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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07420/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6375/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo indicato nella PECdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/20262I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo dello studio indicato nellaData pubblicazione 28/03/2026Pec dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 682/2022depositata il 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 4.11.2020, il Tribunale di Terni respingeva ladomanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare unaserie di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e rideterminare i consumieffettivi dell'utenza allo stesso intestata e accoglieva la domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando ilBigerna al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della sommacomplessiva di €.9.314,69, oltre interessi legali ed oltre al rimborsodelle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata2i Rete gas spa.L'oggetto del contendere riguardava una serie di fatture che secondola tesi di parte attrice sarebbero state emesse in violazione dell'art.2 comma 2 del d. lgs. 205/2006 (in particolare del dovere ditrasparenza) da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa.Secondo il giudice di prime cure il “subentro” di [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto contrattuale in essere tra la propria madre, [OSCURATO:PERSONA] spa – a seguito del decesso della Liti – avrebbecomportato un accollo del Bigerna delle somme dovute dalla madre,“anche iure hereditario ex art. 754 c.c.”.Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni proponeva appelloMarcello Bigerna.Con comparsa di costituzione datata 30.4.21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'appello.2 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Si costituiva in giudizio anche 2i [OSCURATO:PERSONA] spa che chiedeva il rigettoData pubblicazione 28/03/2026dell'appello attesa la correttezza dei consumi.La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 dicembre 2022,rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese di lite.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione MarcelloBigerna affidandosi a quattro motivi.Resistono con separati controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha rigettato i primi tre motivi di ricorsoaffermando che il subentro del Bigerna all’utenza precedentementeintestata a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da riqualificare quale “voltura conaccollo”.Al contrario, il Giudice di prime cure, nella propria pronuncia, avevaritenuto non provata l’avvenuta “voltura con accollo” così comededotta dall’[OSCURATO:PERSONA] a fondamento della spiegata domandariconvenzionale, affermando che: “la voltura sarebbe stata effettuatain data 25/05/2013 telefonicamente, onde non è stato provato incorso di causa se, con la voltura, si sia verificato anche l’accollo, daparte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute dalla madre,precedente intestataria, risultate pagate”.Tale capo della sentenza non sarebbe stato appellato per cui sulpunto si è formato il giudicato e la Corte territoriale non avrebbepotuto modificare tale statuizione in appello.Il motivo è infondato.Il Tribunale sul punto ha dedotto che “[OSCURATO:PERSONA], tuttavia,deve rispondere del debito asseritamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] iure hereditario, ex art. 754 c.c.

La norma de qua dispone,3 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026infatti, al primo comma, che gli eredi siano tenuti verso i creditori alData pubblicazione 28/03/2026pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente inproporzione della quota ereditaria.

Nel caso in esame BigernaMarcello si è chiaramente qualificato quale erede della propria madreLa Corte di Appello ha osservato: “Del resto è lo stesso Bigerna che,nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che“successivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495” affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”, ciò che – tradotto sul piano pratico– non è altro che un’ipotesi di “voltura con accollo”, avendo il Bigernaottenuto, gratuitamente, la variazione dell’intestazione su uncontratto che ha mantenuto le stesse condizioni contrattuali delprecedente utente (nel frattempo deceduto).”La Corte di Appello ha aggiunto che: “siccome una lettura alternativadi tali risultanze istruttorie non è configurabile (né d’altrondel’appellante ha dato prova di aver pagato delle competenze perottenere la voltura, oppure di aver mutato le condizioni contrattuali)l’unica conseguenza è che, nella fattispecie, l’appellante si siaaccollato i debiti della madre defunta, dato che – in caso contrario –avrebbe dovuto stipulare un diverso contratto.”La Corte ha concluso rilevando che “il Bigerna è tenuto innanzituttoa rispondere dei debiti maturati dalla Liti, prima ancora che per lasua qualità di erede (peraltro mai smentita, anzi, affermataespressamente nella lettera datata 3.9.15 inviata ad [OSCURATO:PERSONA],ciò che, a norma dell’art. 475 c.c. integra un caso di accettazioneespressa) a ciò convergendo tutte le istanze istruttorie e come delresto confermato dalla stessa condotta dell’appellante, che avevachiesto un piano di rateizzo per il debito maturato (cfr. doc. 21allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) riconoscendoil debito”.4 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Sulla base di tali elementi è evidente che la Corte ha accomunato leData pubblicazione 28/03/2026conseguenze giuridiche del fenomeno successorio che hapacificamente interessato l’odierno ricorrente, quale erede dellaprecedente intestataria del contratto di fornitura, agli effetti dellavoltura, nella quale la qualità di erede produce conseguenzeequivalenti a quelle della “voltura”.

Sotto tale profilo la decisione,pertanto, non viola il giudicato.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia violato l’art. 2697 c.c. in temadi ripartizione dell’onere della prova in capo alle parti.

La convenutaEnel [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, contrariamente a quanto statuito nellasentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, non avrebbefornito la prova del rapporto contrattuale in base al quale il Bigernaavrebbe dovuto essere riconosciuto debitore della società stessa, nétanto meno del quantum della propria pretesa creditoria.Lamenta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto nuova domanda iurehereditatis ex art. 754 c.c. per cui l’odierno ricorrente, quale erededella precedente intestataria dell’utenza, [OSCURATO:PERSONA] era divenutodebitore ex lege per le fatture da questa non pagate.Infine, la Corte territoriale non avrebbe preso in giustaconsiderazione le risultanze della CTU.Il motivo è inammissibile.Nell’enunciazione del motivo il ricorrente ha indicato una pluralità diasserite violazioni di legge, non consentendo alla Corte di legittimitàdi scinderle e di specificarle.È evidente la disorganica esposizione delle plurime ragioni didoglianza, che violano il principio secondo cui “nel ricorso percassazione i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità diquestioni precedute unitariamente dall'elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato,5 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dallamescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Cass. civ. Sez. lavoro, 15-12-2017, n. 30224).Il ricorrente accomuna la censura relativa alla prova del rapportocontrattuale con quella relativa alla novità della domanda e quellarelativa alla valutazione delle prove ed in particolare della ctu.La prima censura è priva di specificità giacché il ricorrente si limitaad eccepire l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’assolvimento dell’onereprobatorio e non rileva un vero vizio della sentenza oggetto delricorso per cassazione.La prova del rapporto costituisce profilo non controverso comeemerge dalla motivazione della sentenza secondo cui “è lo stessoBigerna che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato chesuccessivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495, affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 il [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”.Le censure si traducono in realtà in un’inammissibile richiesta dirivalutazione del merito in termini difformi da quella operata daigiudici di merito contraria alla sua tesi difensiva.Inammissibile è la deduzione relativa alla novità e tardività delladomanda, poiché dedotta in maniera generica e in violazione dell’art.366, 1à CO. n. 6, c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di"indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte:(a) riportarne il contenuto nel ricorso nei limiti di quanto necessarioa sostegno delle mosse censure;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;6 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazioneNumero di raccolta generale 7420/2026(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19D0at4a 8pu bbldicaezlio ne 28/03/202628/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U,Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarnela collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno limitandosiad affermare la novità della domanda ed a menzionare le memorienella quali la stessa sarebbe stata introdotta, senza trascriverne ilcontenuto essenziale, localizzare gli atti all’interno del fascicolo edocumentare le domande originarie.Quanto alla ctu, il ricorrente reitera quanto già oggetto di appello.La Corte ha già chiarito che la “ricostruzione alternativa” ipotizzatadal CTU, basandosi su criteri “probabilistici”, non è idonea a metterein dubbio la ricostruzione operata dal Distributore sulla scorta di“criteri certi” previsti dalla normativa di riferimento.Trattandosi di una “stima” e non essendo possibile quantificare ilconsumo esatto, il parametro di riferimento individuato dalla Corteè quello prescritto dalla norma, ancorché, secondo l’ipotesi delconsulente, formulata attraverso l’analisi a posteriori dei consumistorici, poteva giungersi, ad un risultato differente.7 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Non ricorre pertanto alcun travisamento della valutazione delleData pubblicazione 28/03/2026risultanze istruttorie ed in particolare, della consulenza tecnica, cheha confermato il conteggio di 2i [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2948c.c.Si duole che il la corte di merito non abbia tenuto conto delle sommeprescritte.Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione dei giudicidi merito.Il giudice dell’appello nel motivare il rigetto del corrispondentemotivo di gravame ha rilevato che “il giudice di primo grado ha datosomme antecedenti al quinquennio vale a dire quelle anteriori al2010.

Ed infatti, già il primo giudice aveva statuito che parteconvenuta ha però chiarito e documentalmente provato essere giàstate scorporate dalle cifre dovute gli importi prescritti” (cfr. pagina5 sentenza Tribunale di Terni, n. 710/2020)La corte di merito ha correttamente affermato che alla fattispecie inesame si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civile– come richiesto dallo stesso Bigerna – il primo giudice ha dato attoche sono state scorporate dalla condanna le cifre dovute per sommeantecedenti al quinquennio.Ha aggiunto che in data 27.11.2015 l’odierno ricorrente hariconosciuto il proprio debito, avendo chiesto la concessione di unpiano di rateizzazione, sicché ha escluso l’estensione dell'operativitàdella prescrizione al di là di quanto già riconosciuto.Le altre valutazioni sono prettamente fattuali e non sindacabili inquesta sede per quanto già espresso nei motivi precedenti.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.8 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Censura il capo della sentenza relativo alla condanna alla refusioneData pubblicazione 28/03/2026delle spese del primo e del secondo grado nei confronti di entrambele società convenute.Lamenta che la società di distribuzione 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statachiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché, come dedotto dallaconvenuta principale, la fatturazione avverrebbe sulla base dellerilevazioni effettuate dal Distributore, e di non avere spiegato alcunadomanda nei confronti della predette società di distribuzione.Il motivo è infondato.Come correttamente osservato dalla corte territoriale la società EnelEnergia si presenta come rivenditore di energia, esclusivamente conobblighi di fornitura e fatturazione periodica.

Invece, spetta aldistributore locale, proprietario della rete e degli impianti didistribuzione del gas, la competenza per l’installazione dei contatoripresso gli utenti, il relativo allacciamento alla rete di distribuzione ela loro manutenzione, nonché l’attività di misurazione dei prelievi digas naturale effettuati presso ciascuna utenza.La fatturazione dei consumi del cliente avviene in base alle rilevazionieffettuate dal distributore locale sul gruppo di misura installatopresso il punto di fornitura.Pertanto, poiché le contestazioni riguardano proprio la congruitàdegli importi addebitati al cliente sulla base dei dati di consumocomunicati da 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., “la società di distribuzione è statachiamata in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa perché, per come dedottodalla convenuta, la fatturazione avviene sulla base delle rilevazionieffettuate dal distributore”.

