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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07217/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 marzo 2022 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione (commesso il 5 febbraio 2016).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con altre persone non identificate, si sarebbe introdotto nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe impossessato della somma di euro 115,00 nonché di svariati gioielli.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione di norme processuali.

Il ricorrente sostiene che la polizia giudiziaria non avrebbe svolto adeguate indagini, non avendo eseguito accertamenti tecnici, perquisizioni domiciliari, sequestri e non avendo eseguito alcun arresto.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione di norme processuali e di inosservanza della legge penale.

Sostiene che la sentenza impugnata risulterebbe priva di adeguata motivazione, essendo basata su elementi di natura meramente indiziaria, che non avrebbero trovato alcun concreto riscontro.

Gli esiti delle indagini, a parere del ricorrente, non dimostrerebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per i fatti a lui contestati.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero applicato una legge più sfavorevole all'imputato rispetto a quella vigente all'epoca della commissione del fatto.

In particolare, avrebbero applicato il trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n. 103 del 2017 (reclusione da tre a sei anni e multa da 927,00 a 1.500,00 euro) e non la pena vigente il 5 febbraio 2016 (reclusione da uno a sei anni e multa da 309,00 a 1.032,00 euro), data di consumazione del reato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.Esso si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, deve consistere nell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: il ricorrente, invece, si limita a criticare, in maniera generica e astratta, le indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Né vale, in senso contrario, la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale.

Invero, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

Il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della deducibilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini un'invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).

Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

Manifesta illogicità che non è stata dedotta specificamente dal ricorrente e che non emerge dal testo della sentenza.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito, infatti, hanno applicato una pena (anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa) che rientra perfettamente nei limiti edittali previsti dalla norma vigente al momento della commissione del fatto.

Né vi è alcun elemento dal quale poter desumere che i giudici di merito abbiano fatto riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dalle successive riforme dell'art. 624-bis cod. pen. o che abbiano, comunque, considerato la pena di tre anni di reclusione quale minimo edittale.

Anzi, in senso contrario, appare significativo che: la Corte di appello non abbia rigettato il motivo di gravame relativo all'applicazione di una pena meno afflittiva, rappresentando che la sanzione inflitta (anni tre di reclusione) costituisse già il minimo edittale; il giudice di primo grado aveva evidenziato che la pena applicata appariva adeguata al disvalore che la partecipazione di altre persone non identificate attribuiva al reato (argomentazione dalla quale appare desumibile la decisione del giudice di primo grado di non applicare il minimo edittale).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 marzo 2022 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione (commesso il 5 febbraio 2016). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con altre persone non identificate, si sarebbe introdotto nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe impossessato della somma di euro 115,00 nonché di svariati gioielli. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione di norme processuali. Il ricorrente sostiene che la polizia giudiziaria non avrebbe svolto adeguate indagini, non avendo eseguito accertamenti tecnici, perquisizioni domiciliari, sequestri e non avendo eseguito alcun arresto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione di norme processuali e di inosservanza della legge penale. Sostiene che la sentenza impugnata risulterebbe priva di adeguata motivazione, essendo basata su elementi di natura meramente indiziaria, che non avrebbero trovato alcun concreto riscontro. Gli esiti delle indagini, a parere del ricorrente, non dimostrerebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per i fatti a lui contestati. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero applicato una legge più sfavorevole all'imputato rispetto a quella vigente all'epoca della commissione del fatto. In particolare, avrebbero applicato il trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n. 103 del 2017 (reclusione da tre a sei anni e multa da 927,00 a 1.500,00 euro) e non la pena vigente il 5 febbraio 2016 (reclusione da uno a sei anni e multa da 309,00 a 1.032,00 euro), data di consumazione del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile.Esso si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, deve consistere nell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: il ricorrente, invece, si limita a criticare, in maniera generica e astratta, le indagini svolte dalla polizia giudiziaria. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Né vale, in senso contrario, la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale. Invero, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della deducibilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini un'invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). Manifesta illogicità che non è stata dedotta specificamente dal ricorrente e che non emerge dal testo della sentenza. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, infatti, hanno applicato una pena (anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa) che rientra perfettamente nei limiti edittali previsti dalla norma vigente al momento della commissione del fatto. Né vi è alcun elemento dal quale poter desumere che i giudici di merito abbiano fatto riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dalle successive riforme dell'art. 624-bis cod. pen. o che abbiano, comunque, considerato la pena di tre anni di reclusione quale minimo edittale. Anzi, in senso contrario, appare significativo che: la Corte di appello non abbia rigettato il motivo di gravame relativo all'applicazione di una pena meno afflittiva, rappresentando che la sanzione inflitta (anni tre di reclusione) costituisse già il minimo edittale; il giudice di primo grado aveva evidenziato che la pena applicata appariva adeguata al disvalore che la partecipazione di altre persone non identificate attribuiva al reato (argomentazione dalla quale appare desumibile la decisione del giudice di primo grado di non applicare il minimo edittale). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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