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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29103/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg.13669/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, tenuto conto della corretta disamina in punto di diritto di accedere all'interno della cella da parte degli agenti della Polizia penitenziaria per rimettere in sicurezza il luogo; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg.13669/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, tenuto conto della corretta disamina in punto di diritto di accedere all'interno della cella da parte degli agenti della Polizia penitenziaria per rimettere in sicurezza il luogo; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 29103/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris