CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 12952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38269-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2894/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2019 R.G.N. 3175/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. inpersona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] docente universitario Indennità di perequazione ex art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 e art. 6 del d.lgs. n.R.G.N.38269/2019 Cron. Rep. Ud.23/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] I da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti dellafacoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “[OSCURATO:PERSONA]” preposti alla direzione di strutture semplici dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali avevano agito in giudizio per ottenere l’adeguamento dell’indennità perequativa di cui all’art. 31 del d.P.R. n.761/1979, che era stata corrisposta includendo la retribuzione di posizione minima e non quella corrispondente all’incarico ricoperto. 2. La Corte territoriale, premesso che la disciplina invocata era stata superata da quella dettata dall’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, con il quale era stata prevista la necessaria graduazione del trattamento aggiuntivo alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed ai risultati ottenuti, ha ritenuto condivisibile l’orientamento espresso dalla giurisprudenzaamministrativa secondo cui l’entrata in vigore del nuovo regime non poteva essere ancorata alla maggiore o minore solerzia dei soggetti pubblici chiamati ad attuarlo e, pertanto, per il periodo successivo al 2008 i docenti universitari utilizzati nell’attività assistenziale non potevano rivendicare pretese fondate sulla disciplina previgente. 3. Il giudice d’appello ha aggiunto che la disposizione transitoria contenuta nel richiamato art. 6 doveva essere interpretata nel senso che andava garantito il trattamento economico goduto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo epertanto i ricorrenti, per ottenere un importo maggiore rispetto a quello percepito, avrebbero dovuto dedurre l’esistenza di «particolari condizioni di lavoro» e confrontare il loro trattamento, non genericamente con quello dei medici del SSN, bensì con il trattamento retributivo assicurato a dirigenti con incarichi analoghi. 4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA] I. 5. Con ordinanza n. 20731/2021 la Sesta Sezione Civile, all’esito della camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ex art. 380 bis cod. proc. civ., in considerazione del rilievo nomofilattico delle questioni poste dal ricorso. 6. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’infondatezza del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, dell’art. 102 del d.P.R.n. 382/1980, dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 6, commi 1, 2, e 4, del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 24 maggio 2001 e sostengono, in sintesi, che fino all’adozione degli atti necessari affinché il nuovo regime di equiparazione possa funzionare, i [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a mantenere l’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, adeguandola alle dinamiche contrattuali della dirigenza del S.S.N. e quantificandola nel rispetto dei criteri che ispiravano la normativa previgente, che può essere superata solo all’esito dell’effettiva attivazione del diverso sistema introdotto dal d.lgs. n. 517/1999. Aggiungono che la Corte territoriale, nel ritenere che la garanzia di conservazione operasse solo per i trattamenti economici in atto al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, non aveva considerato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad applicare l’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, incrementando l’indennità in ragione degli aumenti contrattuali, ed inoltre che l’ultrattività del previgente regime è l’unica strada percorribile a fronte dell’inerzia dei soggetti pubblici ( Regione, Università, [OSCURATO:PERSONA]) tenuti ad adottare gli atti richiesti dal d.lgs. n.517/1999. Diversamente opinando dovrebbe essere denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per avere, da un lato, introdotto un blocco stipendiale senza predeterminazione di durata per un'unica categoria di personale impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], dall’altro determinato un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento con i dirigenti medici.2. La seconda critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate nel primo motivo nonché dell’art. 25, comma 5, del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” 2016/2018, recepito con Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio 8 giugno 2016 n. U00208 e pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio n. 49 del 21 giugno 2016. Sostengono in sintesi i ricorrenti che il termine finale richiamato dalla Corte territoriale era stato desunto dal giudiceamministrativo dal protocollo d’intesa intervenuto tra l’Università e la Regione Puglia, sicché quel termine non poteva essere esteso anche ai policlinici universitari operanti in altre regioni. Precisano al riguardo che per la Regione Lazio l’intesa è intervenuta solo con il protocollo richiamato in rubrica, pubblicato il 21 giugno 2016, che fissa il termine di 120 giorni per dare attuazione al nuovo regime e prevede nelle more la persistente applicazione dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n.517/1999. 3. Il terzo motivo (indicato come I della Sezione B) torna a denunciare la violazione del d.P.R.n. 761/1979, del d.P.R. n. 382/1980, del d.lgs. n. 517/1999, del d.P.C.M. 24 maggio 2001 e censura, con argomentazioni sovrapponibili a quelle sopra riassunte, l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola di salvaguardia. 4. Infine con il quarto motivo (indicato come II della Sezione B) è denunciata«violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. -nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, del diritto di difesa costituzionalmente garantito e per l’errata attribuzione di oneri di allegazione e prova non spettanti ai ricorrenti». Ribadito che la domanda era stata proposta ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, rilevano i ricorrenti che le allegazioni e deduzioni richiamate dalla Corte territoriale sarebbero state necessarie solo qualora l’azione fosse stata esercitata ai sensi del d.lgs. n. 517/1999. Addebitano, pertanto, alla sentenza gravata i vizi indicati in rubrica in quanto il giudice d’appello, oltre a violare il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avrebbe introdotto solo in sentenza un tema estraneo a quello sul quale le parti avevano discusso senza provocare il contradditorio.5. Iprimi tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso l’invocata ultrattività della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n. 382/1980, pur in assenza di adeguamento dell’Azienda ospedaliera al nuovo sistema disciplinato dal d.lgs. n. 517/1999. 5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell’attività assistenziale un’indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa. Già l’art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall’altro, che gli importi dovessero essere destinatial pagamento di un’indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici). 5.2. Il criterio perequativo, emerso all’esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unitàsanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell’attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondentequalifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761». 5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l’individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale». Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all’epoca vigenti, che, quanto allaprofessione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall’art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all’undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica). 5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché conl’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l’inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all’anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999). L’evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell’inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall’art. 51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all’art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico; ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse; ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell’incarico ricoperto. 5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all’art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchéall'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 , globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementiprevisti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.». La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell’indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l’inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell’incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell’indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l’obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all’interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all’incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti; dall’altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l’area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]. La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica. 5.6. L' art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999 , stabilisce ch e «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio»(comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l’altro, di«d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltàdi medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.». 5.7. Le linee guida pr eviste dall' art. 1, comma 2, del d.lgs.517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall’art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che«Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore deldecreto legislativo n. 517 del 19 99 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore deldecreto legislativo n. 517 del 1999 ». 5.8.Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l’entrata in vigore del nuovo regime è condizionata dauna molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed Università, modifica dell’atto aziendale, graduazione delle funzioni assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali. Di questo ritardo, del quale dà conto la giurisprudenza amministrativa occupatasi del tema, discutono le parti anche in questa sede, perché i ricorrenti assumono che solo in data 1° novembre 2016 sarebbe stato adottato il Protocollo di Intesa fra la Regione Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA]. 6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l’abrogazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l’invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell’effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall’art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest’ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz’altro esclusa, perchénon considera che la legge non fissa alcun termine per l’entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato,intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall’art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali,va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento,ma produce l’effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell’area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l’attività assistenziale dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell’attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede l’adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall’art. 102, in quanto ormai abrogato. Si tratta, quindi, di un’opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratioe la finalità dell’intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l’indennità al nuovo assetto della dirigenza medica. D’altro canto l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l’immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l’erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l’art. 31 del d.P.R. n. 761/ 1979 nél’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l’effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l’attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell’abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell’attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall’effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità». Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all’applicazione delledisposizioni di cui al comma 1»attraverso l’utilizzo improprio dell’espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell’attuazione del nuovo regime, l’equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato,dell’evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall’altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell’affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell’applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell’adozione di un nuovo regime, il carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenutiper effetto dell’adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall’altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012). 6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l’XI), e dal CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto alle conseguenze dell’inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta. L’ammontare dell’assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del [OSCURATO:PERSONA] a parità di incarico e di anzianità. 7. In detti limiti i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, con conseguente assorbimento del quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 8. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art., comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modific