CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 27026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28978-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente SAI in LOCRI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Monte delle Gioie 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappresentatoe difeso con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorsocon indicazione delle pec ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o giusta procura in calce al controricorsocon indicazione delle pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente dell’ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. in Locri -intimato – nonché proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente dell’ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. in Locri, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell’Università 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso con indicazione delle pec; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso con indicazione delle pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente SAI in LOCRI, -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n.603/2017, pubblicata in data 5/10/2017 e notificata in data 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 1/6/97, l'ASL numero 9 di Locri aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA], agente SAI di Locri, una polizza di responsabilità civile presso terzi,n.704056904/05 con scadenza primo giugno 98, main data 28/8/97, con delibera n.1167/97, la stessa ASL aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (di seguito Urania) incarico di consulenza e di assistenza delle sue polizze di assicurazione e, pertanto, la gestione e Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - l'esecuzione anche dellapolizza SAI. Con l’intervento del broker, questa polizza era stata pertanto modificata nel senso che era stata inserita la partecipazione, in qualità di coassicuratore, della Italiana Assicurazioni di [OSCURATO:PERSONA], con l’agente [OSCURATO:PERSONA],erano stati aumentati i massimali previsti e la durata della polizza era stata prolungata da annuale aquinquennale. I n forza di questo nuovo accord o assicurativo e per esplicita previsione dell’appendice n. 2 della polizza , contenente una clausola di brokeraggio, Urania aveva assunto il compito di procedere alla gestione complessiva del contratto, con una provvigione pari al 16% costante sui premi imponibili di pertinenza dell'agenzia SAI, nonché una provvigione pari al 14,50% costante sui premi imponibili della coassicuratrice Italiana Assicurazioni; i pagamenti in favore del broker erano stati sempre regolarmente effettuati, a mezzo di trattenuta della percentuale di provvigione dai premi dientrambe le assicuratrici. Nelsemestre anteriore alla scadenza, in data 1 marzo 2001, la SAIaveva inoltrato alla ASL 9 disdetta della stessa polizza e, in conseguenza, Urania aveva avviato una attività di rinegoziazione, finché con missiva del 31 luglio 2001 aveva espresso definitivamente all'ASL giudizio positivo in merito alle modifiche da apportare alla polizza, ribadendo alla SAI l'invito a riportare la clausola broker già contenuta nell'appendice n. 2.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tuttavia, l’ASL 9 , con delibera 851 , per l’urgenza di riattivare la garanzia assicurativa con la SAI, aveva sottoscritto l'appendice n. 8 in prosecuzione della polizza e mandatoal servizio finanziario di corrispondere direttamente a SAIi premi pattuiti alle scadenze semestrali: la polizza era stata perciò riattivata per un altro anno con questa appendice 8 che formalmente annullava e sosti tui va l'appendice 1 , senza nulla disporre in merito all’appendice 2 che conteneva la clausola di Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - brokeraggio. L ’agente L entini, d opo aver ricevuto dalla ASL 9, alle scadenze pattuite, il pagamento dell'intero premio assicurativo frazionato in due rate semestrali, non aveva trasmesso le provvigioni spettanti a Urania pari al 16% del premio imponibile SAIdi E.585.402,94 (pari ad E.93. 664,53 ) ed aveva altresì trattenuto pure le provvigioni concordate con l'agenzia Italiana Assicurazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 14,50 % del premio (pari ad E. 36.378,67). Risultati vani i tentativi di recupero in via bonaria degli oneri di brokeraggio, con atto di citazione notificato rispettivamente in data 17 e 23 ottobre 2003, Uraniaconvenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente SAI in [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale agente dell’Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. in Locri, chiedendo fosse dichiarata la validità ed efficacia dell'appendice 2, cioè della clausola di brokeraggio, della polizza rinnovata anche per il periodo compreso tra il 1/6/2001 e la nuova scadenza del 1/6/2002 e, in conseguenza, che fossero condannati i convenuti al pagamento delle provvigioni nella misura rispettivamente pattuita con la suddetta clausola. [OSCURATO:PERSONA] e Iannò; quest’ultimo eccep ì il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che Lentini gli aveva rimesso il premio di sua spettanza già decurtato della quota del 14.50% prima spettante al broker. Con sentenza n. 548/06, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda, ritenendo non provata da parte attrice l’efficienza causale della sua attività di mediazione alla sottoscriz ione dell'appendice 8. Urania propose appello, chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle domande come formulate in Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - primo grado; Iannò propose appello incidentale chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’ appello incidentale, confermando che Iannò era titolare passivo del rapporto in giudizio, perchécon il contratto di coassicurazione si erano generati due distinti rapporti assicurativie la clausola di delega non escludeva l’obbligazione pro quota alla propria prestazione di ciascuna compagnia; Lentini, inoltre, non era stato convenuto anche in qualità di delegato e non risultava prova che avesse trattenuto la somma pari alle provvigioni dovute da Italiana Assicurazioni. La Corte territoriale accolse invece l’appello principale , dichiarando il diritto di Urania alle pretese provvigioni nella misura in precedenza pattuita e condannando entrambi i convenuti al relativo pagamento nella misura quantificata in citazione: sostenne la Corte che la polizza era stata soltanto “rinnovata” senza soluzione di continuità e che la pattuizione dell’appendice 8 comunque non consentiva di configurare novazione del rapporto; ritenne in conseguenza che permanesse la rilevanza causale dell’attività di Urania in relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente SAI in Locri,per due motivi, depositando successiva memoria illustrativa. Con successivo ricorso affidato a tre motivi ha spiegato impugnazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale agente dell’Italiana ass.ni s.p.a. in L ocri , depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con separato controricorsoa ciascuna impugnazione e deposita to successiv e memorie difensive. Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve puntualizzarsi che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, il ricors o di Iannò, successiv o al primo , proposto da [OSCURATO:PERSONA], si è convertito, indipendentemente dalla forma assunta e anche se propost o con atto autonomo, in ricorso incidentale, ammissibile per avvenuto rispetto del termine di quaranta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.. 1.1Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 cod.proc.civ.comma I n. 4 perché la Corte d’appello invece di accertare, come chiesto da Urania in primo e in secondo grado, la validità dell’appendice 2 e della clausola di brokeraggio anche per il periodo successivo al rinnovo della polizza quale titolo del diritto alla provvigione, ha direttamente applicato gli artt. 1754 e ss cod.civ. e riconosci uto il diritto alle chieste provvigioni perché ha ritenuto che permanesse la rilevanza causale dell’attività di Uraniain relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza,senza stabilire previamente se la clausola invocata dalla società fosse ancora valida dopo la conclusione di questo accordo in sua assenza. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, Lentini ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. e dell’art. 1 e ss. della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.7 92 , ora art. 109 d.lgs 07/09/2005 n. 209, per avere la Corte riconosciuto il diritto alle provvigioni nonostante la Urania non avesse partecipato alla conclusione dell’accordo di rinnovodella polizza e, in conseguenza, non avesse fatto inserire la clausola broker nel nuovo accordo. Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 7 - 1.2. Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla effettiva titolarità del diritto sostanziale», il ricorrente successivo Iannòha lamentato che la Corte territoriale abbia ritenutola sua legittimazione passiva nonostante la stessa attrice Urania avesse affermato che unico responsabile era Lentini che aveva trattenuto anche le provvigioni della Italiana assicurazioni. Con il secondo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la «violazione e/o falsa applicazione» dell’art. 1911 cod.civ. e dell’art.2 l. 11 novembre 1986, n. 772 per avere la Corte applicato non correttamente le norme in materia di coassicurazione con particolare riguardo alla clausola di delega, nel senso che da questa clausola risulterebbe evidente che Italiana assicurazioni non fosse parte contraente, mentre SAI fosse unica coassicuratrice delegataria. Con il terzo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ex art. 360 comma I n. 5cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo riconosciuto dalle parti e, in conseguenza, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il versamento effettuato da Lentini ad Italiana in data 5/2/02 riporta chiaramente l’ammontare delle provvigioni trattenute alla fonte, così come dal giugno 1988 al luglio 2001 le rimesse premi alla Italiana eranostate effettuate da Urania al netto delle provvigioni di brokeraggio. 2. I due motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. Nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, la Corte d’appello ha riportato che l’appellante Urania aveva chiesto, in primo grado e poi con la sua impugnazione, che «venisse dichiarata la validità e l’efficacia dell’appendice 2 (clausola di Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 8 - brokeraggio) di cui alla polizza n.704056904/05 per tutto il periododi vigenza della stessa, compreso quello dal 1/6/2001 al 1/6/2002», con conseguente condanna dei due agenti convenuti al pagamento degli oneri di brokeraggio nella misura stabilita in clausola. Accogliendo l’appello e la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha tuttavia fondato e misuratoil diritto agli oneri di brokeraggio in riferimento alla clausola contenuta nell’appendice n.2 senza previamente stabilire se questa appendice ancora fosse valida e vincolante per le assicurazioni convenute appellate. In particolare, la Corte territoriale ha innanzitutto riduttivamente ricostruito l’attività di broker posta da Urania a fondamento della sua pretesa quale semplice attività di mediazione, motivando l’accoglimento della pretesa, in riforma della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 1755 cod.civ. e alla rilevanza causale dell’attività di Urania in relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza n.704056904/05, senza confrontarsi con la nozione di broker come delineata dalla normativa speciale del d.lgs. 209/2005 e, soprattutto, senza determinare se la clausola di brokeraggio azionata da Urania ancora fosse in vigore e potesse regolare i rapporti con le società di assicurazione convenute. Contraddittoriamente, invero, in sentenza da un canto è affermata la rilevanza causale dell’attività di Urania alla conclusione dell’accordo di rinnovoed è riconosciuto il diritto ai compensi di brokeraggio secondo la clausola contrattuale invocata; d’altro canto, tuttavia, esplicitamente èriscontrato che la ASL 9 e la SAI , quali assicurato e assicuratore, hanno «direttamente» sottoscritto questo accordo – e, in particolare, le nuove condizioni di polizza di cui all’appendice n. 08 -«senza intermediazione alcuna», «nulla prevedendo riguardo ai Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 9 - compensi del broker»e con la «differenza di rilievo del mancato inserimento della “clausola broker”». 3.In accoglimento del ricorso, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere cassataperché il riconoscimento del diritto di Urania a percepire da SAI e da Italiana ass.ni gli oneri di brokeraggio nelle rispettive percentuali sui premi imponibili di pertinenza come già stabiliti nellaclausola relativa contenuta nell’appendice n.2 della polizzan.704056904/05 presuppone necessariamente la ricostruzione dei rapporti tra tutte le parti e lo scrutinio sulla vigenza della clausola invocata dopo la sottoscrizione dell’appendice n.08 contenente le nuove condizioni di polizza. L’accoglimento per i motivi suesposti del ricorso principale implica l’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e, assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata con