CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 18581/22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] .Juhfr che deduce la violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è inammissibile poiché prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo. Ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. il primario requisito attiene al quantum della pena edittale che non può superare i cinque anni nel massimo, pertanto, il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, avente una pena nel massimo - ratione temporis - nel 2014 di anni sei di reclusione, non rientra tra quei delitti a cui può essere applicata tale causa di esclusione della punibilità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigl. tensore [OSCURATO:PERSONA]