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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 49138/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli - decidendo quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 13 giugno 2017 che, in riforma di precedente decisione della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2016, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 171-ter lett. b) legge 22 aprile 1941, n. 633, contestato al capo A), perché estinto per prescrizione, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine all'imputazione di cui al capo B) - ha, per l'appunto, rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il residuo reato di ricettazione, nella misura di mesi uno, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 135,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cpv. e 157 cod. pen., 624 cod. proc. pen., assumendo l'illogicità di un sistema processuale che lo avrebbe costretto, benché giudicato con rito abbreviato, ad essere ancora sottoposto a giudizio dopo diciotto anni dal compimento dei fatti, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo, avendo errato la Corte territoriale nell'escludere l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, quantomeno all'esito di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, effettuata applicando i principi della formazione del giudicato progressivo; l'incostituzionalità dell'art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.153 cod. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 27, 97 e 111 Cost., nella parte in cui l'indicata norma omette di precisare che l'emissione di una sentenza di annullamento parziale non incide sul decorso dei termini massimi di prescrizione riguardanti le contestazioni non investite dalla decisione di annullamento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità del Bencivenga e la congruità della pena inflittagli.

I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando in modo adeguato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo congruo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

Ed infatti, alla stregua di quanto correttamente precisato dalla Corte territoriale, con argomentazione logica ed esente da vizio alcuno, nella sentenza impugnata «nessun problema di prescrizione si pone con riferimento al reato di ricettazione, rispetto al quale la pronunzia della Suprema Corte, dichiarativa della estinzione del reato sub A) e di rigetto per il resto del ricorso, ha reso definitiva la declaratoria di responsabilità e sub iudice esclusivamente la rideterminazione della pena per esso reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.».

A fronte della decisività della superiore argomentazione, consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della prima doglianza del ricorrente, così come della questione di legittimità costituzionale eccepita con il secondo motivo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli - decidendo quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 13 giugno 2017 che, in riforma di precedente decisione della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2016, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 171-ter lett. b) legge 22 aprile 1941, n. 633, contestato al capo A), perché estinto per prescrizione, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine all'imputazione di cui al capo B) - ha, per l'appunto, rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il residuo reato di ricettazione, nella misura di mesi uno, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 135,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cpv. e 157 cod. pen., 624 cod. proc. pen., assumendo l'illogicità di un sistema processuale che lo avrebbe costretto, benché giudicato con rito abbreviato, ad essere ancora sottoposto a giudizio dopo diciotto anni dal compimento dei fatti, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo, avendo errato la Corte territoriale nell'escludere l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, quantomeno all'esito di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, effettuata applicando i principi della formazione del giudicato progressivo; l'incostituzionalità dell'art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.153 cod. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 27, 97 e 111 Cost., nella parte in cui l'indicata norma omette di precisare che l'emissione di una sentenza di annullamento parziale non incide sul decorso dei termini massimi di prescrizione riguardanti le contestazioni non investite dalla decisione di annullamento. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità del Bencivenga e la congruità della pena inflittagli. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando in modo adeguato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo congruo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. Ed infatti, alla stregua di quanto correttamente precisato dalla Corte territoriale, con argomentazione logica ed esente da vizio alcuno, nella sentenza impugnata «nessun problema di prescrizione si pone con riferimento al reato di ricettazione, rispetto al quale la pronunzia della Suprema Corte, dichiarativa della estinzione del reato sub A) e di rigetto per il resto del ricorso, ha reso definitiva la declaratoria di responsabilità e sub iudice esclusivamente la rideterminazione della pena per esso reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.». A fronte della decisività della superiore argomentazione, consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della prima doglianza del ricorrente, così come della questione di legittimità costituzionale eccepita con il secondo motivo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d
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