CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 13084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respintol'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione della fungibilità della penaespiata in eccesso, rispetto a quella determinata dal giudice dell'esecuzione aseguito del riconoscimento della continuazione tra due condanne, la cui pena erastata già completamente espiata.Il giudice ha ricostruito che, con ordinanza emessa in data 13 marzo 2023, èstata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emessenel 2011, ricalcolando la loro pena complessiva in sei anni di reclusione ed euro4.100 di multa, dopo che le pene irrogate da ciascuna di esse erano statecompletamente espiate, ma ha respinto l'ulteriore richiesta, di riconoscere lafungibilità della pena eccedente in relazione all'esecuzione in corso di una diversacondanna, ritenendo doversi applicare il divieto stabilito dall'art. 657, comma 4,cod. proc. pen., perché l'istante è detenuto in espiazione di una pena irrogataper fatti commessi tra il 28/01/2019 e il 08/02/2019, e quindi commessi dopoche la pena in eccesso era stata completamente espiata.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce laviolazione di legge, in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e il viziodi motivazione.Il giudice non ha tenuto conto del fatto che è stato emesso un ordine diesecuzione erroneo, perché comprende la pena irrogata con le due sentenzeemesse nel 2011, senza considerare la riduzione di quest'ultima per effetto delriconoscimento della continuazione. Tale riconoscimento ha portato, qualeeffetto, che il ricorrente ha espiato una pena in eccesso rispetto a quellairrogata, eccesso che deve, perciò, essere scomputato dalla pena ancora in corsodi espiazione, non dovendo applicarsi la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod.proc. pen., perché essa è relativa all'ipotesi della pena espiata, mentre in questocaso si è di fronte ad “un'altra categoria giuridica”, quella della “pena ineccesso”, che ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. può essere oggetto di equariparazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché privo di specificità, e deveperciò essere dichiarato inammissibile.2. L'istituto della fungibilità è previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., secondocui tutte le pene espiate, a titolo di custodia cautelare o di espiazione definitiva,devono essere computate nel determinare la pena detentiva da eseguire, anchese relative ad un reato diverso da quello la cui pena è in espiazione, inparticolare quando la pena sia stata espiata per un reato la cui condanna è stata,in seguito, revocata, o la cui pena è stata dichiarata estinta per applicazionedell'amnistia o dell'indulto.L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., però, stabilisce un principioindefettibile, quello secondo cui «In ogni caso sono computate solo la custodiacautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il qualedeve essere determinata la pena da eseguire». La ratio di tale principio èevidente: il legislatore non consente il formarsi di una sorta di credito di pena,spendibile nel futuro, stante il possibile effetto criminogeno derivante dallaconsapevolezza di poter far dichiarare già espiata la pena irroganda, in futuro,per un reato non ancora commesso. Il divieto di fungibilità, pertanto, si applicaad ogni ipotesi di formazione di una pena espiata in eccesso, ovvero sine titulo,che potrà essere detratta, per fungibilità, solo dalle pene irrogate per reaticommessi prima dell'espiazione in eccedenza, stante la testuale previsione dellaoperatività di detto principio «in ogni caso».Questa Corte, pertanto, ha stabilito che «Il principio sancito dall'art. 657,comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le penesine titulo espiate dopo la commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d."credito di pena" si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutivadella continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di unapena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale» (Sez. 1, n.1680 del 06/03/2000, Rv. 216418), e che «Il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione diuna pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, noncomporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata allapena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod.proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o lepene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosiconseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che locompongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435).3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principioindicato.Le pene irrogate con le due sentenze citate nell'ordinanza, emesse l'una indata 24 settembre 2009, definitiva il 02 maggio 2011, e l'altra in data 25novembre 2011 e divenuta definitiva in data 13 novembre 2013, sono stateespiate la prima dal 15/09/2009 al 15/11/2012 e la seconda dal 21/11/2013 al24/12/2018, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, in atti. Esse,pertanto, sono state completamente espiate prima della commissione dei reati lacui condanna è attualmente in espiazione, in quanto commessi tra il 28/01/2019e il 08/02/2019. Pertanto la pena espiata in eccesso in relazione alle duepredette sentenze non può essere detratta dalla pena da espiare per i reaticommessi nel 2019, stante il dettato dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.,essendo stata detta pena interamente espiata prima della commissione di questiultimi.4. Il ricorso non si confronta con il dato della già avvenuta espiazione, primadella commissione dell'ultimo reato, delle pene che risultano espiate in eccesso aseguito del riconoscimento della continuazione, in quanto si limita a sostenere ildiritto di scomputare tali pene da quella attualmente in espiazione, nonostante ildivieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.Esso non si confronta, pertanto, neppure con la motivazione dell'ordinanzaimpugnata, che non ha negato il formarsi di una pena espiata in eccesso, ma hanegato l'applicabilità di tale “credito di pena” in relazione alla pena irrogata perun reato commesso dopo la sua espiazione. Esso deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile per mancanza di specificità: infatti «E' inammissibile ilricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni delprovvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, exart. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso»(Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).Il ricorso è, altresì, manifestamente infondato, in quanto sostienel'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. alla“categoria giuridica” della pena espiata in eccesso. Tale tesi, infatti, contrastacon la lettera della norma stessa, secondo cui il divieto di fungibilità opera «inogni caso», e con la sua consolidata interpretazione giurisprudenziale, comerisulta dalle sentenze sopra citate.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte«abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]