSONA] dellefinanze con proprio decreto di concerto con il Ministro deltesoro determina il compenso fisso mensile spettante aicomponenti delle corti di giustizia tributarie di primo esecondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre alcompenso mensile viene determinato un compensoaggiuntivo per ogni ricorso definito, anche determinato uncompenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche seriunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbonotener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascunoalla trattazione della controversia, compresa la deliberazionee la redazione della sentenza, nonché, per i residenti incomuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sedela corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento allesedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato inrelazione ad ogni provvedimento emesso”. Quanto all’art. 39,comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dallaL. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “I giudici dellecommissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cuiall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cuisvolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vicePresidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione delcompenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predettodecreto legislativo n. 545 del 1992".10. Giova rammentare che il compenso fisso mensile previstoper i giudici tributari - determinato ratione temporis nelleNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato allNau mmeroe dri ara ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo inragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente,Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o [OSCURATO:PERSONA]. Il compenso variabile - fissato per quel cheriguarda il presente ricorso dal d.m. 24.3.2006 - spettainvece per ogni ricorso definito, anche al Presidente dellaCommissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente edè determinato secondo criteri uniformi, che debbono tenerconto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno allatrattazione della controversia, compresa la deliberazione e laredazione della sentenza - art. 13, comma 2, d.lgs. n.545/1992. Come dedotto anche nel presente procedimento,il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversiprovvedimenti - risoluzioni CPGT nn. 1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisorial’incarico di Presidente facente funzioni di Commissionetributaria - ha ritenuto che il quadro normativo di riferimentogiustifichi il riconoscimento al reggente dei compensispettanti al Presidente di Commissione. In questa stessadirezione si pone, del resto, il regolamento per la proceduradi conferma quadriennale dei presidenti di commissionetributaria, nella versione emendata con delibera n.269 del22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustiziatributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezioneincaricato di svolgere le funzioni di Presidente dellaCommissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente diCommissione e il compenso fisso della carica di titolarità”.11. In particolare, nei citati precedenti di legittimità, è statospecificato che la corretta interpretazione dell’art. 2, commaNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/20262, d.lgs. n. 545/1992 e dell’art. 39, comma 6, d.l. n. 9N8u/m2er0o 1di 1ra ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026siano le seguenti.12. Quanto alla prima disposizione, la stessa disciplinaqualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidentedi Commissione, attribuendo le relative funzioni nongiurisdizionali in modo preciso ed incondizionato alpresidente di sezione con maggiore anzianità o,subordinatamente di età. Tale opzione ermeneutica apparecoerente non solo con il dato letterale, nel quale mancaqualunque riferimento implicito o esplicito al caratteretemporaneo degli impedimenti del Presidente dicommissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa,evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione dicontinuità, l’esercizio delle funzioni non giurisdizionaliriservate al presidente di Commissione senza che talepassaggio risulti condizionato dalla necessità diprovvedimenti specifici da parte dell’organo prepostoall’autogoverno della magistratura tributaria. Le nozioni divacanza o impedimento, pertanto, non può chericomprendere anche quella della vacanza del posto diPresidente di Commissione, per il quale è ancora piùavvertita la necessità di garantire, senza soluzione dicontinuità, il corretto svolgimento delle attività connesse allefunzioni presidenziali. Se dunque la disposizione anzidetta èrivolta a mantenere l'efficienza della Commissione conriguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale,risulta parimenti evidente che l’adozione di provvedimenti intema di determinazione delle funzioni spettanti al presidentedi Commissione reggente e degli effetti economici derivantidai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specificaprevisione normativa appena ricordata in quanto, comeNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parNeumreer od dei ral ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/202627 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legalecontenente il sistema automatico di sostituzione delPresidente di commissione con il Presidente di sezionedestinato ad esercitarne le funzioni. Circostanza ben messain evidenza dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.La diversa conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio dipresidenza della giustizia tributaria nelle risoluzioni e nelregolamento sopra indicati appare recessiva rispettoall’interpretazione delle previsioni normative anzidette quiesposta, né risulta coerente con le competenze del dettoorgano disciplinate dall’art. 24, lett. c) del d.lgs. n.545/1992.Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativoquanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto delPresidente di Commissione che il Consiglio di Presidenzacolmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe,infatti, con l’attribuire all’organo di autogoverno dellagiustizia tributaria una competenza incidente sulle funzionidel Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge,in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva allegislatore delegato dell’epoca le attribuzioni relative agliorgani della giustizia tributaria. Va, poi, aggiunto che ilriferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’internodell’art. 2, d.lgs. n. 545/1992 non può che essereinterpretato nel senso che il Presidente di sezione supplentenon abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzionigiurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesserisultando omogenee alle prerogative già attribuite alPresidente di sezione. Appare convincente, dunque,l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordatoparere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investitoNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026della sostituzione del Presidente “non fa altro che eseNurmceitroa dri era ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026funzioni proprie, già implicite nella attribuzione dellaqualifica, in ordine al quale è già previsto un particolarecompenso sia della parte fissa che in quella variabile”. Eproprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto apretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività disupplenza svolta. Basti sul punto ricordare l’art. 30, comma1, lett. m) della legge n. 413/1991, che nel disciplinare alcunidei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario,ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente dellacommissione o della sezione della competenza a dichiararela manifesta inammissibilità del ricorso, nonché lasospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo condecreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest’ultima dallaquale non può che derivare il convincimento che per illegislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente diCommissione e dal Presidente di sezione fossero pienamenteomogenee, al punto da considerare la possibilità che aciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede didecreto legislativo attuativo, la competenza sulle attivitàgiurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lostesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n. 3/2018,successiva al ricordato parere del Consiglio di Statodell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire vaalle attività riservate al presidente sull’ammissibilità deiricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione diprocedimenti connessi. Così a ben vedere confermando chele attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezionenella veste di sostituto del Presidente di Commissione sononella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciuteNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026alla funzione di Presidente di sezione, da Nuqmuereo dsi trai ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse,ovviamente parametrato all’intera Commissione e non allasingola sezione. A conferma della ricostruzione ora offerta èsufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatoredelegato in attuazione dell’art., 30, comma 1, l. n. 413/1991,cit., negli artt. 26, 27 e 29 del d.lgs. n. 546/1992, relativiall’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria diinammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimentiomogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura delPresidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ognicaso la reclamabilità dei provvedimenti resi.13. In conclusione, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistentinel profilo professionale del Presidente di sezione chesostituisce il Presidente di Commissione la competenzarelativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.14. In questo contesto va allora interpretata la portata ed ilsignificato dell’art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011, a cui tenorei giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2dell’art. 2 d.lgs. n. 545/1992, hanno diritto al compenso fissoe variabile secondo quanto previsto dall’art. 13 d.lgs. ult. cit.,quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o diVicepresidente. Ed invero, tale previsione normativa hainteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso evariabile per una funzione diversa da quella svoltaunicamente per i giudici tributari che non godono già - né perla componente fissa, né per quella variabile - di untrattamento economico parametrato alle funzioni diPresidente di Commissione o di Presidente di sezione chesostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente.Numero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/202615. Ne consegue che tale ultima disposizione non puòN fuomrerno idri era ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026la base normativa per il riconoscimento dei compensi dinatura fissa e variabile azionati dal Buffa per la reggenzadella Commissione tributaria provinciale di Lecce, essendogià titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) deicompensi - fisso e variabile in relazione ai provvedimentiredatti all’interno della sezione di appartenenza - cheimpediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi evariabili - in qualità di Presidente di sezione che sostituisce ilPresidente di Commissione, non risultando tale possibilitànemmeno dall’art. 13 d.lgs. n. 545/1992.16. Ne deriva, quindi, che il pregresso profilo di Presidente disezione ricoperto stabilmente dal Buffa, non consente ilriconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe asostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensifissi e variabili relativi agli altri magistrati in favore delPresidente di sezione che sostituisce il Presidente.17. Il dato normativo da ultimo ricordato non distingue, poi,in alcun modo, all’interno dell’art. 39, comma 6. d.l. n.98/2011, a seconda delle funzioni svolte dal giudice chesubentra nello svolgimento di funzioni di Presidente disezione e di Vicepresidente. Ed è appena il caso diaggiungere che le superiori considerazioni avvalorano lacorrettezza della decisione impugnata laddove non hagiustificato il diritto alla corresponsione dei compensi variabiliin relazione all’attività aggiuntiva, di caratteregiurisdizionale, che sarebbe svolta dal presidente diCommissione all’atto dell’assegnazione dei ricorsi, alla loroimmediata definizione o riunione, rendendoli irrilevanti inrelazione al quadro normativo esistente nell’esegesi che quisi è esposta.Numero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/202618. Peraltro, non è inutile rammentare che l’art. 11 deNlu mde.rlog dsi r.a ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026n. 545/1992 prevede espressamente che “La nomina a unadelle funzioni dei componenti delle commissioni tributarieprovinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapportodi pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsionenormativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n.350) stabilisce che «Le controversie concernenti iltrattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui aldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunquenon configura mai attività di pubblico impiego, sono devolutealla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121).Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente lanetta divaricazione fra la giurisdizione tributaria - almenosecondo la disciplina ratione temporis vigente - e l’attività delpubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite diquesta Corte - Cass. S.U. n. 13722/2017 e, in precedenza,da Cass. S.U. n. 21592/2013 - ciò recidendo in radicequalunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua,di istituti (art. 52 d.lgs. n. 165/2001) propri di quel rapportorispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione insostituzione del Presidente di commissione. Precisazione cheesclude di poter ritenere manifestamente fondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 6,d.l. n. 98/2011 che pure viene prospettata. Sul punto, èsufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che legail giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenzadi una specifica disposizione normativa - art. 39, comma 6,d.l. n. 98/2011 - che abbia modulato il riconoscimento dicompensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art. 13d.lgs. n. 545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicatenell’art. 2, comma 2, d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnusNumero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/2026al canone di cui all’art. 3 Cost., visto che la posizioNunmee rod dei ria ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fissoe variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazioneall’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperteordinariamente. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, comma 6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attivitàsvolta dal Presidente supplente - arg. da Cass. n.21592/2013 - rientra pienamente nel perimento delleprerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca - benanteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l. n.132/2022 - ha utilizzato nel disciplinare il trattamentoeconomico riservato ai Presidenti di Commissione e per quellidi sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto perle peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione unincremento dei compensi rispetto a quelli previsti per iPresidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto acompensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato asvolgere temporaneamente funzioni di supplenza delPresidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, precariae ben diversa dal Presidente di commissione designato asvolgere le funzioni tali funzioni sulla base della proceduraconcorsuale per titoli disciplinata dagli artt. 9 e 11, comma4, lett. b) del d.lgs. n. 545/1992. Scelta che, del resto, risultaplausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionalivicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcunriconoscimento economico ulteriore rispetto a quellopercepito dal vicario.19. Anche con riferimento al quinto motivo, infine, deverilevarsi la sua infondatezza.20. Il profilo della irretroattività dell’art. 39, comma 6, del d.l.n. 98/2011 può ritenersi superato dalle argomentazioniNumero registro generale 1100/2022sopra riportate secondo cui è stato specificato che giàN umero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 22609/2026nell’impianto del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.Data pubblicazione 02/07/2026545, il preteso riconoscimento non poteva avere luogo: ciò aprescindere da un provvedimento formale di reggenza chenon può superare la legge.21. Quanto poi al profilo della pretesa irripetibilitàdell’indebito, la Corte di legittimità, conseguentemente allasentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale, haaffermato (Cass., sez. lav., 1° agosto 2023, n. 23419) che“ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere dellaPubblica Amministrazione ripetere somme indebitamenteerogate; di conseguenza, l’affidamento del dipendente e lasua buona fede nella percezione non sono di ostacoloall’esercizio di tale diritto-dovere” e che “la P.A. non haalcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancatorecupero delle somme illegittimamente erogate configuradanno erariale, con il solo temperamento costituito, comedetto, dalla regola per cui le modalità dello stesso nondevono essere eccessivamente onerose, in relazione alleesigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridichee fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla naturadegli importi richiesti in restituzione, alle cause dell’errorenell’erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa el’emanazione del provvedimento di recupero, all’entità dellesomme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totaledeterminato dalla relativa sommatoria”.22. Il principio di diritto si è poi ulteriormente consolidato,giacché, anche recentemente, la Corte di legittimità ha avutomodo di ribadire che “in materia di impiego pubblicoprivatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebitoproposta da un’amministrazione nei confronti di un proprioNumero registro generale 1100/2022dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo dNi umero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 22609/2026retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione èData pubblicazione 02/07/2026avvenuta ‘sine titulo’, la ripetibilità delle somme non puòessere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell’‘accipiens’, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilosoggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”e che “in conformità all’interpretazione già resa da questaCorte, nel caso di corresponsione di somme sine titulo, lapubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importigià erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito,dovendosi escludere l’illegittimità costituzionale dell’art.2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza dellaCEDU, con riferimento all’omessa previsione dell’irripetibilitàdell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico làdove le somme siano state percepite in buona fede e lacondotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettoreun legittimo affidamento circa la loro spettanza posto chel’ordinamento nazionale delinea un quadro di tuteledell’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazioneindebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausolagenerale di cui all’art. 1175 cod. civ., che, vincolando ilcreditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debitaconsiderazione la sfera di interessi del debitore, puòdeterminare, in relazione alle caratteristiche del casoconcreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale oparziale, con conseguente dovere del creditore di accordareuna rateizzazione del pagamento in restituzione” (Cass., sez.lav., 21 agosto 2025, n. 23642, che richiama espressamenteCass., Sez. L, n. 24807 del 18 agosto 2023; Cass., Sez. L, n.14142 del 21 maggio 2024).Numero registro generale 1100/202223. La Corte territoriale ha correttamente applicato talNi umero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 22609/2026principi di diritto in riferimento al caso di specie dove non èData pubblicazione 02/07/2026stato mai messo in discussione il quomodo della restituzione.24. Va, sul punto precisato, per completezza, anche quantoaffermato da questa Corte (Cass. n. 23642/2025) che “nelcaso di corresponsione di somme sine titulo, la pubblicaamministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogatiai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosiescludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ.,riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, conriferimento all’omessa previsione dell’irripetibilitàdell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico làdove le somme siano state legittimo affidamento circa la lorospettanza posto che l’ordinamento nazionale delinea unquadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza diuna prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenutonella clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ., che,vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo indebita considerazione la sfera di interessi del debitore, puòdeterminare, in relazione alle caratteristiche del casoconcreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale oparziale, con conseguente dovere del creditore di accordareuna rateizzazione del pagamento in restituzione (Cass., Sez.L, n. 24807 del 18 agosto 2023; Cass., Sez. L, n. 14142 del21 maggio 2024). Conseguentemente vanno distinti il pianodella tutela dell’affidamento e quello della prestazionepecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa), nelsenso dell’utilizzazione di modalità che il giudice reputiconformi a buona fede oggettiva.”25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 1100/2022Numero sezionale 2010/202626. Quanto al regime delle spese, si deve constataNruem eroc hdi era ccolta generale 22609/2026Data pubblicazione 02/07/2026l’orientamento cui questa Corte è venuta a conformarsi -dele che è risolutivo per la definizione della controversia - èstato assunto solo in epoca quanto mai recente. Si ritiene,pertanto, di disporre la compensazione delle spese delgiudizio di legittimità.La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente lespese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2026La PresidenteDott.ssa Caterina MarottaIl Cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]