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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è teso ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha compiutamente desunto la colpevolezza dell'imputato dal rinvenimento nella sua disponibilità del motociclo, provento di delitto e privo di documenti, sottolineando altresì la plausibilità del racconto della persona offesa, a fronte di una narrazione da parte dell'imputato priva di riscontri; Considerato che il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è teso ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha compiutamente desunto la colpevolezza dell'imputato dal rinvenimento nella sua disponibilità del motociclo, provento di delitto e privo di documenti, sottolineando altresì la plausibilità del racconto della persona offesa, a fronte di una narrazione da parte dell'imputato priva di riscontri; Considerato che il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
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