CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto aggravato ( artt. 624 - 61 n. 2, 7 e 11 cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione ex art. 646 cod. pen.) e di indebito utilizzo di una carta di credito ( art. 55 co. 9 D. Lgs. N. 231/2007 - oggi art. 493 ter cod. pen. ), commessi nella qualità di impiegato di banca, condannandolo alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e con le statuizioni in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo alla eccepita nullità della sentenza impugnata, per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Espone il ricorrente che il decreto in questione venne notificato a mezzo P.E.C. al solo difensore di fiducia, all'epoca nominato, secondo le previsioni della normativa emergenziale da Covid-19 ( D.L. n. 18/2020), in violazione, tuttavia, della disciplina di cui al D.P.C.M. n.8/2020, nella parte in cui, espressamente, prescrive la duplice notifica con P.E.C. al difensore, "una in proprio al difensore e l'altra per l'imputato". In particolare, dopo il rinvio dell'udienza, disposto dalla Corte di appello, dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020, in ottemperanza alle richiamate disposizioni emergenziali, la Corte non ha verificato la omessa citazione dell'imputato, assente all'udienza per non avere ricevuto la notifica dell'avviso del rinvio. 2.2. violazione del diritto di difesa, in relazione alla disciplina di cui al D.L. n. 159/2020. Si duole la Difesa che, alla udienza del 25 novembre 2020, la Corte di appello ha disatteso il diritto del difensore alla discussione orale, richiesta alla udienza del 30/10/2020 per quella del 25/11/2020, facendo erroneo riferimento al D.L. n. 149/2020, entrato in vigore nelle more della celebrazione dell'udienza, e, quindi, non applicabile al caso di specie. Si deduce, altresì, la disparità di trattamento con la costituita parte civile, a cui è stato consentito il deposito di memoria e della nota spese durante l'udienza. 2.3. violazione degli artt. 191, 192 e ss. cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, con riguardo a plurime eccezioni poste in sede di appello, del tutto obliterate nella sentenza impugnata. In particolare, ci si riferisce al rigetto di rinnovazione istruttoria, ex art. 603 cod. proc. pen., alla illegittima acquisizione della corrispondenza privata intercorsa tra il ricorrente e l'istituto bancario nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato a carico del Gattuccio, senza provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si lamenta, ancora, l'erronea qualificazione del fatto, da appropriazione indebita a furto, in violazione dei principi dalla giurisprudenza convenzionale, e si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 , inconferente a seguito della riqualificazione del fatto appropriativo in furto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibilmente proposto. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo che denuncia vizio processuale, giacchè la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio ( Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ), Tuppi, Rv. 271771, conf. Sez. 2 - , n. 11632 del 09/01/2019, Rv. 276747). Nel caso di specie, come premesso, non si discute della ritualità della citazione per la prima udienza, ma della omessa notifica, con le forme prescritte, dell'avviso di rinvio dell'udienza, evenienza in relazione alla quale il difensore fiduciario presente alla udienza del 30 ottobre 2020, nulla eccepì sul punto, solo chiedendo e ottenendo il rinvio ai sensi dell'art.108 cod. proc. pen., essendo stato nominato solo il giorno prima dell'udienza, circostanza dalla quale si evince la conoscenza del processo e dell'udienza da parte del ricorrente ( Sez. 2 n. 5479 del 08/01/2020, Rv. 278240). 2. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo, dal momento che, come emerge dalla sentenza impugnata, l' istanza di trattazione orale fu dichiarata tardiva, per inosservanza del termine fissato dall'art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 09/11/2020 ( ai sensi dell'art. 32 dello stesso testo di legge), mentre, con riguardo alla disparità di trattamento, la deduzione è genericamente prospettata, perché omette di rappresentare quale danno, in concreto, l'imputato abbia ricevuto, essendo stato in ogni caso assicurato il contraddittorio cartolare ( Sez. 1 n. 37802 del 27/11/2020, Rv. 280225). 3. Inammissibilmente proposto anche il terzo motivo, che reitera questioni poste con l'atto di appello, oltre che riversate in fatto, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. 3.1. La Corte di appello invero - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - ha vagliato puntualmente le doglianze difensive, dando atto, infatti, del consenso prestato dalla Difesa alla acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, in cui c'erano anche quelli relativi al procedimento disciplinare subìto dal ricorrente, e la corrispondenza intercorsa con il datore di lavoro, altresì rilevando la infondatezza della dedotta violazione delle previsioni dell'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di disposizione che trova esclusiva applicazione per le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato in procedimento penale, laddove le dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti erano state rese nella sede disciplinare. 3.2. Allo stesso modo, la Corte di appello ha anche congruamente replicato alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendola superflua, spiegando, con ragionevoli argomenti, che, essendo emerso con certezza che Gattuccio avesse ricevuto dalla p.o. la carta di credito, affinchè la disattivasse, cosicchè, soltanto il ricorrente poteva essere l'autore dell'indebito prelievo di euro 5000 presso l'esercizio commerciale per spese natalizie, non ricorrendo la necessità né dell'audizione del commerciante presso il cui esercizio venne utilizzata la carta, né della perizia calligrafica sulla sottoscrizione autorizzativa del pagamento. La valutazione è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, di guisa che è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 ) 3.3. Né coglie nel segno la dedotta violazione di principi giurisprudenziali, in particolare, quelli di matrice convenzionali affermati dalla sentenza " Drassich", nella quale la Corte sarebbe incorsa nel riqualificare il fatto da appropriazione indebita in furto, giacchè il ricorrente non aveva mai detenuto legittimamente la carta consegnata dalla p.o., che gliela aveva data per disattivazione. Nella fattispecie in scrutinio, il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il giudice di merito ne ha solo modificato la qualificazione giuridica, inquadrandolo, del tutto correttamente, nella fattispecie incriminata dall'art. 624 cod.pen., in luogo di quella prevista dall'art.646 cod.pen.. Si verte, quindi, in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius), mentre l'imputato non può validamente invocare i principi della c.d. sentenza Drassich della Corte EDU (sez. Il , 11/12/2007, n. 25575), i quali mirano a tutelare l'imputato dal disorientamento difensivo procurato anche dalla mera riqualificazione giuridica del fatto storico contestato. Secondo tale importante arresto della Corte europea, il diritto dell'imputato a essere informato comprende anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati e, pertanto, alla luce di un'interpretazione sistematica delle lett. a) e b) dell'art. 6, par. 3, della C.E.D.U., quando il diritto nazionale preveda la possibilità di attribuire ai fatti contestati all'imputato una diversa qualificazione giuridica, l'imputato deve essere informato di tale qualificazione giuridica in tempo utile per poter esercitare i diritti di difesa riconosciuti dalla Convenzione in modo concreto ed effettivo; secondo la Corte EDU, il mezzo più appropriato per rimediare a tale violazione è la riapertura del processo. Questa Corte di legittimità ha, pertanto, adeguato la sua giurisprudenza a tali enunciati, affermando che, nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendosi, per contro, la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con concessione di un termine a difesa, proprio in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo (Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015 - dep. 2016, Caruso, Rv. 266953); considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU, è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso e altri, Rv. 260209). La portata del principio è stata, tuttavia, circoscritta, in sede interpretativa, sotto diversi profili, e, in particolare, esso è stato confinato nei soli ambiti che non consentono all'imputato di rielaborare la propria linea difensiva. Così delineate le coordinate ermeneutiche del presente scrutinio, si osserva che, nel caso qui in esame, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di primo grado non ha determinato alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte EDU con la più volte richiamata pronuncia, in ragione della facoltà dell'imputato di contestarla con l'appello, prima, e con il ricorso per cassazione, poi (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564). Si è, infatti, precisato che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 2013, Manara e altro, Rv. 254135). Cosa che, di fatto, è avvenuta nel caso in esame. La violazione, dunque - secondo l'impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018). I principi della sentenza Drassich non vengono, allora, in considerazione nella presente fattispecie, perché la riqualificazione giuridica è stata effettuata con la sentenza di primo grado e il ricorrente ha avuto modo di reagire in sede di appello, oltreché dinanzi ai Giudici di legittimità, sicchè non si comprende come la riconducibilità dell'azione al reato di cui all'art. 624 cod.pen. in luogo di quello previsto e punito dall'art. 646 cod.pen., abbia recato ed in che termini pregiudizio al ricorrente, stante l'assoluto silenzio serbato dalla difesa al riguardo, la quale si è limitata a sollevare la doglianza ma non ha chiarito in che modo, dalla diversa qualificazione, siano derivate conseguenze sfavorevoli all'imputato (Sez. II, n. 5260/2017 e n. 18112/2016). Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cas