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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36957/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 149-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], gia liquidatore e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricotrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3273/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 1,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00149 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- kb% Rg 149/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] + 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl, cancellata dal registro delle imprese il 04.06.2012, del diniego di rimborso IVA anno 2011 (in quanto ritenuta società non operativa), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso dei contribuenti sulla questione della spettanza del rimborso, ritenendo il diniego di rimborso non motivato e giudicando tardivamente proposta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del liquidatore eccepita dall'Ufficio nella costituzione in giudizio, avendo comunque i soci delegato il liquidatore a effettuare l'incasso dei crediti residui, ritenendo ininfluente lo ius superveniens di cui all'art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l'ex liquidatore della cessata società, anche in relazione al mandato conferito dai soci, legittimato a stare in giudizio per affari successivi alla sua cancellazione. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci, si costituiscono con controricorso e depositano memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2495 c.c., dell'art. 30 d.p.r. 633/1972, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, con conseguente perdita della sua capacità e legittimazione (richiama Sez. un. 4060, 4061 e 4062 del 2010), tenuto conto che l'istanza di rimborso era stata presentata dalla società dopo la sua estinzione.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Va premesso che ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrata in vigore il 10 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di che trattasi, prima della proposizione del giudizio di primo grado.

2.2. La indicata norma, pertanto, opera su un piano sostanziale e non «procedurale», in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione e non ha effetto retroattivo.

2.3. La mancanza di retroattività della norma non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014, come nel presente caso.

2.5. Per quanto sopra osservato, il menzionato ius superveniens non si applica alla fattispecie di causa, perché è pacifico che la Sri era stata cancellata dal registro delle imprese, sin dal 4.6.2012, con richiesta di cancellazione avanzata, dunque, prima del 13.12.2014.

4. Deve pertanto rilevarsi l'inammissibilità dell'originario ricorso, proposto dal liquidatore, stante il difetto della capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla sia dell'ex liquidatore (cfr. Cass. nn. 33278/2018, 11100/2017), sia dei soci, privi di legittimazione, nei confronti di atto diretto alla società non più esistente (cfr. Cass. n. 7236/2018 in motiv.; Cass. n. 4536/2020 e Cass. n. 33278 del 21/12/2018). 4.1.La carenza di legittimazione passiva degli originari ricorrenti rende superflua l'indagine sulla eventuale sanatoria della notifica del diniego di rimborso per l'impugnazione dell'atto.

Trattasi peraltro nella fattispecie non di accertamento di crediti tributari, bensì di diniego di una domanda di rimborso per IVA, della quale eventuale beneficiaria sarebbe stata la società.

5. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, e comporta, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, 22863/2011, 4266/2006, 2517/2000).

6. Conclusivamente, stante la nullità dell'intero giudizio, poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore e dei soci della società estinta, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi, in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e compensa le spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 149-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], gia liquidatore e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricotrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3273/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 1,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00149 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- kb% Rg 149/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] + 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl, cancellata dal registro delle imprese il 04.06.2012, del diniego di rimborso IVA anno 2011 (in quanto ritenuta società non operativa), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso dei contribuenti sulla questione della spettanza del rimborso, ritenendo il diniego di rimborso non motivato e giudicando tardivamente proposta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del liquidatore eccepita dall'Ufficio nella costituzione in giudizio, avendo comunque i soci delegato il liquidatore a effettuare l'incasso dei crediti residui, ritenendo ininfluente lo ius superveniens di cui all'art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l'ex liquidatore della cessata società, anche in relazione al mandato conferito dai soci, legittimato a stare in giudizio per affari successivi alla sua cancellazione. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci, si costituiscono con controricorso e depositano memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2495 c.c., dell'art. 30 d.p.r. 633/1972, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, con conseguente perdita della sua capacità e legittimazione (richiama Sez. un. 4060, 4061 e 4062 del 2010), tenuto conto che l'istanza di rimborso era stata presentata dalla società dopo la sua estinzione. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Va premesso che ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrata in vigore il 10 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di che trattasi, prima della proposizione del giudizio di primo grado. 2.2. La indicata norma, pertanto, opera su un piano sostanziale e non «procedurale», in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione e non ha effetto retroattivo. 2.3. La mancanza di retroattività della norma non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014, come nel presente caso. 2.5. Per quanto sopra osservato, il menzionato ius superveniens non si applica alla fattispecie di causa, perché è pacifico che la Sri era stata cancellata dal registro delle imprese, sin dal 4.6.2012, con richiesta di cancellazione avanzata, dunque, prima del 13.12.2014. 4. Deve pertanto rilevarsi l'inammissibilità dell'originario ricorso, proposto dal liquidatore, stante il difetto della capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla sia dell'ex liquidatore (cfr. Cass. nn. 33278/2018, 11100/2017), sia dei soci, privi di legittimazione, nei confronti di atto diretto alla società non più esistente (cfr. Cass. n. 7236/2018 in motiv.; Cass. n. 4536/2020 e Cass. n. 33278 del 21/12/2018). 4.1.La carenza di legittimazione passiva degli originari ricorrenti rende superflua l'indagine sulla eventuale sanatoria della notifica del diniego di rimborso per l'impugnazione dell'atto. Trattasi peraltro nella fattispecie non di accertamento di crediti tributari, bensì di diniego di una domanda di rimborso per IVA, della quale eventuale beneficiaria sarebbe stata la società. 5. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, e comporta, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, 22863/2011, 4266/2006, 2517/2000). 6. Conclusivamente, stante la nullità dell'intero giudizio, poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore e dei soci della società estinta, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi, in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e compensa le spese proces
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