Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 15419/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede diappello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione avanzata da ManuelBolis avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di dimorain atto nei confronti del medesimo, in relazione a procedimento per il delitto di cuiagli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. d.P.R. 309/90.2.

Ricorre per cassazione il difensore del Bolis, lamentando violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,nonostante il prevenuto, incensurato, sia sottoposto a misura cautelare (primacustodiale e poi non custodiale) da oltre un anno, attenendosi alle prescrizioniimposte e svolgendo regolare attività lavorativa.

Il mancato riconoscimento dellereato ascritto al Boris.

Le motivazioni del Tribunale sul punto sono meramenteassertive e inidonee a fondare la persistente sussistenza di esigenze cautelari neiconfronti del prevenuto.

Lamenta la violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità imposti dall’art. 275 cod. proc. pen. e dall’art. 13 Cost.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui, nel replicarealle considerazioni del P.G., insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Le censure prospettate dal ricorrente in punto di esigenze cautelari sono ailimiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare unarivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione nonconsentita nella presente sede di legittimità.In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, cosìcome non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degliindizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichedel fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento dellestesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e dellemisure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).3.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha offerto un non illogicopercorso argomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità delleravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura cautelare in4.

Il Tribunale ha motivatamente fondato il rigetto dell’istanzasull’insussistenza di elementi dimostrativi del venire meno delle esigenze dicautela, valutando l’incensuratezza del Bolis, le sue condizioni di vita e il tempotrascorso dall’applicazione della misura come recessivi rispetto alla gravità dellacondotta criminosa realizzata dal ricorrente, in relazione all’accusa di detenzionea fini di spaccio di un non modico quantitativo di sostanza stupefacente pari a unchilogrammo di marijuana.

Indipendentemente dalle dichiarazioni rese dalprevenuto nel corso del procedimento, il Tribunale ha logicamente valorizzato ilcarattere non occasionale dell’attività di spaccio, in ragione dell’elevatoquantitativo di droga trattata, valutando opportuno il mantenimento di una misuranon custodiale onde impedire la reiterazione del reato, secondo un prudenteapprezzamento di merito che non può essere sindacato nella presente sede dilegittimità.Anche sul piano dell’adeguatezza della misura l’ordinanza impugnata appareesente da vizi logico-giuridici, avendo peraltro ampliato l’estensione territorialedell’obbligo di dimora in atto, solo mantenendo il divieto di uscita notturna dalleore 22.00 alle ore 6.00 a tutela delle (pur ridotte ma ancora) persistenti esigenzedi controllo del prevenuto, già condannato in primo grado alla pena di anni 2 emesi 2 di reclusione, oltre a euro 5.000 di multa.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede diappello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione avanzata da ManuelBolis avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di dimorain atto nei confronti del medesimo, in relazione a procedimento per il delitto di cuiagli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. d.P.R. 309/90.2. Ricorre per cassazione il difensore del Bolis, lamentando violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,nonostante il prevenuto, incensurato, sia sottoposto a misura cautelare (primacustodiale e poi non custodiale) da oltre un anno, attenendosi alle prescrizioniimposte e svolgendo regolare attività lavorativa. Il mancato riconoscimento dellereato ascritto al Boris. Le motivazioni del Tribunale sul punto sono meramenteassertive e inidonee a fondare la persistente sussistenza di esigenze cautelari neiconfronti del prevenuto. Lamenta la violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità imposti dall’art. 275 cod. proc. pen. e dall’art. 13 Cost.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui, nel replicarealle considerazioni del P.G., insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Le censure prospettate dal ricorrente in punto di esigenze cautelari sono ailimiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare unarivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione nonconsentita nella presente sede di legittimità.In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, cosìcome non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degliindizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichedel fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento dellestesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e dellemisure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha offerto un non illogicopercorso argomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità delleravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura cautelare in4. Il Tribunale ha motivatamente fondato il rigetto dell’istanzasull’insussistenza di elementi dimostrativi del venire meno delle esigenze dicautela, valutando l’incensuratezza del Bolis, le sue condizioni di vita e il tempotrascorso dall’applicazione della misura come recessivi rispetto alla gravità dellacondotta criminosa realizzata dal ricorrente, in relazione all’accusa di detenzionea fini di spaccio di un non modico quantitativo di sostanza stupefacente pari a unchilogrammo di marijuana. Indipendentemente dalle dichiarazioni rese dalprevenuto nel corso del procedimento, il Tribunale ha logicamente valorizzato ilcarattere non occasionale dell’attività di spaccio, in ragione dell’elevatoquantitativo di droga trattata, valutando opportuno il mantenimento di una misuranon custodiale onde impedire la reiterazione del reato, secondo un prudenteapprezzamento di merito che non può essere sindacato nella presente sede dilegittimità.Anche sul piano dell’adeguatezza della misura l’ordinanza impugnata appareesente da vizi logico-giuridici, avendo peraltro ampliato l’estensione territorialedell’obbligo di dimora in atto, solo mantenendo il divieto di uscita notturna dalleore 22.00 alle ore 6.00 a tutela delle (pur ridotte ma ancora) persistenti esigenzedi controllo del prevenuto, già condannato in primo grado alla pena di anni 2 emesi 2 di reclusione, oltre a euro 5.000 di multa.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris