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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01310/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LL avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, a fronte di un originario motivo 1;li generico sul punto e di una motivazione con cui la Corte ha dato conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle attenuanti generiche, nel quadro di una valutazione idonea a giustificare la conferma della pena irrogata dal primo Giudice.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LL avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, a fronte di un originario motivo 1;li generico sul punto e di una motivazione con cui la Corte ha dato conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle attenuanti generiche, nel quadro di una valutazione idonea a giustificare la conferma della pena irrogata dal primo Giudice. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente M
Sentenza Cassazione n. 01310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris