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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 38092/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 465/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ersilia, rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95; –ricorrente – contro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3566 /2016 pubblicata il 23 giugno 2016, R.G. n. 795/2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Personale ATA Giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il MIUR davanti al Tribunale di Roma perché fosse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità da l e i maturata nell’ente locale di provenienza, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive.

La ricorrenteha esposto che: era dipendente del Comune di Roma; in applicazione della legge n. 194 del 1999 era stata trasferita, quale personale ATA, al Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; l’art. 8 della citata legge aveva riconosciuto al dipendente trasferito, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza; in concreto, la sua ricollocazione presso la P.A. statale aveva comportato un trattamento stipendiale peggiore rispetto a quello precedente ed il riconoscimento di un’anzianità minore di quella maturata.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2015, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7604/07, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 20457 /12, ha accolto, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte di cassazione ha imposto di effettuare un confronto globale tra la situazione della ricorrente al momento del trasferimento e le condizioni immediatamente antecedenti a tale trasferimento, in modo da verificare se la lavoratrice avesse subito o meno un peggioramento retributivo.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3566/2016, ha accertato che il trattamento retributivo globalmente percepito dalla ricorrente presso l’Ente locale di provenienza era migliore nella misura di € 24,43 mensili.

Pertanto, la Corte territoriale ha condannato il MIUR a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] € 24,43 mensili dalla data del 1° gennaio 2000 e fino al suo riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali collettivi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il MIUR si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.384 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in relazione al disposto della sentenza n. 20457 del 2012 della S.C. ed agli art. 36 Cost., 2099 e 2120 c.c., 31, comma 2, lett. b), CCNL enti locali e 429 c.p.c.

Essa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, con il trasferimento presso il MIUR, non aveva più potuto percepire le indennità “componenti la parte accessoria della struttura della retribuzione ed individuate dall’art. 31, comma 2, lett. b), CCNL enti locali,”le quali “sono finalizzate alle remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti ed altre individuate nell’indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio lavoro, orario ordinario notturno, festivo e notturno”.

Inoltre, rileva che il citato trasferimento aveva comportato un’ulteriore perdita a suo carico, ovvero quella relativa al TFR.

Evidenzia, quindi, che anche la sua pensione era stata ridotta, in ragione delle minori retribuzioni percepite.Infine, osserva che il giudice di appello non si sarebbepronunciato in ordine al maggior danno subito per la diminuzione di valore del suo credito ex art. 429, comma 3, c.p.c.

La doglianza è manifestamente infondata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

L, n. 8968 del31 marzo 2021 ), l a procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA dell’amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell’art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni dilavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell’ane nel quantum ; l ’ indennità di rischio, mancando nelle scuole l’esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale).

Ne deriva che, ai fini della presente controversia, gli unici trattamenti che possono essere presi in considerazione per quantificare il trattamento economico del dipendente sono gli importi versati con “continuità” e, quindi, certi e prevedibili.

Per ciò che concerne le indennità menzionate dalla ricorrente (ovvero “ turno, reperibilità, rischio, maneggio lavoro, orario ordinario notturno, festivo e notturno”) si evidenzia che esse sono corrisposte, in base alla contrattazione collettiva, tramite un fondo finalizzato, come dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] dedotto, “ a lla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti”.

Peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure dedotto di avere riscosso le somme in questione con stabilità nel periodo anteriore al trasferimento né ha indicato di avere mai ricoperto “compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti”.

Al contrario, essa ha chiesto, a pagina 4 del suo ricorso, di liquidare le somme de quibuscon una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di danno che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.

Ciò palesa che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai percepito le indennità in esame, non essendo in grado di determinarne l’importo.

Prive di pregio sono, poi, le contestazioni relative al TFR ed al la pensione, atteso che, a fronte della corresponsione della retribuzione non percepita, non è stata neppure allegata l’entità del pregiudizio che non sarebbe stato così rimosso.

D’altronde, la decisione della Corte di cassazione n. 20457/12 ha imposto di effettuare un confronto globale tra la situazione della ricorrente al momento del trasferimento e le condizioni immediatamente antecedenti a tale trasferimento, in modo da verificare se lalavoratrice avesse subito o meno un peggioramento retributivo.

Similmente, la pronuncia della CGUE Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, nel caso C-108/2010, ha stabilito di tenere conto dell’anzianità dei dipendenti appartenenti alla categoria ATA nei limiti necessari all’approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori verso il cedentee, quindi, con riferimento alla loro posizione passata e non futura.

Ne deriva che, nella specie, occorre accertare il trattamento economico anterioredel dipendente; non rilevano, invece, le vicende che lo hanno riguardato successivamente è dunque, né i l TFR né la pensione.

Infine, in ordine alla presunta violazione dell’art. 449, comma 3, c.p.c., si evidenzia che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione e la ricorrente non allega che nel periodo che qui viene in rilievo la svalutazione sia stata superiore al tasso legale. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla sua domanda di riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di appartenenza.

La doglianza è infondata.

La Corte d’appello di Roma era tenuta, alla luce della decisione di rinvio della Corte di cassazione, ad accertare la “ sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” e tale attività ha svolto.

Nel fare ciò, il giudice di secondo grado ha dovuto tenere conto dell’anzianità in questione, nella misura in cui questa incidesse sul trattamento economico di [OSCURATO:PERSONA]. 3)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.92 c.p.c. e delle successive leggi del 2005 e del 2014 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite.

La doglianza è infondata.

La presente controversia è stata introdotta con ricorso depositato l’11 marzo 2003.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell ’ art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l egge n. 263 del 2005 , la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass., Sez. 6 - L, n. 1997del 4 febbraio 2015 ) .

Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha giustificato la sua decisione facendo riferimento ai contrasti giurisprudenziali in materia, rispettando, quindi, la regolamentazione vigente. 4)Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificatoversato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del la ricorrente di corrispond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 465/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ersilia, rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95; –ricorrente – contro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3566 /2016 pubblicata il 23 giugno 2016, R.G. n. 795/2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Personale ATA Giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il MIUR davanti al Tribunale di Roma perché fosse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità da l e i maturata nell’ente locale di provenienza, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive. La ricorrenteha esposto che: era dipendente del Comune di Roma; in applicazione della legge n. 194 del 1999 era stata trasferita, quale personale ATA, al Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; l’art. 8 della citata legge aveva riconosciuto al dipendente trasferito, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza; in concreto, la sua ricollocazione presso la P.A. statale aveva comportato un trattamento stipendiale peggiore rispetto a quello precedente ed il riconoscimento di un’anzianità minore di quella maturata. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2015, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7604/07, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 20457 /12, ha accolto, cassando con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, la Corte di cassazione ha imposto di effettuare un confronto globale tra la situazione della ricorrente al momento del trasferimento e le condizioni immediatamente antecedenti a tale trasferimento, in modo da verificare se la lavoratrice avesse subito o meno un peggioramento retributivo.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3566/2016, ha accertato che il trattamento retributivo globalmente percepito dalla ricorrente presso l’Ente locale di provenienza era migliore nella misura di € 24,43 mensili. Pertanto, la Corte territoriale ha condannato il MIUR a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] € 24,43 mensili dalla data del 1° gennaio 2000 e fino al suo riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali collettivi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il MIUR si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.384 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in relazione al disposto della sentenza n. 20457 del 2012 della S.C. ed agli art. 36 Cost., 2099 e 2120 c.c., 31, comma 2, lett. b), CCNL enti locali e 429 c.p.c. Essa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, con il trasferimento presso il MIUR, non aveva più potuto percepire le indennità “componenti la parte accessoria della struttura della retribuzione ed individuate dall’art. 31, comma 2, lett. b), CCNL enti locali,”le quali “sono finalizzate alle remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti ed altre individuate nell’indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio lavoro, orario ordinario notturno, festivo e notturno”. Inoltre, rileva che il citato trasferimento aveva comportato un’ulteriore perdita a suo carico, ovvero quella relativa al TFR. Evidenzia, quindi, che anche la sua pensione era stata ridotta, in ragione delle minori retribuzioni percepite.Infine, osserva che il giudice di appello non si sarebbepronunciato in ordine al maggior danno subito per la diminuzione di valore del suo credito ex art. 429, comma 3, c.p.c. La doglianza è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 8968 del31 marzo 2021 ), l a procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA dell’amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell’art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni dilavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell’ane nel quantum ; l ’ indennità di rischio, mancando nelle scuole l’esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale). Ne deriva che, ai fini della presente controversia, gli unici trattamenti che possono essere presi in considerazione per quantificare il trattamento economico del dipendente sono gli importi versati con “continuità” e, quindi, certi e prevedibili. Per ciò che concerne le indennità menzionate dalla ricorrente (ovvero “ turno, reperibilità, rischio, maneggio lavoro, orario ordinario notturno, festivo e notturno”) si evidenzia che esse sono corrisposte, in base alla contrattazione collettiva, tramite un fondo finalizzato, come dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] dedotto, “ a lla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti”. Peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure dedotto di avere riscosso le somme in questione con stabilità nel periodo anteriore al trasferimento né ha indicato di avere mai ricoperto “compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti”. Al contrario, essa ha chiesto, a pagina 4 del suo ricorso, di liquidare le somme de quibuscon una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di danno che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”. Ciò palesa che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai percepito le indennità in esame, non essendo in grado di determinarne l’importo. Prive di pregio sono, poi, le contestazioni relative al TFR ed al la pensione, atteso che, a fronte della corresponsione della retribuzione non percepita, non è stata neppure allegata l’entità del pregiudizio che non sarebbe stato così rimosso. D’altronde, la decisione della Corte di cassazione n. 20457/12 ha imposto di effettuare un confronto globale tra la situazione della ricorrente al momento del trasferimento e le condizioni immediatamente antecedenti a tale trasferimento, in modo da verificare se lalavoratrice avesse subito o meno un peggioramento retributivo. Similmente, la pronuncia della CGUE Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, nel caso C-108/2010, ha stabilito di tenere conto dell’anzianità dei dipendenti appartenenti alla categoria ATA nei limiti necessari all’approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori verso il cedentee, quindi, con riferimento alla loro posizione passata e non futura. Ne deriva che, nella specie, occorre accertare il trattamento economico anterioredel dipendente; non rilevano, invece, le vicende che lo hanno riguardato successivamente è dunque, né i l TFR né la pensione. Infine, in ordine alla presunta violazione dell’art. 449, comma 3, c.p.c., si evidenzia che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione e la ricorrente non allega che nel periodo che qui viene in rilievo la svalutazione sia stata superiore al tasso legale. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla sua domanda di riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di appartenenza. La doglianza è infondata. La Corte d’appello di Roma era tenuta, alla luce della decisione di rinvio della Corte di cassazione, ad accertare la “ sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” e tale attività ha svolto. Nel fare ciò, il giudice di secondo grado ha dovuto tenere conto dell’anzianità in questione, nella misura in cui questa incidesse sul trattamento economico di [OSCURATO:PERSONA]. 3)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.92 c.p.c. e delle successive leggi del 2005 e del 2014 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite. La doglianza è infondata. La presente controversia è stata introdotta con ricorso depositato l’11 marzo 2003. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell ’ art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l egge n. 263 del 2005 , la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass., Sez. 6 - L, n. 1997del 4 febbraio 2015 ) . Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha giustificato la sua decisione facendo riferimento ai contrasti giurisprudenziali in materia, rispettando, quindi, la regolamentazione vigente. 4)Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificatoversato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del la ricorrente di corrispond
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