CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza il 20 ottobre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e porto di arma, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Considerato che i motivi di ricorso - con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2), in quanto vi sarebbero dubbi sull'attendibilità della persona offesa riguardo all'utilizzo, nel corso della rapina, di un'arma, non rinvenuta all'atto dell'arresto e non indicata dall'assistente capo della Polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], che aveva inseguito l'imputato durante la sua fuga - sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata) ha affermato che la persona offesa era risultata attendibile in quanto aveva fornito una descrizione delle fattezze fisiche del rapinatore coincidenti con quelle dell'imputato, arrestato nell'immediatezza del fatto, così che era agevole ritenere che, allo stesso modo, il suo racconto fosse attendibile anche con riferimento alla presenza dell'arma, che la persona offesa, seppure in una situazione di grande concitazione, aveva notato, essendole il coltello stato puntato contro la pancia e all'altezza del volto; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estens