Con l’ulteriore conseguenza che nel casodi soccombenza le spese di lite sono a carico del debitore dellasocietà di distribuzione.Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essereposto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resanecessaria in relazione alle pretese dell’attore stesso e queste siano9 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia propostoData pubblicazione 28/03/2026nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. n. 6292/2019).All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condanna to al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCONDELLOANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6375/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo indicato nella PECdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/20262I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo dello studio indicato nellaData pubblicazione 28/03/2026Pec dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 682/2022depositata il 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 4.11.2020, il Tribunale di Terni respingeva ladomanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare unaserie di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e rideterminare i consumieffettivi dell'utenza allo stesso intestata e accoglieva la domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando ilBigerna al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della sommacomplessiva di €.9.314,69, oltre interessi legali ed oltre al rimborsodelle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata2i Rete gas spa.L'oggetto del contendere riguardava una serie di fatture che secondola tesi di parte attrice sarebbero state emesse in violazione dell'art.2 comma 2 del d. lgs. 205/2006 (in particolare del dovere ditrasparenza) da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa.Secondo il giudice di prime cure il “subentro” di [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto contrattuale in essere tra la propria madre, [OSCURATO:PERSONA] spa – a seguito del decesso della Liti – avrebbecomportato un accollo del Bigerna delle somme dovute dalla madre,“anche iure hereditario ex art. 754 c.c.”.Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni proponeva appelloMarcello Bigerna.Con comparsa di costituzione datata 30.4.21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'appello.2 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Si costituiva in giudizio anche 2i [OSCURATO:PERSONA] spa che chiedeva il rigettoData pubblicazione 28/03/2026dell'appello attesa la correttezza dei consumi.La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 dicembre 2022,rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese di lite.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione MarcelloBigerna affidandosi a quattro motivi.Resistono con separati controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha rigettato i primi tre motivi di ricorsoaffermando che il subentro del Bigerna all’utenza precedentementeintestata a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da riqualificare quale “voltura conaccollo”.Al contrario, il Giudice di prime cure, nella propria pronuncia, avevaritenuto non provata l’avvenuta “voltura con accollo” così comededotta dall’[OSCURATO:PERSONA] a fondamento della spiegata domandariconvenzionale, affermando che: “la voltura sarebbe stata effettuatain data 25/05/2013 telefonicamente, onde non è stato provato incorso di causa se, con la voltura, si sia verificato anche l’accollo, daparte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute dalla madre,precedente intestataria, risultate pagate”.Tale capo della sentenza non sarebbe stato appellato per cui sulpunto si è formato il giudicato e la Corte territoriale non avrebbepotuto modificare tale statuizione in appello.Il motivo è infondato.Il Tribunale sul punto ha dedotto che “[OSCURATO:PERSONA], tuttavia,deve rispondere del debito asseritamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] iure hereditario, ex art. 754 c.c.

La norma de qua dispone,3 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026infatti, al primo comma, che gli eredi siano tenuti verso i creditori alData pubblicazione 28/03/2026pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente inproporzione della quota ereditaria.

Nel caso in esame BigernaMarcello si è chiaramente qualificato quale erede della propria madreLa Corte di Appello ha osservato: “Del resto è lo stesso Bigerna che,nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che“successivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495” affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”, ciò che – tradotto sul piano pratico– non è altro che un’ipotesi di “voltura con accollo”, avendo il Bigernaottenuto, gratuitamente, la variazione dell’intestazione su uncontratto che ha mantenuto le stesse condizioni contrattuali delprecedente utente (nel frattempo deceduto).”La Corte di Appello ha aggiunto che: “siccome una lettura alternativadi tali risultanze istruttorie non è configurabile (né d’altrondel’appellante ha dato prova di aver pagato delle competenze perottenere la voltura, oppure di aver mutato le condizioni contrattuali)l’unica conseguenza è che, nella fattispecie, l’appellante si siaaccollato i debiti della madre defunta, dato che – in caso contrario –avrebbe dovuto stipulare un diverso contratto.”La Corte ha concluso rilevando che “il Bigerna è tenuto innanzituttoa rispondere dei debiti maturati dalla Liti, prima ancora che per lasua qualità di erede (peraltro mai smentita, anzi, affermataespressamente nella lettera datata 3.9.15 inviata ad [OSCURATO:PERSONA],ciò che, a norma dell’art. 475 c.c. integra un caso di accettazioneespressa) a ciò convergendo tutte le istanze istruttorie e come delresto confermato dalla stessa condotta dell’appellante, che avevachiesto un piano di rateizzo per il debito maturato (cfr. doc. 21allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) riconoscendoil debito”.4 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Sulla base di tali elementi è evidente che la Corte ha accomunato leData pubblicazione 28/03/2026conseguenze giuridiche del fenomeno successorio che hapacificamente interessato l’odierno ricorrente, quale erede dellaprecedente intestataria del contratto di fornitura, agli effetti dellavoltura, nella quale la qualità di erede produce conseguenzeequivalenti a quelle della “voltura”.

Sotto tale profilo la decisione,pertanto, non viola il giudicato.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia violato l’art. 2697 c.c. in temadi ripartizione dell’onere della prova in capo alle parti.

La convenutaEnel [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, contrariamente a quanto statuito nellasentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, non avrebbefornito la prova del rapporto contrattuale in base al quale il Bigernaavrebbe dovuto essere riconosciuto debitore della società stessa, nétanto meno del quantum della propria pretesa creditoria.Lamenta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto nuova domanda iurehereditatis ex art. 754 c.c. per cui l’odierno ricorrente, quale erededella precedente intestataria dell’utenza, [OSCURATO:PERSONA] era divenutodebitore ex lege per le fatture da questa non pagate.Infine, la Corte territoriale non avrebbe preso in giustaconsiderazione le risultanze della CTU.Il motivo è inammissibile.Nell’enunciazione del motivo il ricorrente ha indicato una pluralità diasserite violazioni di legge, non consentendo alla Corte di legittimitàdi scinderle e di specificarle.È evidente la disorganica esposizione delle plurime ragioni didoglianza, che violano il principio secondo cui “nel ricorso percassazione i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità diquestioni precedute unitariamente dall'elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato,5 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dallamescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Cass. civ. Sez. lavoro, 15-12-2017, n. 30224).Il ricorrente accomuna la censura relativa alla prova del rapportocontrattuale con quella relativa alla novità della domanda e quellarelativa alla valutazione delle prove ed in particolare della ctu.La prima censura è priva di specificità giacché il ricorrente si limitaad eccepire l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’assolvimento dell’onereprobatorio e non rileva un vero vizio della sentenza oggetto delricorso per cassazione.La prova del rapporto costituisce profilo non controverso comeemerge dalla motivazione della sentenza secondo cui “è lo stessoBigerna che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato chesuccessivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495, affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 il [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”.Le censure si traducono in realtà in un’inammissibile richiesta dirivalutazione del merito in termini difformi da quella operata daigiudici di merito contraria alla sua tesi difensiva.Inammissibile è la deduzione relativa alla novità e tardività delladomanda, poiché dedotta in maniera generica e in violazione dell’art.366, 1à CO. n. 6, c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di"indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte:(a) riportarne il contenuto nel ricorso nei limiti di quanto necessarioa sostegno delle mosse censure;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;6 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazioneNumero di raccolta generale 7420/2026(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19D0at4a 8pu bbldicaezlio ne 28/03/202628/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U,Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarnela collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno limitandosiad affermare la novità della domanda ed a menzionare le memorienella quali la stessa sarebbe stata introdotta, senza trascriverne ilcontenuto essenziale, localizzare gli atti all’interno del fascicolo edocumentare le domande originarie.Quanto alla ctu, il ricorrente reitera quanto già oggetto di appello.La Corte ha già chiarito che la “ricostruzione alternativa” ipotizzatadal CTU, basandosi su criteri “probabilistici”, non è idonea a metterein dubbio la ricostruzione operata dal Distributore sulla scorta di“criteri certi” previsti dalla normativa di riferimento.Trattandosi di una “stima” e non essendo possibile quantificare ilconsumo esatto, il parametro di riferimento individuato dalla Corteè quello prescritto dalla norma, ancorché, secondo l’ipotesi delconsulente, formulata attraverso l’analisi a posteriori dei consumistorici, poteva giungersi, ad un risultato differente.7 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Non ricorre pertanto alcun travisamento della valutazione delleData pubblicazione 28/03/2026risultanze istruttorie ed in particolare, della consulenza tecnica, cheha confermato il conteggio di 2i [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2948c.c.Si duole che il la corte di merito non abbia tenuto conto delle sommeprescritte.Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione dei giudicidi merito.Il giudice dell’appello nel motivare il rigetto del corrispondentemotivo di gravame ha rilevato che “il giudice di primo grado ha datosomme antecedenti al quinquennio vale a dire quelle anteriori al2010.

Ed infatti, già il primo giudice aveva statuito che parteconvenuta ha però chiarito e documentalmente provato essere giàstate scorporate dalle cifre dovute gli importi prescritti” (cfr. pagina5 sentenza Tribunale di Terni, n. 710/2020)La corte di merito ha correttamente affermato che alla fattispecie inesame si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civile– come richiesto dallo stesso Bigerna – il primo giudice ha dato attoche sono state scorporate dalla condanna le cifre dovute per sommeantecedenti al quinquennio.Ha aggiunto che in data 27.11.2015 l’odierno ricorrente hariconosciuto il proprio debito, avendo chiesto la concessione di unpiano di rateizzazione, sicché ha escluso l’estensione dell'operativitàdella prescrizione al di là di quanto già riconosciuto.Le altre valutazioni sono prettamente fattuali e non sindacabili inquesta sede per quanto già espresso nei motivi precedenti.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.8 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Censura il capo della sentenza relativo alla condanna alla refusioneData pubblicazione 28/03/2026delle spese del primo e del secondo grado nei confronti di entrambele società convenute.Lamenta che la società di distribuzione 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statachiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché, come dedotto dallaconvenuta principale, la fatturazione avverrebbe sulla base dellerilevazioni effettuate dal Distributore, e di non avere spiegato alcunadomanda nei confronti della predette società di distribuzione.Il motivo è infondato.Come correttamente osservato dalla corte territoriale la società EnelEnergia si presenta come rivenditore di energia, esclusivamente conobblighi di fornitura e fatturazione periodica.

Invece, spetta aldistributore locale, proprietario della rete e degli impianti didistribuzione del gas, la competenza per l’installazione dei contatoripresso gli utenti, il relativo allacciamento alla rete di distribuzione ela loro manutenzione, nonché l’attività di misurazione dei prelievi digas naturale effettuati presso ciascuna utenza.La fatturazione dei consumi del cliente avviene in base alle rilevazionieffettuate dal distributore locale sul gruppo di misura installatopresso il punto di fornitura.Pertanto, poiché le contestazioni riguardano proprio la congruitàdegli importi addebitati al cliente sulla base dei dati di consumocomunicati da 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., “la società di distribuzione è statachiamata in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa perché, per come dedottodalla convenuta, la fatturazione avviene sulla base delle rilevazionieffettuate dal distributore”.

Con l’ulteriore conseguenza che nel casodi soccombenza le spese di lite sono a carico del debitore dellasocietà di distribuzione.Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essereposto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resanecessaria in relazione alle pretese dell’attore stesso e queste siano9 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia propostoData pubblicazione 28/03/2026nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. n. 6292/2019).All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condanna to al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano10 di 10P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6375/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo indicato nella PECdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/20262I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo dello studio indicato nellaData pubblicazione 28/03/2026Pec dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 682/2022depositata il 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 4.11.2020, il Tribunale di Terni respingeva ladomanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare unaserie di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e rideterminare i consumieffettivi dell'utenza allo stesso intestata e accoglieva la domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando ilBigerna al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della sommacomplessiva di €.9.314,69, oltre interessi legali ed oltre al rimborsodelle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata2i Rete gas spa.L'oggetto del contendere riguardava una serie di fatture che secondola tesi di parte attrice sarebbero state emesse in violazione dell'art.2 comma 2 del d. lgs. 205/2006 (in particolare del dovere ditrasparenza) da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa.Secondo il giudice di prime cure il “subentro” di [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto contrattuale in essere tra la propria madre, [OSCURATO:PERSONA] spa – a seguito del decesso della Liti – avrebbecomportato un accollo del Bigerna delle somme dovute dalla madre,“anche iure hereditario ex art. 754 c.c.”.Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni proponeva appelloMarcello Bigerna.Con comparsa di costituzione datata 30.4.21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'appello.2 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Si costituiva in giudizio anche 2i [OSCURATO:PERSONA] spa che chiedeva il rigettoData pubblicazione 28/03/2026dell'appello attesa la correttezza dei consumi.La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 dicembre 2022,rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese di lite.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione MarcelloBigerna affidandosi a quattro motivi.Resistono con separati controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha rigettato i primi tre motivi di ricorsoaffermando che il subentro del Bigerna all’utenza precedentementeintestata a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da riqualificare quale “voltura conaccollo”.Al contrario, il Giudice di prime cure, nella propria pronuncia, avevaritenuto non provata l’avvenuta “voltura con accollo” così comededotta dall’[OSCURATO:PERSONA] a fondamento della spiegata domandariconvenzionale, affermando che: “la voltura sarebbe stata effettuatain data 25/05/2013 telefonicamente, onde non è stato provato incorso di causa se, con la voltura, si sia verificato anche l’accollo, daparte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute dalla madre,precedente intestataria, risultate pagate”.Tale capo della sentenza non sarebbe stato appellato per cui sulpunto si è formato il giudicato e la Corte territoriale non avrebbepotuto modificare tale statuizione in appello.Il motivo è infondato.Il Tribunale sul punto ha dedotto che “[OSCURATO:PERSONA], tuttavia,deve rispondere del debito asseritamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] iure hereditario, ex art. 754 c.c. La norma de qua dispone,3 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026infatti, al primo comma, che gli eredi siano tenuti verso i creditori alData pubblicazione 28/03/2026pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente inproporzione della quota ereditaria. Nel caso in esame BigernaMarcello si è chiaramente qualificato quale erede della propria madreLa Corte di Appello ha osservato: “Del resto è lo stesso Bigerna che,nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che“successivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495” affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”, ciò che – tradotto sul piano pratico– non è altro che un’ipotesi di “voltura con accollo”, avendo il Bigernaottenuto, gratuitamente, la variazione dell’intestazione su uncontratto che ha mantenuto le stesse condizioni contrattuali delprecedente utente (nel frattempo deceduto).”La Corte di Appello ha aggiunto che: “siccome una lettura alternativadi tali risultanze istruttorie non è configurabile (né d’altrondel’appellante ha dato prova di aver pagato delle competenze perottenere la voltura, oppure di aver mutato le condizioni contrattuali)l’unica conseguenza è che, nella fattispecie, l’appellante si siaaccollato i debiti della madre defunta, dato che – in caso contrario –avrebbe dovuto stipulare un diverso contratto.”La Corte ha concluso rilevando che “il Bigerna è tenuto innanzituttoa rispondere dei debiti maturati dalla Liti, prima ancora che per lasua qualità di erede (peraltro mai smentita, anzi, affermataespressamente nella lettera datata 3.9.15 inviata ad [OSCURATO:PERSONA],ciò che, a norma dell’art. 475 c.c. integra un caso di accettazioneespressa) a ciò convergendo tutte le istanze istruttorie e come delresto confermato dalla stessa condotta dell’appellante, che avevachiesto un piano di rateizzo per il debito maturato (cfr. doc. 21allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) riconoscendoil debito”.4 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Sulla base di tali elementi è evidente che la Corte ha accomunato leData pubblicazione 28/03/2026conseguenze giuridiche del fenomeno successorio che hapacificamente interessato l’odierno ricorrente, quale erede dellaprecedente intestataria del contratto di fornitura, agli effetti dellavoltura, nella quale la qualità di erede produce conseguenzeequivalenti a quelle della “voltura”. Sotto tale profilo la decisione,pertanto, non viola il giudicato.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia violato l’art. 2697 c.c. in temadi ripartizione dell’onere della prova in capo alle parti. La convenutaEnel [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, contrariamente a quanto statuito nellasentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, non avrebbefornito la prova del rapporto contrattuale in base al quale il Bigernaavrebbe dovuto essere riconosciuto debitore della società stessa, nétanto meno del quantum della propria pretesa creditoria.Lamenta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto nuova domanda iurehereditatis ex art. 754 c.c. per cui l’odierno ricorrente, quale erededella precedente intestataria dell’utenza, [OSCURATO:PERSONA] era divenutodebitore ex lege per le fatture da questa non pagate.Infine, la Corte territoriale non avrebbe preso in giustaconsiderazione le risultanze della CTU.Il motivo è inammissibile.Nell’enunciazione del motivo il ricorrente ha indicato una pluralità diasserite violazioni di legge, non consentendo alla Corte di legittimitàdi scinderle e di specificarle.È evidente la disorganica esposizione delle plurime ragioni didoglianza, che violano il principio secondo cui “nel ricorso percassazione i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità diquestioni precedute unitariamente dall'elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato,5 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dallamescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Cass. civ. Sez. lavoro, 15-12-2017, n. 30224).Il ricorrente accomuna la censura relativa alla prova del rapportocontrattuale con quella relativa alla novità della domanda e quellarelativa alla valutazione delle prove ed in particolare della ctu.La prima censura è priva di specificità giacché il ricorrente si limitaad eccepire l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’assolvimento dell’onereprobatorio e non rileva un vero vizio della sentenza oggetto delricorso per cassazione.La prova del rapporto costituisce profilo non controverso comeemerge dalla motivazione della sentenza secondo cui “è lo stessoBigerna che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato chesuccessivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495, affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 il [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”.Le censure si traducono in realtà in un’inammissibile richiesta dirivalutazione del merito in termini difformi da quella operata daigiudici di merito contraria alla sua tesi difensiva.Inammissibile è la deduzione relativa alla novità e tardività delladomanda, poiché dedotta in maniera generica e in violazione dell’art.366, 1à CO. n. 6, c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di"indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte:(a) riportarne il contenuto nel ricorso nei limiti di quanto necessarioa sostegno delle mosse censure;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;6 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazioneNumero di raccolta generale 7420/2026(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19D0at4a 8pu bbldicaezlio ne 28/03/202628/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U,Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarnela collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno limitandosiad affermare la novità della domanda ed a menzionare le memorienella quali la stessa sarebbe stata introdotta, senza trascriverne ilcontenuto essenziale, localizzare gli atti all’interno del fascicolo edocumentare le domande originarie.Quanto alla ctu, il ricorrente reitera quanto già oggetto di appello.La Corte ha già chiarito che la “ricostruzione alternativa” ipotizzatadal CTU, basandosi su criteri “probabilistici”, non è idonea a metterein dubbio la ricostruzione operata dal Distributore sulla scorta di“criteri certi” previsti dalla normativa di riferimento.Trattandosi di una “stima” e non essendo possibile quantificare ilconsumo esatto, il parametro di riferimento individuato dalla Corteè quello prescritto dalla norma, ancorché, secondo l’ipotesi delconsulente, formulata attraverso l’analisi a posteriori dei consumistorici, poteva giungersi, ad un risultato differente.7 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Non ricorre pertanto alcun travisamento della valutazione delleData pubblicazione 28/03/2026risultanze istruttorie ed in particolare, della consulenza tecnica, cheha confermato il conteggio di 2i [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2948c.c.Si duole che il la corte di merito non abbia tenuto conto delle sommeprescritte.Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione dei giudicidi merito.Il giudice dell’appello nel motivare il rigetto del corrispondentemotivo di gravame ha rilevato che “il giudice di primo grado ha datosomme antecedenti al quinquennio vale a dire quelle anteriori al2010. Ed infatti, già il primo giudice aveva statuito che parteconvenuta ha però chiarito e documentalmente provato essere giàstate scorporate dalle cifre dovute gli importi prescritti” (cfr. pagina5 sentenza Tribunale di Terni, n. 710/2020)La corte di merito ha correttamente affermato che alla fattispecie inesame si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civile– come richiesto dallo stesso Bigerna – il primo giudice ha dato attoche sono state scorporate dalla condanna le cifre dovute per sommeantecedenti al quinquennio.Ha aggiunto che in data 27.11.2015 l’odierno ricorrente hariconosciuto il proprio debito, avendo chiesto la concessione di unpiano di rateizzazione, sicché ha escluso l’estensione dell'operativitàdella prescrizione al di là di quanto già riconosciuto.Le altre valutazioni sono prettamente fattuali e non sindacabili inquesta sede per quanto già espresso nei motivi precedenti.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.8 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Censura il capo della sentenza relativo alla condanna alla refusioneData pubblicazione 28/03/2026delle spese del primo e del secondo grado nei confronti di entrambele società convenute.Lamenta che la società di distribuzione 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statachiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché, come dedotto dallaconvenuta principale, la fatturazione avverrebbe sulla base dellerilevazioni effettuate dal Distributore, e di non avere spiegato alcunadomanda nei confronti della predette società di distribuzione.Il motivo è infondato.Come correttamente osservato dalla corte territoriale la società EnelEnergia si presenta come rivenditore di energia, esclusivamente conobblighi di fornitura e fatturazione periodica. Invece, spetta aldistributore locale, proprietario della rete e degli impianti didistribuzione del gas, la competenza per l’installazione dei contatoripresso gli utenti, il relativo allacciamento alla rete di distribuzione ela loro manutenzione, nonché l’attività di misurazione dei prelievi digas naturale effettuati presso ciascuna utenza.La fatturazione dei consumi del cliente avviene in base alle rilevazionieffettuate dal distributore locale sul gruppo di misura installatopresso il punto di fornitura.Pertanto, poiché le contestazioni riguardano proprio la congruitàdegli importi addebitati al cliente sulla base dei dati di consumocomunicati da 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., “la società di distribuzione è statachiamata in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa perché, per come dedottodalla convenuta, la fatturazione avviene sulla base delle rilevazionieffettuate dal distributore”. Con l’ulteriore conseguenza che nel casodi soccombenza le spese di lite sono a carico del debitore dellasocietà di distribuzione.Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essereposto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resanecessaria in relazione alle pretese dell’attore stesso e queste siano9 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia propostoData pubblicazione 28/03/2026nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. n. 6292/2019).All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condanna to al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCONDELLOANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6375/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo indicato nella PECdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/20262I [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo dello studio indicato nellaData pubblicazione 28/03/2026Pec dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 682/2022depositata il 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza del 4.11.2020, il Tribunale di Terni respingeva ladomanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare unaserie di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e rideterminare i consumieffettivi dell'utenza allo stesso intestata e accoglieva la domandariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] spa, condannando ilBigerna al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della sommacomplessiva di €.9.314,69, oltre interessi legali ed oltre al rimborsodelle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata2i Rete gas spa.L'oggetto del contendere riguardava una serie di fatture che secondola tesi di parte attrice sarebbero state emesse in violazione dell'art.2 comma 2 del d. lgs. 205/2006 (in particolare del dovere ditrasparenza) da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa.Secondo il giudice di prime cure il “subentro” di [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto contrattuale in essere tra la propria madre, [OSCURATO:PERSONA] spa – a seguito del decesso della Liti – avrebbecomportato un accollo del Bigerna delle somme dovute dalla madre,“anche iure hereditario ex art. 754 c.c.”.Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni proponeva appelloMarcello Bigerna.Con comparsa di costituzione datata 30.4.21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'appello.2 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Si costituiva in giudizio anche 2i [OSCURATO:PERSONA] spa che chiedeva il rigettoData pubblicazione 28/03/2026dell'appello attesa la correttezza dei consumi.La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 dicembre 2022,rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese di lite.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione MarcelloBigerna affidandosi a quattro motivi.Resistono con separati controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha rigettato i primi tre motivi di ricorsoaffermando che il subentro del Bigerna all’utenza precedentementeintestata a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da riqualificare quale “voltura conaccollo”.Al contrario, il Giudice di prime cure, nella propria pronuncia, avevaritenuto non provata l’avvenuta “voltura con accollo” così comededotta dall’[OSCURATO:PERSONA] a fondamento della spiegata domandariconvenzionale, affermando che: “la voltura sarebbe stata effettuatain data 25/05/2013 telefonicamente, onde non è stato provato incorso di causa se, con la voltura, si sia verificato anche l’accollo, daparte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute dalla madre,precedente intestataria, risultate pagate”.Tale capo della sentenza non sarebbe stato appellato per cui sulpunto si è formato il giudicato e la Corte territoriale non avrebbepotuto modificare tale statuizione in appello.Il motivo è infondato.Il Tribunale sul punto ha dedotto che “[OSCURATO:PERSONA], tuttavia,deve rispondere del debito asseritamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] iure hereditario, ex art. 754 c.c. La norma de qua dispone,3 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026infatti, al primo comma, che gli eredi siano tenuti verso i creditori alData pubblicazione 28/03/2026pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente inproporzione della quota ereditaria. Nel caso in esame BigernaMarcello si è chiaramente qualificato quale erede della propria madreLa Corte di Appello ha osservato: “Del resto è lo stesso Bigerna che,nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato che“successivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495” affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”, ciò che – tradotto sul piano pratico– non è altro che un’ipotesi di “voltura con accollo”, avendo il Bigernaottenuto, gratuitamente, la variazione dell’intestazione su uncontratto che ha mantenuto le stesse condizioni contrattuali delprecedente utente (nel frattempo deceduto).”La Corte di Appello ha aggiunto che: “siccome una lettura alternativadi tali risultanze istruttorie non è configurabile (né d’altrondel’appellante ha dato prova di aver pagato delle competenze perottenere la voltura, oppure di aver mutato le condizioni contrattuali)l’unica conseguenza è che, nella fattispecie, l’appellante si siaaccollato i debiti della madre defunta, dato che – in caso contrario –avrebbe dovuto stipulare un diverso contratto.”La Corte ha concluso rilevando che “il Bigerna è tenuto innanzituttoa rispondere dei debiti maturati dalla Liti, prima ancora che per lasua qualità di erede (peraltro mai smentita, anzi, affermataespressamente nella lettera datata 3.9.15 inviata ad [OSCURATO:PERSONA],ciò che, a norma dell’art. 475 c.c. integra un caso di accettazioneespressa) a ciò convergendo tutte le istanze istruttorie e come delresto confermato dalla stessa condotta dell’appellante, che avevachiesto un piano di rateizzo per il debito maturato (cfr. doc. 21allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) riconoscendoil debito”.4 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Sulla base di tali elementi è evidente che la Corte ha accomunato leData pubblicazione 28/03/2026conseguenze giuridiche del fenomeno successorio che hapacificamente interessato l’odierno ricorrente, quale erede dellaprecedente intestataria del contratto di fornitura, agli effetti dellavoltura, nella quale la qualità di erede produce conseguenzeequivalenti a quelle della “voltura”. Sotto tale profilo la decisione,pertanto, non viola il giudicato.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia violato l’art. 2697 c.c. in temadi ripartizione dell’onere della prova in capo alle parti. La convenutaEnel [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, contrariamente a quanto statuito nellasentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, non avrebbefornito la prova del rapporto contrattuale in base al quale il Bigernaavrebbe dovuto essere riconosciuto debitore della società stessa, nétanto meno del quantum della propria pretesa creditoria.Lamenta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto nuova domanda iurehereditatis ex art. 754 c.c. per cui l’odierno ricorrente, quale erededella precedente intestataria dell’utenza, [OSCURATO:PERSONA] era divenutodebitore ex lege per le fatture da questa non pagate.Infine, la Corte territoriale non avrebbe preso in giustaconsiderazione le risultanze della CTU.Il motivo è inammissibile.Nell’enunciazione del motivo il ricorrente ha indicato una pluralità diasserite violazioni di legge, non consentendo alla Corte di legittimitàdi scinderle e di specificarle.È evidente la disorganica esposizione delle plurime ragioni didoglianza, che violano il principio secondo cui “nel ricorso percassazione i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità diquestioni precedute unitariamente dall'elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato,5 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dallamescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”(Cass. civ. Sez. lavoro, 15-12-2017, n. 30224).Il ricorrente accomuna la censura relativa alla prova del rapportocontrattuale con quella relativa alla novità della domanda e quellarelativa alla valutazione delle prove ed in particolare della ctu.La prima censura è priva di specificità giacché il ricorrente si limitaad eccepire l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’assolvimento dell’onereprobatorio e non rileva un vero vizio della sentenza oggetto delricorso per cassazione.La prova del rapporto costituisce profilo non controverso comeemerge dalla motivazione della sentenza secondo cui “è lo stessoBigerna che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato chesuccessivamente alla morte della madre [OSCURATO:PERSONA]” è succeduto“alla stessa nel contratto con il n. cliente 872695495, affermandoaltresì che “con la voltura del 25 maggio 2013 il [OSCURATO:PERSONA] èsubentrato alla propria madre”.Le censure si traducono in realtà in un’inammissibile richiesta dirivalutazione del merito in termini difformi da quella operata daigiudici di merito contraria alla sua tesi difensiva.Inammissibile è la deduzione relativa alla novità e tardività delladomanda, poiché dedotta in maniera generica e in violazione dell’art.366, 1à CO. n. 6, c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di"indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte:(a) riportarne il contenuto nel ricorso nei limiti di quanto necessarioa sostegno delle mosse censure;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;6 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazioneNumero di raccolta generale 7420/2026(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19D0at4a 8pu bbldicaezlio ne 28/03/202628/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U,Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntualiindicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarnela collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno limitandosiad affermare la novità della domanda ed a menzionare le memorienella quali la stessa sarebbe stata introdotta, senza trascriverne ilcontenuto essenziale, localizzare gli atti all’interno del fascicolo edocumentare le domande originarie.Quanto alla ctu, il ricorrente reitera quanto già oggetto di appello.La Corte ha già chiarito che la “ricostruzione alternativa” ipotizzatadal CTU, basandosi su criteri “probabilistici”, non è idonea a metterein dubbio la ricostruzione operata dal Distributore sulla scorta di“criteri certi” previsti dalla normativa di riferimento.Trattandosi di una “stima” e non essendo possibile quantificare ilconsumo esatto, il parametro di riferimento individuato dalla Corteè quello prescritto dalla norma, ancorché, secondo l’ipotesi delconsulente, formulata attraverso l’analisi a posteriori dei consumistorici, poteva giungersi, ad un risultato differente.7 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Non ricorre pertanto alcun travisamento della valutazione delleData pubblicazione 28/03/2026risultanze istruttorie ed in particolare, della consulenza tecnica, cheha confermato il conteggio di 2i [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2948c.c.Si duole che il la corte di merito non abbia tenuto conto delle sommeprescritte.Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione dei giudicidi merito.Il giudice dell’appello nel motivare il rigetto del corrispondentemotivo di gravame ha rilevato che “il giudice di primo grado ha datosomme antecedenti al quinquennio vale a dire quelle anteriori al2010. Ed infatti, già il primo giudice aveva statuito che parteconvenuta ha però chiarito e documentalmente provato essere giàstate scorporate dalle cifre dovute gli importi prescritti” (cfr. pagina5 sentenza Tribunale di Terni, n. 710/2020)La corte di merito ha correttamente affermato che alla fattispecie inesame si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civile– come richiesto dallo stesso Bigerna – il primo giudice ha dato attoche sono state scorporate dalla condanna le cifre dovute per sommeantecedenti al quinquennio.Ha aggiunto che in data 27.11.2015 l’odierno ricorrente hariconosciuto il proprio debito, avendo chiesto la concessione di unpiano di rateizzazione, sicché ha escluso l’estensione dell'operativitàdella prescrizione al di là di quanto già riconosciuto.Le altre valutazioni sono prettamente fattuali e non sindacabili inquesta sede per quanto già espresso nei motivi precedenti.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia   violazione e falsaapplicazione   dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4c.p.c.8 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026Censura il capo della sentenza relativo alla condanna alla refusioneData pubblicazione 28/03/2026delle spese del primo e del secondo grado nei confronti di entrambele società convenute.Lamenta che la società di distribuzione 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statachiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché, come dedotto dallaconvenuta principale, la fatturazione avverrebbe sulla base dellerilevazioni effettuate dal Distributore, e di non avere spiegato alcunadomanda nei confronti della predette società di distribuzione.Il motivo è infondato.Come correttamente osservato dalla corte territoriale la società EnelEnergia si presenta come rivenditore di energia, esclusivamente conobblighi di fornitura e fatturazione periodica. Invece, spetta aldistributore locale, proprietario della rete e degli impianti didistribuzione del gas, la competenza per l’installazione dei contatoripresso gli utenti, il relativo allacciamento alla rete di distribuzione ela loro manutenzione, nonché l’attività di misurazione dei prelievi digas naturale effettuati presso ciascuna utenza.La fatturazione dei consumi del cliente avviene in base alle rilevazionieffettuate dal distributore locale sul gruppo di misura installatopresso il punto di fornitura.Pertanto, poiché le contestazioni riguardano proprio la congruitàdegli importi addebitati al cliente sulla base dei dati di consumocomunicati da 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., “la società di distribuzione è statachiamata in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa perché, per come dedottodalla convenuta, la fatturazione avviene sulla base delle rilevazionieffettuate dal distributore”. Con l’ulteriore conseguenza che nel casodi soccombenza le spese di lite sono a carico del debitore dellasocietà di distribuzione.Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essereposto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resanecessaria in relazione alle pretese dell’attore stesso e queste siano9 di 10Numero registro generale 6375/2023Numero sezionale 3414/2025Numero di raccolta generale 7420/2026risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia propostoData pubblicazione 28/03/2026nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. n. 6292/2019).All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condanna to al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano10 di 10P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano10 di 10
Sentenza Cassazione n. 07420/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris