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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09841/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione;-intimata-Numero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3294/2020,depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 3294/2020 della Corte d’appello di Milano, che harigettato il gravame del ricorrente.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEnrica Comerio, quest’ultima quale ex socia accomandataria di Anfins.a.s., cancellata, e quale condomina avente causa del cespite immobiliaredi proprietà di Anfin.2.

Con atto datato 23 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato chel’assemblea straordinaria del Supercondominio ha deliberato di rinunciareal ricorso e ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo concompensazione delle spese del giudizio.Le controricorrenti hanno depositato memoria con la quale si oppongonoalla compensazione delle spese di lite.Sussistono i presupposti prescritti per la rinuncia dall’art. 390 c.p.c.Non avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia, il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese del giudizio, non sussistendoragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinareil superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese spettano alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio percassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (v. alriguardo Cass. n. 9474/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna ilricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese delNumero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400 di cui euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione;-intimata-Numero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3294/2020,depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 3294/2020 della Corte d’appello di Milano, che harigettato il gravame del ricorrente.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEnrica Comerio, quest’ultima quale ex socia accomandataria di Anfins.a.s., cancellata, e quale condomina avente causa del cespite immobiliaredi proprietà di Anfin.2. Con atto datato 23 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato chel’assemblea straordinaria del Supercondominio ha deliberato di rinunciareal ricorso e ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo concompensazione delle spese del giudizio.Le controricorrenti hanno depositato memoria con la quale si oppongonoalla compensazione delle spese di lite.Sussistono i presupposti prescritti per la rinuncia dall’art. 390 c.p.c.Non avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia, il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese del giudizio, non sussistendoragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinareil superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese spettano alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio percassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (v. alriguardo Cass. n. 9474/2020). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna ilricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese delNumero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400 di cui euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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