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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21715/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 ottobre 2021 in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma il 19 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagina 2: quanto alla destinazione alla cessione, suddivisione in dosi, numero delle stesse, ingiustificata disponibilità di denaro in banconote di vario taglio; quanto al dedotto uso di gruppo, insussistenza delle relative condizioni).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. perì., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] • e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 ottobre 2021 in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma il 19 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagina 2: quanto alla destinazione alla cessione, suddivisione in dosi, numero delle stesse, ingiustificata disponibilità di denaro in banconote di vario taglio; quanto al dedotto uso di gruppo, insussistenza delle relative condizioni). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. perì., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] • e estensor
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