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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05421/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo. t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. SCARDINO Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclu- sione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazio- ne al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per vizio totale di mente, ovvero alla mancata riduzione della pena per essere la sua capacità di in- tendere e di volere grandemente scemata al momento del fatto.

Con memoria difensiva trasmessa in cancelleria in data 27 Luglio 2021 la difesa comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 4 Luglio 2021 in Pe- saro di cui allegava relativa certificazione.

3. Orbene, a seguito della morte del ricorrente, verificatasi in data 4 Lu- glio 2021 deve essere annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 cod.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mor- te dell'imputato.

Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i ‘-) L oggi- •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo. t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SCARDINO Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclu- sione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazio- ne al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per vizio totale di mente, ovvero alla mancata riduzione della pena per essere la sua capacità di in- tendere e di volere grandemente scemata al momento del fatto. Con memoria difensiva trasmessa in cancelleria in data 27 Luglio 2021 la difesa comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 4 Luglio 2021 in Pe- saro di cui allegava relativa certificazione. 3. Orbene, a seguito della morte del ricorrente, verificatasi in data 4 Lu- glio 2021 deve essere annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 cod.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mor- te dell'imputato. Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i ‘-) L oggi- •
Sentenza Cassazione n. 05421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris