CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 90 R.G.N. 37129/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto, avente ad oggetto la mancata configurazione della fattispecie delittuosa contestata in virtù del "grave deficit uditivo" da cui era affetto il ricorrente, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla disapplicazione della recidiva contestata, è inammissibile perché la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il