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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13006/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] tnsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] tnsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris