CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00401/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto manifestamente infondato il prospettato assorbimento del delitto di evasione in quelli di furto, divenuti improcedibili per mancanza di querela, trattandosi di condotta autonoma e del tutto indipendente dagli altri reati ai quali era funzionale; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e nel caso di specie i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti e all'intrinseca gravità del fatto, essendo l'evasione finalizzata a commettere altri reati, così escludendone la minima offensività né potendo attribuirsi alcun rilievo ai dedotti disagi psichici alla luce delle conclusioni peritali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglierefis1tensore [OSCURATO:PERSONA]