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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18418/2026

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mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 468 cod. pen.,commesso contraffacendo il sigillo della Repubblica Italiana, il logo della “LegioneCarabinieri Lazio” nonché il timbro “Stazione” e utilizzandoli con l’apporli su undocumento, che inviava, a mezzo [OSCURATO:EMAIL] in data5 dicembre 2019, all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], qualificandosifalsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri e richiedendodocumentazione anagrafica relativa a [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa a tre motivi, quivi enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto previsto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ha eccepito l’inutilizzabilità, ai fini del giudizio diresponsabilità dell’imputato, dei dati del traffico telefonico dell’utenza 3518354562intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta in uso al [OSCURATO:PERSONA], perché gli stessisarebbero stati acquisiti in violazione dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, comemodificato dal d.l. n. 132 del 2021, ossia, in assenza di autorizzazione giudiziale,e, comunque, utilizzati senza l’ineludibile concorso di “altri elementi di prova”,richiesto dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 178 del2021.- Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, da omesso oapparente esame delle deduzioni difensive, con le quali erano state evidenziatecircostanze atte ad escludere la riferibilità dei fatti, come accertati, all’imputato,segnatamente: l’esito negativo della perquisizione effettuata nella sua abitazionee la non univoca riconducibilità della documentazione rinvenuta in altroprocedimento (ossia, la ricevuta di avvenuta consegna di una sim card intestataad [OSCURATO:PERSONA]) all’utenza telefonica utilizzata per effettuare la chiamataall’[OSCURATO:PERSONA] di Vergara.- Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che si sarebbero potute bilanciare con la contestata e ritenuta recidivareiterata e specifica.

Ha dedotto che la richiesta di concessione del beneficiosarebbe stata illegittimamente disattesa, essendosi valorizzati unicamente iprecedenti penali dell’imputato senza considerare elementi militanti a suo favorequali la gravità contenuta del fatto, il comportamento processuale tenuto e lascelta del rito abbreviato.4.

Con requisitoria in data 18 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSabrina Passafiume ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1.

Va disatteso il primo motivo, perché sviluppato in assenza di effettivoconfronto con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte in ordine allaquestione della utilizzazione processuale dei dati del traffico telefonico e telematicogenerato da un’utenza telefonica in uso all’imputato, acquisiti senza autorizzazionedel giudice, prima che ciò fosse richiesto dalla legge.1.1.

Questa Corte, a Sezioni Unite, aveva stabilito che l’acquisizione deitabulati telefonici richiedesse il decreto motivato dell’autorità giudiziaria, perché iltracciamento dei dati esterni delle comunicazioni incideva sulla loro libertà esegretezza, tutelate dall’art. 15 Cost., di modo che ogni differente modalità diacquisizione ne comportava l’inutilizzabilità processuale, comminata dall’art. 191cod. proc. pen. per tutte le prove acquisite in violazione di diritti fondamentalicostituzionalmente garantiti (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247– 01; Sez.

U, n. 6 del 23/02/2000, D'Amuri, Rv. 215841 – 01; Sez.

U, n. 21 del13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197 – 01).

Era stato ritenuto sufficiente il decretomotivato del pubblico ministero perché il detto tracciamento comportava un livellodi intrusione nelle libertà costituzionalmente salvaguardate inferiore rispetto aquello realizzato con le intercettazioni.1.2.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, tuttavia, con sentenza dellaGrande Sezione 2 marzo 2021, C-746/18, ha affermato che l’accesso ai dati ditraffico e di ubicazione deve essere limitato alla lotta contro forme gravi dicriminalità e subordinato a un controllo preventivo di un giudice o di un’autoritàindipendente, non essendo sufficiente quello del pubblico ministero.

Sicché, in2021, n. 132, che ha riscritto l’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, subordinandol’acquisizione dei tabulati a un decreto motivato del giudice e limitandola a reatitassativamente individuati.La legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 ha introdotto una disciplinatransitoria, stabilendo che i dati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge sono utilizzabili a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi diprova.1.3.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina transitoria ècompatibile con il diritto dell’Unione e risponde all’esigenza di un ragionevolebilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali ed esigenze di economiaprocessuale.

