CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure legate a una ricostruzione in punto di fatto (con riguardo sia alla non prevedibilità dell'agire del pubblico ufficiale quale scaturigine della situazione verificatasi per effetto della condotta materiale messa in atto dal ricorrente, sia al momento di esecuzione della ritenuta condotta illecita rispetto al completamento del controllo realizzato dal pubblico ufficiale) che non trova conforto della decisione impugnata né in travisamenti probatori, non addotti, che non scalfiscono la linearità logica e la correttezza giuridica della valutazione spese dalla Corte del merito a sostegno della ritenuta configurabilità del reato contestato, anche nei suoi estremi soggettivi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 202