CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentate e difese dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza n. 2697/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata il 19/10/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento portante un carico di ruoloper imposte dirette, Ici e Iva in relazione agli anni d’imposta 2007 e2008.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso ritenendolo tardivo.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello del contribuente, respinse il gravame.4. Questa Corte, dinanzi alla quale il contribuente propose ricorsoper cassazione, cassò la sentenza d’appello, ritenendola nulla percontrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: in particolare rilevòl’assoluta confusione e incertezza del contenuto della motivazione dellasentenza giacché essa, dopo aver evidenziato che la cartella impugnataera stata notificata oltre il termine decadenziale di cui all’art. 25,comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, aveva ciononostanterigettato l’appello facendo tra l’altro richiamo alla mancataproposizione, da parte del contribuente, della querela di falso, ritenutaNumero registro generale 8314/2023Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 14340/2026Data pubblicazione 15/05/2026essere il solo strumento per potersi dolere della mancata notificazionedella cartella.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,dinanzi alla quale il giudizio venne riassunto, respinse l’appello inragione della tardività del ricorso originario del contribuente, propostooltre sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ilcui perfezionamento in data 22 agosto 2012 era confermato, oltre chedalla documentazione relativa al procedimento notificatorio, da un’altrasentenza tra le stesse parti, non impugnata e passata in giudicato.6. Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.384, 392 e 394 c.p.c. poiché la sentenza impugnata, accogliendol’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Agenzia fiscale nel giudiziodi rinvio, si è posta in contrasto con l’efficacia preclusiva dell’ordinanza dicassazione con rinvio, la quale aveva invece confermato la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia nella parte in cui avevaaccertato l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione ai sensidell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la mancata applicazione degliartt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. poiché la sentenza impugnata non haconsiderato che la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25,comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 era già stata accertata, conefficacia di giudicato, dalla sentenza d’appello pronunciata dallaCommissione tributaria regionale della Puglia, che sul punto non era maiNumero registro generale 8314/2023Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 14340/2026Data pubblicazione 15/05/2026stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate odell’agente della riscossione.3. I motivi, che per la loro stretta connessione e la parzialesovrapposizione delle rispettive censure possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati.3.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Puglia n. 246/3/2017 nonreca alcuna statuizione definitiva circa l’intervenuta decadenza dal poteredi riscossione per vano decorso dei termini di cui all’art. 25 cit.: e ciò perl’evidente ragione che tale sentenza è stata dichiarata nulla conl’ordinanza di questa Corte n. 17766/2018, che ne ha rilevato un’assolutaconfusione dell’impianto motivazionale, tale da non permettere dicomprendere la sua esatta portata.Va dunque escluso l’asserito contrasto della sentenza impugnata conun accertamento giudiziale passato in giudicato.3.2. Neppure può dirsi, diversamente da quanto dedotto dalricorrente, che la sentenza impugnata abbia eluso, con il rilievo di ungiudicato esterno, l’effetto preclusivo derivante dalla pronuncia dicassazione con rinvio.È ben vero, come pure affermato in ricorso, che, in forza della cd.efficacia preclusiva del provvedimento di cassazione con rinvio, il giudicedi rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenzadi un giudicato, esterno o interno, qualora l’esistenza di quest’ultimo, purpotendo essere allegata o rilevata in ogni stato e grado del processo, risultituttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione dicassazione con rinvio, né, a fortiori, quando il giudicato che quel giudiceabbia inteso applicare sia stato da lui interpretato in senso incompatibilecon il principio enunciato dalla Corte di cassazione ex art. 384, comma 2,c.p.c. (Cass. n. 2411/2016; v. anche, più di recente, Cass. n. 2365/2025).Numero registro generale 8314/2023Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 14340/2026Data pubblicazione 15/05/2026Nel caso di specie, tuttavia, l’ordinanza di questa Corte n.17766/2018, come già visto, non ha in alcun modo escluso l’esistenza diun giudicato in ordine al regolare perfezionamento della notificazione dellacartella di pagamento in data 22 agosto 2012 (cioè in una data checomportava la tardività dell’originario ricorso del contribuente), nonavendo in realtà pronunciato alcuno specifico principio in materia, maessendosi piuttosto limitata a rilevare la nullità della sentenza d’appelloper l’assoluta oscurità del suo contenuto, costituito da affermazioni traloro contraddittorie.La sentenza impugnata, nel ritenere che sulla circostanza dellaregolare notificazione della cartella di pagamento in data 22 agosto 2012si fosse formato il giudicato in forza di quanto statuito in una sentenzanon impugnata resa in un giudizio tra le stesse parti avente ad oggettoun’opposizione ad un atto di pignoramento di crediti presso terzi, non si èposta in contrasto con il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrentee va pertanto esente dalla censura ad essa mossa.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 140 c.p.c. per avere la sentenzaimpugnata erroneamente ritenuto valida, sulla base dei documenti versatiin giudizio, la notificazione della cartella impugnata.5. Il motivo è inammissibile.Come già sopra accennato, la sentenza impugnata si fonda su duedistinte e autonome rationes decidendi in quanto all’accertamento delregolare perfezionamento della notificazione della cartella di pagamentoin data 22 agosto 2012 la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia è pervenuta sia alla luce dell’esame della documentazionecomprovante lo svolgimento del procedimento notificatorio («QuestaCorte ritiene che la cartella di pagamento n. 01420120008536870000, inassenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa), sia stataNumero registro generale 8314/2023Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 14340/2026Data pubblicazione 15/05/2026correttamente notificata secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.ivi compresa la spedizione dell’avviso di notificazione mediante depositonella casa comunale con raccomandata A/R n. 14280145647-0»), sia inragione del rilievo di un precedente accertamento giudiziale sul punto,divenuto definitivo («Ma vi è di più. […] È fondato, con effetto assorbentedelle altre censure, il punto B delle controdeduzioni di parte appellata,nella parte in cui la stessa fa valere il giudicato a sé favorevole formatosi,per effetto della citata sentenza definitiva n. 1573/2014 depositata il23/6/2014, che accertava l’avvenuta notifica delle cartelle dipagamento»).Orbene, l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso – che conducealla conferma di una delle due (autonome) rationes decidendi dellasentenza impugnata, cioè di quella che fa leva sul passaggio in giudicatodi altra sentenza che aveva accertato la regolare notificazione dellacartella di pagamento in data 22 agosto 2012 – comporta l’inammissibilitàper carenza di interesse del terzo motivo, con il quale si contesta l’erroneavalutazione, da parte della Corte regionale, dei documenti probatoriinerenti all’iter notificatorio. L’accoglimento di questo motivo, che colpiscel’altra ratio decidendi, non potrebbe infatti condurre all’accoglimento delricorso per cassazione.Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cui quandouna decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessaè indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n.12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n.10815/2019).Numero registro generale 8314/2023Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 14340/2026Data pubblicazione 15/05/20266. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 2.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026Il Presidente