CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 26682/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni dell’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso o che sia rigettato.lette le conclusioni dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] che nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistitonei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha respinto ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], conriferimento al periodo di 114 giorni di custodia cautelare e di arresti domiciliari soffertodal 27/6/2018 al 17/10/2018, in quanto indiziato per i reati di usura aggravata e ditentata estorsione, dai quali era stato successivamente assolto con sentenza delTribunale di Cosenza del 6/10/2022 divenuta irrevocabile il 22/11/2022, perinsussistenza del fatto.La Corte ha respinto l'istanza ritenendo sussistente la condizione ostativa aldiritto all'equa riparazione prevista dall’art. 314 comma 1 cod. proc. pen., consistentenell'aver dato causa alla misura cautelare sofferta, per dolo o colpa grave.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e viziodi motivazione poiché la Corte di appello, nella veste di giudice della riparazione, haofferto un quadro parcellizzato degli elementi di prova acquisiti e ha valutato la condottadell'istante sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, senza analizzarel'attendibilità del loro apporto, poi sviluppatosi con altre due dichiarazioni di tenorecompletamente opposto, e senza valutare il dato che emerge dal tenore delleintercettazioni.Lamenta il ricorrente che la Corte non ha valutato la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e ilsuo eventuale contributo all’apparenza della prospettazione accusatoria, ma havalorizzato le dichiarazioni delle persone offese, come se la condotta di costoro chehanno reso diverse versioni possa ricadere sul soggetto accusato.Osserva che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite il dolo che integra lacondizione ostativa non è soltanto quello volto alla realizzazione di un evento voluto erappresentato, ma anche la condotta consapevole e volontaria che secondo le regole diesperienza è tale da creare una situazione di allarme e di doveroso interventodell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità; la colpa invece ricorre quando lacondotta del soggetto è caratterizzata da profili di negligenza e imprudenza tali dadeterminare una situazione non voluta ma prevedibile.Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato condotte che non risultano ascrivibilial ricorrente, in particolare le dichiarazioni delle due persone offese, e altre cheassumono un significato neutro, le intercettazioni telefoniche e ambientali chepresunte persone offese e [OSCURATO:PERSONA].L’unica conversazione che viene riportata nel provvedimento è quella in cui lapersona offesa Molinaro fa riferimento a tale “Pinuzzo” indicandolo come l'unico soggettoche non gli avrebbe chiesto ulteriori interessi rispetto a quelli concordati, ma risultaevidente che da questa conversazione non può emergere una responsabilità gravementecolposa del [OSCURATO:PERSONA], che non ha neppure partecipato alla conversazione.Inoltre la Corte fa riferimento esclusivamente alle prime dichiarazioni dellepersone offese che risultano essere poi state ritrattate, mentre il compendio intercettivoha mantenuto un significato neutro, limitandosi a confermare la sussistenza di unrapporto creditizio, ma non illecito, come affermato dalla sentenza di assoluzione.Osserva la difesa che, in assenza di un dichiarato accusatorio delle persone offesenessuna capacità probante residua in seno al compendio intercettivo versato in atti,che di per sé mantiene un significato neutro e pertanto non consente di riteneredimostrato quel contributo colposo ad opera del ricorrente che solo può giustificare ilrigetto dell'istanza.2. Con memoria trasmessa il 27 marzo 2027 l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararel’inammissibilità o disporre il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza, in tema di riparazioneper l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamentoprocessuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto avalutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quellodel processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che lacondotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.( Sez. U. n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01;Sez. 4, n. 39726 del27/09/2023, Di, Rv. 285069 - 01)Anche di recente è stato ribadito che il giudice, per valutare se la persona chel'ha patita vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, èlegittimato a tener conto della condotta dalla stessa tenuta, suscettibile di ingenerarenell'autorità giudiziaria l'apparenza della commissione dei reati in relazione ai quali ilvincolo era stato applicato. (Sez. 4, n. 8800 del 28/01/2026, P., Rv. 289558 - 01)Nel provvedimento impugnato, la Corte di merito ha dato atto che l’imputato èstato assolto, in ragione della parziale ritrattazione delle persone offese e del tenore nonspecifico delle conversazioni registrate che non consentono di determinare con adeguatacertezza il tasso di interesse praticato in relazione ai prestiti concessi alle persone offese;ha, tuttavia, affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a dare causa alla misuracautelare integrando un’apparenza di illiceità, che giustificava ampiamente la misuracautelare applicata, così ritenendo sussistente la condizione ostativa al riconoscimentodel diritto all'indennizzo, costituita da una condotta volontaria idonea ad ingenerarel'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante",formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comuneesperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01).Per pervenire a tale conclusione il Collegio ha ripercorso lo svolgimento delgiudizio e gli elementi probatori emersi nel corso del processo, e in particolare ledichiarazioni delle due persone offese, sottolineando che dal tenore dei dialoghiintercettati , riportati nel provvedimento impugnato, emergeva il rapporto di creditointercorso tra il ricorrente e le due persone offese, la preoccupazione di costoro digarantire il pagamento del loro debito e la sollecitazione insistente e perentoria ricevutadal [OSCURATO:PERSONA], nonché alcune espressioni che inducono a ritenere che fosse stato pattuitotra le parti un interesse soggetto ad aumento in relazione ai tempi di pagamento, anchese non era possibile individuare la percentuale.Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sotto alcuni aspetti non coglie nelsegno, poiché valorizza e riporta le dichiarazioni delle due persone offese, oggettoperaltro di ritrattazione, che non possono all'evidenza costituire un elemento ostativo aldiritto alla riparazione da parte del ricorrente, in quanto non provengono dal predetto enon possono essere espressione di un suo atteggiamento colposo.Il ricorso, tuttavia, dopo avere formulato criticato questo specifico profilo delprovvedimento, contesta la decisione riepilogando gli elementi posti a sostegno dellaprospettazione accusatoria, così riproducendo erroneamente l’iter del processo edell’assoluzione del ricorrente e continuando a ribadire la sua estraneità, senzaconfrontarsi con il nucleo della decisione, e cioè la ritenuta apparenza della illiceità e lacolpa del [OSCURATO:PERSONA] nel cagionarla.In particolare, a sostegno del carattere neutro delle intercettazioni, il ricorrenterichiama il giudicato assolutorio e ne desume la loro non idoneità a palesare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il diverso oggetto del presente giudizio,costituito dalla valutazione ex ante del concorso colposo del ricorrente nel palesareun’apparenza di responsabilità, poi smentita dal giudizio.Ed infatti la Corte ha sottolineato che il compendio intercettivo, che ha coinvoltolo stesso ricorrente, registrato mentre sollecitava il pagamento di un suo credito conmodalità insistenti e tali da cagionare una certa apprensione nei suoi interlocutori,unitamente a quelle tra le persone offese da cui emerge che comunque era stato pattuitoun interesse tra le parti, non assume una connotazione neutra, ai fini che qui rilevano,ma risulta idoneo a palesare quell’apparenza della illiceità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di usura ed estorsione da cui poi è stato assolto, che integra il presuppostoostativo della riparazione.Per completezza va osservato che gli elementi tratti dalle intercettazioni non sonostati smentiti dalla pronunzia assolutoria, la quale ha ritenuto che non fossero idonei adeterminare con certezza la natura usuraria degli interessi pattuiti e riscossi, il che nonimpedisce che assumano rilevanza in questo giudizio teso, si ribadisce, a valutare ilconcorso del [OSCURATO:PERSONA] nel provocare la falsa apparenza dell’illecito.In conclusione la Corte ha reso motivazione a tratti ultronea ma nel suo nucloecentrale corretta e conforme ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza, che nonrisulta contestata in modo specifico dal ricorrente, il quale si limita a valorizzare il portatoassolutorio.2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali.Non devono essere liquidate spese in favore del Ministero resistente poiché lamemoria depositata in giudizio non ha offerto alcun utile contributo alla decisione,essendosi la parte limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, odil suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; in motivazione Sez. U, n. 887 del14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Nullaper spese in favore del Ministero resistente.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]