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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 42406/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di BARI.11 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiarsi inammissibile nel resto il ricorso. lette le conclusioni del difensore delta ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] che, aderendo alla richiesta del P.G. in ordine al trattamento sanzionatorio, ha chiesto dischiararsi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 74 comma 6 D.P.R N. 309/90 Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta colpevole di reati di cui all'artt. 73 e 74 dpr 309/90 a lei ascritti, esclusa la qualifica di capo promotore quanto a quest'ultimo, e, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, veniva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. La sentenza della Corte di appello di Bari, che il 5/10/2015 ha poi rideterminato le pene inflitte agli imputati, è stata annullata da questa Corte di Cassazione, con sentenza del 22/9/2016, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90 commessi in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinviato alla Corte territoriale per la rideterminazione delle pene in relazione ai reati residuati dalla declaratoria di prescrizione.

3. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Bari con sentenza del 4/6/2019 ha rideterminato la pena nei confronti della Masullo in anni due, mesi uno, e giorni venti di reclusione, con riferimento al reato di cui all'art. 74 comma 6 d.p.r. 309/90 ed a quello di cui all'art. 73 dpr 309/90 contestato al capo 2), in continuazione tra loro.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale sentenza articolando quattro motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena.

Deduce il ricorrente che - a fronte della sentenza impugnata che aveva determinato l'aumento di pena per la continuazione, con riferimento ad otto ipotesi di reato, in mesi dieci di reclusione, con pena complessiva di anni due mesi due di reclusione - senza alcuna motivazione sul punto l'odierna sentenza ha disposto un aumento di pena di quindici giorni, in relazione ad un solo reato in continuazione.

4.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 627 c.p. per essere stato applicato un aumento di pena per la continuazione con riferimento a reato per il quale la Masullo era stata assolta in primo grado.

4.3. Violazione di legge con riferimento al riconoscimento della qualità di capo o promotore anziché mera partecipe.

4.4. Con l'ultimo motivo ha chiesto la correzione dell'asserito errore materiale laddove nel dispositivo della sentenza non si è esclusa la qualità di capo o promotore.

5. Il Procuratore generale con requisitoria scritta del 24/5/2021 ha chiesto annullare la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

6. Il difensore del ricorrente, con conclusioni scritte in data 17/6/2021, ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, ed ha invocato la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 7.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

7.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto la verifica del soddisfacimento dell'onere motivazionale gravante sulla Corte territoriale in sede di rinvio disposto da questa Corte di legittimità a seguito della declaratoria di prescrizione della massima parte dei reati in continuazione tra loro va effettuata raffrontando la sentenza impugnata con la pronuncia della Corte di appello annullata da quella di legittimità: deve, così, rilevarsi che per il più grave reato associativo, non toccato dalla pronuncia della Suprema Corte, la pena base è stata determinata da entrambe le sentenze nella stessa misura di anni quattro e mesi nove di reclusione, così come entrambe le sentenze hanno ridotto tale pena ad anni tre e mesi due di reclusione per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.

Mentre la sentenza annullata da questa Corte disponeva, poi, un aumento di pena per la continuazione con una pluralità di reati fino ad anni quattro e mesi sei di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione (a nulla rilevando il dispositivo che per un palese errore materiale in difformità con la motivazione, indicava la diversa pena di anni due e mesi due di reclusione), la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha disposto un aumento per la continuazione con l'unico reato satellite residuo nella misura di quindici giorni di reclusione, ridotti a dieci giorni ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.: considerando che l'art. 81 cod. pen. consente in astratto un aumento di pena per la continuazione sino al triplo della pena base (nel caso di specie, pertanto, fino a nove anni e sei mesi di reclusione), l'aumento di pena di soli quindici giorni di reclusione, poi ulteriormente ridotti per il rito, deve ritenersi così modesto da non richiedere una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, che per la consueta e consolidata giurisprudenza di questa Corte necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 27124301).

7.1.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'assunto difensivo secondo cui l'aumento di pena sopra menzionato sarebbe stato disposto con riferimento a reato per il quale la ricorrente era stata assolta in primo grado non si confronta con il rilievo che la sentenza di questa Corte di Cassazione in data 22/9/2016 ha espressamente riconosciuto, invece, che la Masullo era stata condannata, oltre che per il reato associativo, "per la detenzione continuata di stupefacenti (capo 50.18), reato commesso singolarmente" (oltre che per i reati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, per l'effetto estensivo dell'accoglimento del ricorso proposto dai predetti coimputati) ed ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per la determinazione della pena proprio in relazione a tali reati, non coperti dalla prescrizione.

Come prospettato anche dalla ricorrente, l'imputazione rubricata con il n. 2) nella sentenza del giudice di rinvio si riferisce, appunto, alla condotta corrispondente a quella indicata come capo 50.18 dalla pronuncia della Suprema Corte, contestata alla Masullo come posta in essere singolarmente, sicché l'impugnata sentenza ha rispettato i limiti del devolutum, né l'assunto difensivo secondo cui la ricorrente sarebbe stata assolta in primo grado dal reato di cui all'art. 50.18 - assunto che, peraltro, non trova conforto nel dispositivo della sentenza del GUP del tribunale di Bari (cfr. pag. 1737 n. 7) - risulta essere oggetto di alcun ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 22/9/2016.

7.1.2. Allo stesso modo, deve riconoscersi la manifesta infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta sotto diversi profili l'attribuzione alla Masullo della qualità di capo o promotore dell'associazione criminosa oggetto del procedimento, in quanto tale qualità, invece, è stata espressamente esclusa sin dalla sentenza di primo grado ("esclusa la qualità di capo promotore").

8. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818; in motivazione la Corte ha precisato che l'art.129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di BARI.11 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiarsi inammissibile nel resto il ricorso. lette le conclusioni del difensore delta ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] che, aderendo alla richiesta del P.G. in ordine al trattamento sanzionatorio, ha chiesto dischiararsi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 74 comma 6 D.P.R N. 309/90 Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta colpevole di reati di cui all'artt. 73 e 74 dpr 309/90 a lei ascritti, esclusa la qualifica di capo promotore quanto a quest'ultimo, e, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, veniva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. La sentenza della Corte di appello di Bari, che il 5/10/2015 ha poi rideterminato le pene inflitte agli imputati, è stata annullata da questa Corte di Cassazione, con sentenza del 22/9/2016, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90 commessi in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinviato alla Corte territoriale per la rideterminazione delle pene in relazione ai reati residuati dalla declaratoria di prescrizione. 3. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Bari con sentenza del 4/6/2019 ha rideterminato la pena nei confronti della Masullo in anni due, mesi uno, e giorni venti di reclusione, con riferimento al reato di cui all'art. 74 comma 6 d.p.r. 309/90 ed a quello di cui all'art. 73 dpr 309/90 contestato al capo 2), in continuazione tra loro. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale sentenza articolando quattro motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. Deduce il ricorrente che - a fronte della sentenza impugnata che aveva determinato l'aumento di pena per la continuazione, con riferimento ad otto ipotesi di reato, in mesi dieci di reclusione, con pena complessiva di anni due mesi due di reclusione - senza alcuna motivazione sul punto l'odierna sentenza ha disposto un aumento di pena di quindici giorni, in relazione ad un solo reato in continuazione. 4.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 627 c.p. per essere stato applicato un aumento di pena per la continuazione con riferimento a reato per il quale la Masullo era stata assolta in primo grado. 4.3. Violazione di legge con riferimento al riconoscimento della qualità di capo o promotore anziché mera partecipe. 4.4. Con l'ultimo motivo ha chiesto la correzione dell'asserito errore materiale laddove nel dispositivo della sentenza non si è esclusa la qualità di capo o promotore. 5. Il Procuratore generale con requisitoria scritta del 24/5/2021 ha chiesto annullare la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente, con conclusioni scritte in data 17/6/2021, ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, ed ha invocato la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 7.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 7.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto la verifica del soddisfacimento dell'onere motivazionale gravante sulla Corte territoriale in sede di rinvio disposto da questa Corte di legittimità a seguito della declaratoria di prescrizione della massima parte dei reati in continuazione tra loro va effettuata raffrontando la sentenza impugnata con la pronuncia della Corte di appello annullata da quella di legittimità: deve, così, rilevarsi che per il più grave reato associativo, non toccato dalla pronuncia della Suprema Corte, la pena base è stata determinata da entrambe le sentenze nella stessa misura di anni quattro e mesi nove di reclusione, così come entrambe le sentenze hanno ridotto tale pena ad anni tre e mesi due di reclusione per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate. Mentre la sentenza annullata da questa Corte disponeva, poi, un aumento di pena per la continuazione con una pluralità di reati fino ad anni quattro e mesi sei di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione (a nulla rilevando il dispositivo che per un palese errore materiale in difformità con la motivazione, indicava la diversa pena di anni due e mesi due di reclusione), la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha disposto un aumento per la continuazione con l'unico reato satellite residuo nella misura di quindici giorni di reclusione, ridotti a dieci giorni ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.: considerando che l'art. 81 cod. pen. consente in astratto un aumento di pena per la continuazione sino al triplo della pena base (nel caso di specie, pertanto, fino a nove anni e sei mesi di reclusione), l'aumento di pena di soli quindici giorni di reclusione, poi ulteriormente ridotti per il rito, deve ritenersi così modesto da non richiedere una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, che per la consueta e consolidata giurisprudenza di questa Corte necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 27124301). 7.1.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'assunto difensivo secondo cui l'aumento di pena sopra menzionato sarebbe stato disposto con riferimento a reato per il quale la ricorrente era stata assolta in primo grado non si confronta con il rilievo che la sentenza di questa Corte di Cassazione in data 22/9/2016 ha espressamente riconosciuto, invece, che la Masullo era stata condannata, oltre che per il reato associativo, "per la detenzione continuata di stupefacenti (capo 50.18), reato commesso singolarmente" (oltre che per i reati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, per l'effetto estensivo dell'accoglimento del ricorso proposto dai predetti coimputati) ed ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per la determinazione della pena proprio in relazione a tali reati, non coperti dalla prescrizione. Come prospettato anche dalla ricorrente, l'imputazione rubricata con il n. 2) nella sentenza del giudice di rinvio si riferisce, appunto, alla condotta corrispondente a quella indicata come capo 50.18 dalla pronuncia della Suprema Corte, contestata alla Masullo come posta in essere singolarmente, sicché l'impugnata sentenza ha rispettato i limiti del devolutum, né l'assunto difensivo secondo cui la ricorrente sarebbe stata assolta in primo grado dal reato di cui all'art. 50.18 - assunto che, peraltro, non trova conforto nel dispositivo della sentenza del GUP del tribunale di Bari (cfr. pag. 1737 n. 7) - risulta essere oggetto di alcun ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 22/9/2016. 7.1.2. Allo stesso modo, deve riconoscersi la manifesta infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta sotto diversi profili l'attribuzione alla Masullo della qualità di capo o promotore dell'associazione criminosa oggetto del procedimento, in quanto tale qualità, invece, è stata espressamente esclusa sin dalla sentenza di primo grado ("esclusa la qualità di capo promotore"). 8. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818; in motivazione la Corte ha precisato che l'art.129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così
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