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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026

Cassazione n. 24540/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2675difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 3892/2022 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 2522/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2675/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di NuRmoermo dai r,a ccolta generale 24540/2026accogliendo il gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizionDeat a pubblicazione 07/08/2026proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito con cui l’Inps le aveva intimato il pagamento dellasomma di 2.425,76 euro a titolo di contributi da versare allaGestione separata, oltre sanzioni, in relazione ai redditi prodottinell’anno 2011.Per quanto qui rileva, la Corte ha affermato che la prescrizionedei contributi in questione, decorrente dalla data di scadenzadei termini per il pagamento delle imposte, è rimasta sospesa anorma dell’art. 2941 n. 8) c.c., in quanto la professionista nonaveva compilato la parte della dichiarazione dei redditi relativaai proventi della propria attività (quadro RR).

Pertanto, siccomela sospensione è cessata soltanto con l’emissione della notadell’Inps con cui è stata accertata l’esistenza del reddito per ilquale non era stata versata la contribuzione, a giudizio dellaCorte di merito l’eccezione di prescrizione è da ritenersiinfondata.2.

Avverso detta pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustratoda memoria.L’Inps ha resistito mediante controricorso.3.

All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché del- 2 -d.lgs. n. 218 del 1997, anche in combinato disposto con Nlu’amrerto. r egistro generale 1362/2023Numero sezionale 2675/2026116 della l. n. 388 del 2000 e con l’art. 2941, n. 8), cN.cum.,e rop dei rra ccolta generale 24540/2026avere la Corte d’appello ritenuto operante la sospensione delDlaat a pubblicazione 07/08/2026prescrizione senza considerare che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonaveva compilato il quadro RR della dichiarazione perché nonriteneva dovuti i contributi alla Gestione separata.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Sulla questione relativa alla possibilità di ravvisarenell’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazionereddituale una condotta idonea a integrare gli estremi del dolosooccultamento del debito rilevante ai fini della sospensione dellaprescrizione questa Corte ha ribadito a più riprese che, in temadi sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurarealcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debitocontributivo (v.

Cass. n. 37529 del 2021).

La condotta dolosa dioccultamento del debito, difatti, presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimentonon superabile con gli ordinari controlli.

La condotta rivesterilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8), c.c., solo quando èidonea a determinare, per il creditore, una vera e propriaimpossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamentodel credito (v.

Cass. n. 26802 del 2023, paragrafo 3.1 delle“Ragioni della decisione”).Una condotta connotata in modo così pregnante postula unpuntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,- 3 -in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno dolosNou m(evro. r egistro generale 1362/2023Numero sezionale 2675/2026Cass. n. 25598 del 2023, punto 11 del Considerato).

Numero di raccolta generale 24540/2026In questo senso si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 6005 dDealt a pubblicazione 07/08/20262026, la quale, sulla scia di Cass. n. 28594 del 2024, haaffermato che, in tema di sospensione della prescrizione deicontributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8), c.c. – ilquale presuppone un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltàdi accertamento superabile con gli ordinari controlli – essendonecessario un puntuale accertamento in fatto da parte delgiudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficientepsicologico in capo al professionista inadempiente.2.2.

La sentenza impugnata non si è attenuta all’indicatoorientamento interpretativo, al quale il Collegio intendeassicurare continuità.La Corte d’appello ha ritenuto di poter presumere l’esistenza deldolo in capo alla contribuente attribuendo decisiva rilevanza allamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, delriquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenzialidovuti all’Inps.

A tale elemento ha affiancato il comportamentoprocessuale della parte, che aveva contestato il dirittodell’Istituto ad iscriverla nella Gestione separata (v. pagg. 14 e15 della sentenza).Tuttavia, è evidente che in questo modo la Corte non haadeguatamente compiuto il necessario accertamento in ordineall’effettiva esistenza del coefficiente psicologico della- 4 -Numero registro generale 1362/2023professionista inadempiente, avendo fatto leva in via principaleN umero sezionale 2675/2026Numero di raccolta generale 24540/2026su di un dato non dirimente (cioè l’omessa compilazione dDealt a pubblicazione 07/08/2026quadro RR) e poi anche su di una ulteriore circostanza in séneutra, in quanto niente affatto sintomatica dell’intento delcontribuente di celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione.In sostanza, statuendo nei termini descritti la sentenza hadichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alladeterminazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps, cosìvalorizzando quell’automatismo più volte censurato da questaCorte.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi aiprincipi sopra richiamati.

Quale giudice del rinvio, alla Corte dimerito compete anche la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2675difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 3892/2022 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 2522/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2675/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di NuRmoermo dai r,a ccolta generale 24540/2026accogliendo il gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizionDeat a pubblicazione 07/08/2026proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito con cui l’Inps le aveva intimato il pagamento dellasomma di 2.425,76 euro a titolo di contributi da versare allaGestione separata, oltre sanzioni, in relazione ai redditi prodottinell’anno 2011.Per quanto qui rileva, la Corte ha affermato che la prescrizionedei contributi in questione, decorrente dalla data di scadenzadei termini per il pagamento delle imposte, è rimasta sospesa anorma dell’art. 2941 n. 8) c.c., in quanto la professionista nonaveva compilato la parte della dichiarazione dei redditi relativaai proventi della propria attività (quadro RR). Pertanto, siccomela sospensione è cessata soltanto con l’emissione della notadell’Inps con cui è stata accertata l’esistenza del reddito per ilquale non era stata versata la contribuzione, a giudizio dellaCorte di merito l’eccezione di prescrizione è da ritenersiinfondata.2. Avverso detta pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustratoda memoria.L’Inps ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché del- 2 -d.lgs. n. 218 del 1997, anche in combinato disposto con Nlu’amrerto. r egistro generale 1362/2023Numero sezionale 2675/2026116 della l. n. 388 del 2000 e con l’art. 2941, n. 8), cN.cum.,e rop dei rra ccolta generale 24540/2026avere la Corte d’appello ritenuto operante la sospensione delDlaat a pubblicazione 07/08/2026prescrizione senza considerare che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonaveva compilato il quadro RR della dichiarazione perché nonriteneva dovuti i contributi alla Gestione separata.2. Il motivo è fondato.2.1. Sulla questione relativa alla possibilità di ravvisarenell’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazionereddituale una condotta idonea a integrare gli estremi del dolosooccultamento del debito rilevante ai fini della sospensione dellaprescrizione questa Corte ha ribadito a più riprese che, in temadi sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurarealcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debitocontributivo (v. Cass. n. 37529 del 2021). La condotta dolosa dioccultamento del debito, difatti, presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimentonon superabile con gli ordinari controlli. La condotta rivesterilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8), c.c., solo quando èidonea a determinare, per il creditore, una vera e propriaimpossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamentodel credito (v. Cass. n. 26802 del 2023, paragrafo 3.1 delle“Ragioni della decisione”).Una condotta connotata in modo così pregnante postula unpuntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,- 3 -in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno dolosNou m(evro. r egistro generale 1362/2023Numero sezionale 2675/2026Cass. n. 25598 del 2023, punto 11 del Considerato). Numero di raccolta generale 24540/2026In questo senso si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 6005 dDealt a pubblicazione 07/08/20262026, la quale, sulla scia di Cass. n. 28594 del 2024, haaffermato che, in tema di sospensione della prescrizione deicontributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8), c.c. – ilquale presuppone un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltàdi accertamento superabile con gli ordinari controlli – essendonecessario un puntuale accertamento in fatto da parte delgiudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficientepsicologico in capo al professionista inadempiente.2.2. La sentenza impugnata non si è attenuta all’indicatoorientamento interpretativo, al quale il Collegio intendeassicurare continuità.La Corte d’appello ha ritenuto di poter presumere l’esistenza deldolo in capo alla contribuente attribuendo decisiva rilevanza allamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, delriquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenzialidovuti all’Inps. A tale elemento ha affiancato il comportamentoprocessuale della parte, che aveva contestato il dirittodell’Istituto ad iscriverla nella Gestione separata (v. pagg. 14 e15 della sentenza).Tuttavia, è evidente che in questo modo la Corte non haadeguatamente compiuto il necessario accertamento in ordineall’effettiva esistenza del coefficiente psicologico della- 4 -Numero registro generale 1362/2023professionista inadempiente, avendo fatto leva in via principaleN umero sezionale 2675/2026Numero di raccolta generale 24540/2026su di un dato non dirimente (cioè l’omessa compilazione dDealt a pubblicazione 07/08/2026quadro RR) e poi anche su di una ulteriore circostanza in séneutra, in quanto niente affatto sintomatica dell’intento delcontribuente di celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione.In sostanza, statuendo nei termini descritti la sentenza hadichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alladeterminazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps, cosìvalorizzando quell’automatismo più volte censurato da questaCorte.3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi aiprincipi sopra richiamati. Quale giudice del rinvio, alla Corte dimerito compete anche la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 5 -
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