In particolare, è stato chiarito che, in tema di acquisizione dei datirelativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova”, che, ai sensidell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021, devono corroborare i cd.

“datiesteriori” delle conversazioni, possono essere di qualsiasi tipo e natura, nonessendo predeterminati nella specie e nella qualità, e possono, pertanto,ricomprendere non solo prove storiche dirette, ma anche prove indirette oindiziarie, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della meraconsequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognosodi conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469-01; Sez. 5,n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02 ).1.4.

Nel caso di specie, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peril delitto in rubrica ascrittogli non si è fondata esclusivamente sui dati del trafficotelefonico generato dall’utenza 3518354562 intestata a [OSCURATO:PERSONA], masu una pluralità di ulteriori elementi probatori, valutati in modo unitario dai giudicidi merito, con conseguente rispetto della regola di utilizzabilità prevista dalla citatadisciplina transitoria.Nella sentenza impugnata, infatti, è stato espressamente escluso e dimostratoche i suddetti dati avessero assunto un valore esclusivo ed autosufficientenell’economia della decisione di condanna dell’imputato, questa poggiando, si, sudi essi, acquisiti secondo la disciplina vigente ratione temporis, ma valutaticongiuntamente ad ulteriori elementi di prova, in conformità a quanto richiestodalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021.In particolare, sono stati ritenuti come corroboranti i seguenti elementi diprova:– quelli desunti dalla denuncia sporta e dalle sommarie informazioni rese daAntonella [OSCURATO:PERSONA], intestataria formale dell’utenza telefonica utilizzata per ilcontatto fraudolento con l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale haescluso di aver mai attivato o utilizzato detta utenza e di aver mai intrattenutorapporti con l’imputato;– quelli tratti dalla ricostruzione dei contatti telefonici, dalla quale è emersoche l’utenza intestata alla [OSCURATO:PERSONA] effettuava chiamate, pressochéesclusivamente in uscita, e intratteneva contatti reiterati con l’utenza intestata allamoglie dell’imputato, con aggancio delle celle compatibile con l’area di residenzadella coppia;–il rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato, nel corso di unaperquisizione eseguita nell’ambito di altro procedimento penale, di una ricevuta diconsegna di una scheda sim intestata proprio ad [OSCURATO:PERSONA];– gli esiti di precedenti perquisizioni a carico dell’imputato, nel corso dellequali erano stati trovati nella sua disponibilità software e materiale idoneo allafalsificazione di documenti e atti dell’autorità giudiziaria nonché dell’Arma deiCarabinieri, strumenti deponenti per una professionalità del [OSCURATO:PERSONA] nell’attività dicontraffazione di pubblici sigilli;– le caratteristiche oggettive della comunicazione fraudolenta, sia telefonicasia telematica, effettuata mediante la qualificazione mendace dell’imputato comeappartenente all’Arma dei Carabinieri e mediante l’invio di una richiesta a mezzoPEC recante intestazioni e simboli apocrifi, coerenti con il profilo operativo desuntodagli ulteriori elementi probatori.1.5.

Sulla base di tali risultanze, la Corte di appello ha, dunque, nonillogicamente concluso che i tabulati telefonici costituissero uno soltanto deglielementi del quadro indiziario e che la responsabilità dell’imputato fosse fondatasu una pluralità di riscontri esterni, tra loro logicamente coerenti e reciprocamentecorroboranti.Ne consegue che, nel caso di specie, risulta pienamente rispettata la regoladi utilizzabilità prevista dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 132 del 2021, poiché idati di traffico telefonico acquisiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplinasono stati utilizzati unitamente ad altri elementi di prova, di natura dichiarativa,documentale e logica, idonei a sostenere l’affermazione di colpevolezza secondo ilcanone dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.2.

È, invece, inammissibile per genericità il secondo motivo di ricorso.2.1.

La censura difensiva, che assume la decisività esclusiva dei tabulatitelefonici, si risolve, per quanto esposto nel punto che precede, in una letturaparcellizzata e atomistica del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità, a fronte di una motivazione che, al contrario, ha correttamenteproceduto a una valutazione globale e integrata degli elementi acquisiti.2.2.

Inoltre, quanto alla doglianza di omessa considerazione da parte dellaCorte territoriale di deduzione difensive, deve essere ribadito che il giudice diappello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva edi confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sonostate proposte con i motivi di impugnazione: l'obbligo di motivazione puòconsiderarsi, infatti, adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senzadiffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame,involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazionedelle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tuttele principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01).

Il vizio di motivazione,denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., sussiste, invero, soltanto quando la carenza, l’illogicità o la contraddittorietàrispetto a specifici atti processuali siano evidenti, cioè di spessore tale da risultarepercepibili "ictu oculi" «dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esserelimitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minimeincongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni delconvincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).2.3.

A ciò deve aggiungersi che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta ilvizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbianocarattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).2.4.

Al lume di tali principi, i rilievi di omessa considerazione di elementidecisivi, addotti dalla difesa, risultano meramente assertivi e generici.

Ad esempio,non allegano, neppure in questa sede, gli elementi specifici ed inopinabili atti adimostrare che la ricevuta di consegna di una scheda sim intestata ad AntonellaDe [OSCURATO:PERSONA], rivenuta presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], non si riferisse a quellautilizzata per la commissione del fatto ma trovasse una plausibile spiegazionealternativa in rapporti intrattenuti con la stessa [OSCURATO:PERSONA]; allegazione cui ilricorrente avrebbe dovuto indefettibilmente adempiere, in presenza didichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che avevano escluso l’attivazione da parte sua diquell’utenza nonché l’esistenza di rapporti o contatti con l’imputato.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.È consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivareil diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamenteprendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).Il sindacato su tale valutazione, ove congruamente motivata, non è, peraltro,consentita in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto (Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269).Donde, poiché nella sentenza impugnata il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato giustificato con il richiamo alle peculiari modalità di realizzazionedel fatto e ai precedenti specifici dell’imputato, denotanti, le une e gli altri, unapeculiare sua capacità a delinquere improntata a scaltrezza e insidiosità, le censureal riguardo articolate risultano prive di pregio.4.

Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 468 cod. pen.,commesso contraffacendo il sigillo della Repubblica Italiana, il logo della “LegioneCarabinieri Lazio” nonché il timbro “Stazione” e utilizzandoli con l’apporli su undocumento, che inviava, a mezzo [OSCURATO:EMAIL] in data5 dicembre 2019, all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], qualificandosifalsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri e richiedendodocumentazione anagrafica relativa a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa a tre motivi, quivi enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto previsto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ha eccepito l’inutilizzabilità, ai fini del giudizio diresponsabilità dell’imputato, dei dati del traffico telefonico dell’utenza 3518354562intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta in uso al [OSCURATO:PERSONA], perché gli stessisarebbero stati acquisiti in violazione dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, comemodificato dal d.l. n. 132 del 2021, ossia, in assenza di autorizzazione giudiziale,e, comunque, utilizzati senza l’ineludibile concorso di “altri elementi di prova”,richiesto dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 178 del2021.- Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, da omesso oapparente esame delle deduzioni difensive, con le quali erano state evidenziatecircostanze atte ad escludere la riferibilità dei fatti, come accertati, all’imputato,segnatamente: l’esito negativo della perquisizione effettuata nella sua abitazionee la non univoca riconducibilità della documentazione rinvenuta in altroprocedimento (ossia, la ricevuta di avvenuta consegna di una sim card intestataad [OSCURATO:PERSONA]) all’utenza telefonica utilizzata per effettuare la chiamataall’[OSCURATO:PERSONA] di Vergara.- Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che si sarebbero potute bilanciare con la contestata e ritenuta recidivareiterata e specifica. Ha dedotto che la richiesta di concessione del beneficiosarebbe stata illegittimamente disattesa, essendosi valorizzati unicamente iprecedenti penali dell’imputato senza considerare elementi militanti a suo favorequali la gravità contenuta del fatto, il comportamento processuale tenuto e lascelta del rito abbreviato.4. Con requisitoria in data 18 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSabrina Passafiume ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. Va disatteso il primo motivo, perché sviluppato in assenza di effettivoconfronto con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte in ordine allaquestione della utilizzazione processuale dei dati del traffico telefonico e telematicogenerato da un’utenza telefonica in uso all’imputato, acquisiti senza autorizzazionedel giudice, prima che ciò fosse richiesto dalla legge.1.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, aveva stabilito che l’acquisizione deitabulati telefonici richiedesse il decreto motivato dell’autorità giudiziaria, perché iltracciamento dei dati esterni delle comunicazioni incideva sulla loro libertà esegretezza, tutelate dall’art. 15 Cost., di modo che ogni differente modalità diacquisizione ne comportava l’inutilizzabilità processuale, comminata dall’art. 191cod. proc. pen. per tutte le prove acquisite in violazione di diritti fondamentalicostituzionalmente garantiti (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247– 01; Sez. U, n. 6 del 23/02/2000, D'Amuri, Rv. 215841 – 01; Sez. U, n. 21 del13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197 – 01). Era stato ritenuto sufficiente il decretomotivato del pubblico ministero perché il detto tracciamento comportava un livellodi intrusione nelle libertà costituzionalmente salvaguardate inferiore rispetto aquello realizzato con le intercettazioni.1.2. La Corte di giustizia dell’Unione europea, tuttavia, con sentenza dellaGrande Sezione 2 marzo 2021, C-746/18, ha affermato che l’accesso ai dati ditraffico e di ubicazione deve essere limitato alla lotta contro forme gravi dicriminalità e subordinato a un controllo preventivo di un giudice o di un’autoritàindipendente, non essendo sufficiente quello del pubblico ministero. Sicché, in2021, n. 132, che ha riscritto l’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, subordinandol’acquisizione dei tabulati a un decreto motivato del giudice e limitandola a reatitassativamente individuati.La legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 ha introdotto una disciplinatransitoria, stabilendo che i dati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge sono utilizzabili a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi diprova.1.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina transitoria ècompatibile con il diritto dell’Unione e risponde all’esigenza di un ragionevolebilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali ed esigenze di economiaprocessuale. In particolare, è stato chiarito che, in tema di acquisizione dei datirelativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova”, che, ai sensidell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021, devono corroborare i cd. “datiesteriori” delle conversazioni, possono essere di qualsiasi tipo e natura, nonessendo predeterminati nella specie e nella qualità, e possono, pertanto,ricomprendere non solo prove storiche dirette, ma anche prove indirette oindiziarie, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della meraconsequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognosodi conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469-01; Sez. 5,n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02 ).1.4. Nel caso di specie, l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peril delitto in rubrica ascrittogli non si è fondata esclusivamente sui dati del trafficotelefonico generato dall’utenza 3518354562 intestata a [OSCURATO:PERSONA], masu una pluralità di ulteriori elementi probatori, valutati in modo unitario dai giudicidi merito, con conseguente rispetto della regola di utilizzabilità prevista dalla citatadisciplina transitoria.Nella sentenza impugnata, infatti, è stato espressamente escluso e dimostratoche i suddetti dati avessero assunto un valore esclusivo ed autosufficientenell’economia della decisione di condanna dell’imputato, questa poggiando, si, sudi essi, acquisiti secondo la disciplina vigente ratione temporis, ma valutaticongiuntamente ad ulteriori elementi di prova, in conformità a quanto richiestodalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021.In particolare, sono stati ritenuti come corroboranti i seguenti elementi diprova:– quelli desunti dalla denuncia sporta e dalle sommarie informazioni rese daAntonella [OSCURATO:PERSONA], intestataria formale dell’utenza telefonica utilizzata per ilcontatto fraudolento con l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale haescluso di aver mai attivato o utilizzato detta utenza e di aver mai intrattenutorapporti con l’imputato;– quelli tratti dalla ricostruzione dei contatti telefonici, dalla quale è emersoche l’utenza intestata alla [OSCURATO:PERSONA] effettuava chiamate, pressochéesclusivamente in uscita, e intratteneva contatti reiterati con l’utenza intestata allamoglie dell’imputato, con aggancio delle celle compatibile con l’area di residenzadella coppia;–il rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato, nel corso di unaperquisizione eseguita nell’ambito di altro procedimento penale, di una ricevuta diconsegna di una scheda sim intestata proprio ad [OSCURATO:PERSONA];– gli esiti di precedenti perquisizioni a carico dell’imputato, nel corso dellequali erano stati trovati nella sua disponibilità software e materiale idoneo allafalsificazione di documenti e atti dell’autorità giudiziaria nonché dell’Arma deiCarabinieri, strumenti deponenti per una professionalità del [OSCURATO:PERSONA] nell’attività dicontraffazione di pubblici sigilli;– le caratteristiche oggettive della comunicazione fraudolenta, sia telefonicasia telematica, effettuata mediante la qualificazione mendace dell’imputato comeappartenente all’Arma dei Carabinieri e mediante l’invio di una richiesta a mezzoPEC recante intestazioni e simboli apocrifi, coerenti con il profilo operativo desuntodagli ulteriori elementi probatori.1.5. Sulla base di tali risultanze, la Corte di appello ha, dunque, nonillogicamente concluso che i tabulati telefonici costituissero uno soltanto deglielementi del quadro indiziario e che la responsabilità dell’imputato fosse fondatasu una pluralità di riscontri esterni, tra loro logicamente coerenti e reciprocamentecorroboranti.Ne consegue che, nel caso di specie, risulta pienamente rispettata la regoladi utilizzabilità prevista dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 132 del 2021, poiché idati di traffico telefonico acquisiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplinasono stati utilizzati unitamente ad altri elementi di prova, di natura dichiarativa,documentale e logica, idonei a sostenere l’affermazione di colpevolezza secondo ilcanone dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.2. È, invece, inammissibile per genericità il secondo motivo di ricorso.2.1. La censura difensiva, che assume la decisività esclusiva dei tabulatitelefonici, si risolve, per quanto esposto nel punto che precede, in una letturaparcellizzata e atomistica del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità, a fronte di una motivazione che, al contrario, ha correttamenteproceduto a una valutazione globale e integrata degli elementi acquisiti.2.2. Inoltre, quanto alla doglianza di omessa considerazione da parte dellaCorte territoriale di deduzione difensive, deve essere ribadito che il giudice diappello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva edi confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sonostate proposte con i motivi di impugnazione: l'obbligo di motivazione puòconsiderarsi, infatti, adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senzadiffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame,involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazionedelle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tuttele principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01). Il vizio di motivazione,denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., sussiste, invero, soltanto quando la carenza, l’illogicità o la contraddittorietàrispetto a specifici atti processuali siano evidenti, cioè di spessore tale da risultarepercepibili "ictu oculi" «dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esserelimitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minimeincongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni delconvincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).2.3. A ciò deve aggiungersi che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta ilvizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbianocarattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).2.4. Al lume di tali principi, i rilievi di omessa considerazione di elementidecisivi, addotti dalla difesa, risultano meramente assertivi e generici. Ad esempio,non allegano, neppure in questa sede, gli elementi specifici ed inopinabili atti adimostrare che la ricevuta di consegna di una scheda sim intestata ad AntonellaDe [OSCURATO:PERSONA], rivenuta presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], non si riferisse a quellautilizzata per la commissione del fatto ma trovasse una plausibile spiegazionealternativa in rapporti intrattenuti con la stessa [OSCURATO:PERSONA]; allegazione cui ilricorrente avrebbe dovuto indefettibilmente adempiere, in presenza didichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che avevano escluso l’attivazione da parte sua diquell’utenza nonché l’esistenza di rapporti o contatti con l’imputato.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.È consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivareil diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamenteprendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).Il sindacato su tale valutazione, ove congruamente motivata, non è, peraltro,consentita in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto (Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269).Donde, poiché nella sentenza impugnata il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato giustificato con il richiamo alle peculiari modalità di realizzazionedel fatto e ai precedenti specifici dell’imputato, denotanti, le une e gli altri, unapeculiare sua capacità a delinquere improntata a scaltrezza e insidiosità, le censureal riguardo articolate risultano prive di pregio.4. Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris