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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 15382/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5987/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a da sé medesima ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( ) ed [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BARI n. 1816/2016 , depositata il23/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 23/8/16 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani del 3/10/11, che aveva accolto l'opposizione dell'INPS all'esecuzione intrapresa dall'avvocatessa in epigrafe e condannato quest'ultima a restituire le somme riscosse dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione; rilevava in particolare che l'Inps aveva pagato il dovuto con assegno circolare prima della notifica del precetto e che pertanto il precetto non poteva essere intimato né erano dovute le relative spese.

Avverso tale sentenza ricorre l'avvocatessa per otto motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 617 e 480 comma III c.p.c, per avere la corte territoriale trascurato la competenza per materia del giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione a precetto e quindi di opposizione agli atti esecutivi.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 426 e 427 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza di competenza del giudice del lavoro.

Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c.- violazione dell'articolo 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla richiesta declaratoria di incompetenza del giudice del lavoro.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 617 e 483 c.p.c., per aver ritenuto non autoliquidabili le spese del precetto (non liquidate dal giudice).

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'articolo 480 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso la legittimità del precetto.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell'articolo 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso la possibilità di richiedere le spese successive della procedura.

Con il settimo motivo si deduce violazione dell'articolo 91 c.p.c. e del decreto ministeriale 8 aprile 2004, per aver escluso il rimborso spese per alcune prestazioni professionali.

Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione, posto che l'INPS non aveva contestato la possibilità del precetto.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

In disparte ogni considerazione circa il necessario inquadramento dell’opposizione a precetto sollevata nel caso quale opposizione all’esecuzione, i motivi rivelano un difetto di interesse perché il procedimento si è svolto comunque davanti al tribunale e viene in gioco al più un problema di ripartizione interna degli affari o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità della sentenza, in difetto d’indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015, Rv. 633965 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008, Rv. 604385 -01).

I motivi del quarto all'ottavo sono infondati, in quanto non vi era più un titolo esecutivo azionabile, come correttamente accertato dalla corte d'appello; invero, allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, se del caso, per tali spese esperire l'azione di cognizione ordinaria (Sez.

L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015, Rv. 635386 – 01;vedi anche Sez.

L, ord. N. 20818 del 2016).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5987/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a da sé medesima ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( ) ed [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BARI n. 1816/2016 , depositata il23/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 23/8/16 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani del 3/10/11, che aveva accolto l'opposizione dell'INPS all'esecuzione intrapresa dall'avvocatessa in epigrafe e condannato quest'ultima a restituire le somme riscosse dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione; rilevava in particolare che l'Inps aveva pagato il dovuto con assegno circolare prima della notifica del precetto e che pertanto il precetto non poteva essere intimato né erano dovute le relative spese. Avverso tale sentenza ricorre l'avvocatessa per otto motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 617 e 480 comma III c.p.c, per avere la corte territoriale trascurato la competenza per materia del giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione a precetto e quindi di opposizione agli atti esecutivi. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 426 e 427 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza di competenza del giudice del lavoro. Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c.- violazione dell'articolo 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla richiesta declaratoria di incompetenza del giudice del lavoro. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 617 e 483 c.p.c., per aver ritenuto non autoliquidabili le spese del precetto (non liquidate dal giudice). Con il quinto motivo si deduce violazione dell'articolo 480 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso la legittimità del precetto. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'articolo 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso la possibilità di richiedere le spese successive della procedura. Con il settimo motivo si deduce violazione dell'articolo 91 c.p.c. e del decreto ministeriale 8 aprile 2004, per aver escluso il rimborso spese per alcune prestazioni professionali. Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione, posto che l'INPS non aveva contestato la possibilità del precetto. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. In disparte ogni considerazione circa il necessario inquadramento dell’opposizione a precetto sollevata nel caso quale opposizione all’esecuzione, i motivi rivelano un difetto di interesse perché il procedimento si è svolto comunque davanti al tribunale e viene in gioco al più un problema di ripartizione interna degli affari o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità della sentenza, in difetto d’indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015, Rv. 633965 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008, Rv. 604385 -01). I motivi del quarto all'ottavo sono infondati, in quanto non vi era più un titolo esecutivo azionabile, come correttamente accertato dalla corte d'appello; invero, allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, se del caso, per tali spese esperire l'azione di cognizione ordinaria (Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015, Rv. 635386 – 01;vedi anche Sez. L, ord. N. 20818 del 2016). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de
Sentenza Cassazione n. 15382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris