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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00939/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Catanzaro dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 22 giugno 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e gli ha concesso la detenzione domiciliare; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute e delle conseguenze negative che potrà avere la detenzione domiciliare sulle condizioni psicologiche ed economiche; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito l’incidenza delle sue pregresse esperienze giudiziarie e degli esiti negativi delle misure alternative in precedenza a lui concesse, segnalando comportamenti che evidenziano come egli non abbia tratto dalle precedenti condanne motivo di revisione critica ed evidenziando un atteggiamento che viene ritenuto incompatibile con l’affidamento necessario a giustificare la concessione della misura alternativa richiesta; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 22 giugno 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e gli ha concesso la detenzione domiciliare; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute e delle conseguenze negative che potrà avere la detenzione domiciliare sulle condizioni psicologiche ed economiche; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito l’incidenza delle sue pregresse esperienze giudiziarie e degli esiti negativi delle misure alternative in precedenza a lui concesse, segnalando comportamenti che evidenziano come egli non abbia tratto dalle precedenti condanne motivo di revisione critica ed evidenziando un atteggiamento che viene ritenuto incompatibile con l’affidamento necessario a giustificare la concessione della misura alternativa richiesta; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00939/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris