CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1975
Cassazione n. 11425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è indeducibile in quanto, oltre che generico (al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale), non ha costituito motivo di gravame, ragione che ha portato la Corte di merito a non pronunciarsi sul punto; che invero la Corte territoriale ha motivato la parte della censura rivolta al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione veniva giustificata proprio in ragione dell'intensità del dolo e dei precedenti penali del ricorrente; che il secondo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di evasione, oltre che generico, risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato la irrilevanza dei motivi addotti dal ricorrente comunque non dimostrati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso