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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15179/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ifis [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1313/2021depositata il 06/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/20261) [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto il 15/5/2013 dal Tribunale di Marsalal’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Guarnotta TecnologyS.r.l. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dittaoltre interessi nella misura dl 12,30%-, di cui € 23.151,42 per scoperto diconto corrente n. 126 al 31.1.2013 ed € 131.605,68 per scoperto di contoinsoluti derivanti da anticipi su crediti, n. 6224, al 31.12.2012.Con atto di citazione notificato in data 2/8/2013 Guarnotta TecnologyS.r.l. e i garanti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo,eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, che le sommeingiunte non erano certe e liquide, che esse erano indebitamente richiestein forza di clausole nulle, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato senza pattuizionescritta o chiara spese di gestione, di assicurazione, altri costi, interessiultralegali, CMS, aveva indebitamente antergato e posticipato le valute eaveva superato il tasso soglia di usura.Gli opponenti hanno lamentato che per il conto n. 6224 non era statoprodotto alcun contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicare che intale conto venivano calcolati gli interessi del conto n. 280226, del qualenon erano stati depositati contratto ed estratti conto, e che, inoltre, ilcontratto di conto corrente n. 126 era nullo per mancata sottoscrizione intutte le pagine; che, in conseguenza di tale nullità, doveva applicarsi iltasso legale al posto dell’eventuale tasso contrattuale; che non era statopoi allegato alcun estratto conto certificato conforme alle scritturecontabili.La BNL ha replicato, fra l’altro, che il conto n. 6224 era un contoinsoluti sul quale era stato girocontato il saldo del conto speciale anticipin. 280226, che circa il conto n. 126 la correntista aveva apposto lasottoscrizione ove essa era necessaria e che tutti gli e/o erano statidepositati in sede monitoria; che tutte le contestazioni attoree eranoNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026generiche; che veniva prodotto il contratto del conto n. 280226 e gliestratti conto analitici.Il Tribunale di Marsala, dopo aver disposto CTU, con sentenza del10/3/2016, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e nelmerito ha ritenuto assolto solo in parte l’onere della prova da parte dellabanca, non avendo l’istituto prodotto il contratto di c/c n. 6224, e pertantonon ha accolto la domanda relativamente a tale rapporto, affermando cheper gli altri rapporti dovessero invece essere accolte le risultanze dellaCTU che esponevano un debito della correntista e dei suoi fideiussori di €23.151,42.La BNL ha proposto appello, in tale sede si è costituita anche [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, e la Corte d’Appello di Palermo, consentenza pubblicata il 6/8/2021, ha accolto l’appello e in parziale riformadella sentenza di primo grado ha condannato gli appellati a pagare anchela somma di €. 131.532, con interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUBdall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo.La Corte, in particolare, ha rilevato che la società correntistaintratteneva un conto anticipi su fatture n. 280226, denominato “contosovvenzione”, e un conto speciale insoluti n. 6224; che al punto 7 delcontratto del conto sovvenzione si legge che la correntista e i garanti “inrelazione al presente accordo” si dichiaravano disposti a riconoscere allaBanca “sul conto speciale anticipi n. 280226 un tasso pari al 5,50%maggiorato di due punti in caso di inadempimento e di conseguentepassaggio del saldo dal conto speciale anticipi ad un conto specialeinsoluti”.La Corte ha affermato che, quindi, il conto insoluti n. 6224 era laprosecuzione del conto anticipi su fatture n. 280226 e che la mancanza diforma scritta del contratto insoluti 6224 non poteva comportarel’inesistenza del credito dedotto dalla banca in sede monitoria, ma soloNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’eventuale ripetizione di competenze ed interessi ultralegali illegittimiperché non pattuiti per iscritto.La Corte ha pertanto ritenuto erronea la decisione del Tribunale, che siè fermato al solo dato formale della mancanza del contratto scritto delconto insoluti, senza esaminare la documentazione a comprova del credito(estratti conto completi dall’apertura del conto) e le contestazioni degliopponenti nei limiti della sola riduzione o azzeramento degli addebiti perspese ed interessi applicati dalla banca sulle somme girocontate sul contoinsoluti in assenza di contratto scritto, e ha rilevato che nel decretoingiuntivo è chiaramente indicato che la BNL ha proposto domanda dipagamento per la somma di € 131.605,68 quale saldo del conto insoluti n.6224 che era la risultante del giroconto del saldo del conto anticipi sufatture n. 280226 (come ben si evince dagli estratti c/c dei due conti).La Corte ha invece poi ritenuto che non potessero riconoscersi sullasomma predetta interessi al tasso del 12,30% perché questi interessi,applicati sul conto insoluti, non erano stati validamente pattuiti tra leparti, con la conseguenza che sulla somma di € 131.532,00 potevanoriconoscersi i soli interessi al tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.2) Con ricorso notificato il 2/2/2022 [OSCURATO:SOCIETA] (che ha acquistatola [OSCURATO:PERSONA] srl) e i garanti [OSCURATO:PERSONA], GaetanoGuarnotta e [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato la sentenza della Corted’Appello di Palermo, proponendo tre motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], cui [OSCURATO:PERSONA] spa avevaconferito il ramo di azienda comprendente il credito per cui è casa) resistecon controricorso.[OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360 comma1 c p c n. 5, in ragione del contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili”.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata presenti uncontrasto irriducibile laddove afferma che il conto insoluti n. 6224 era laprosecuzione del conto anticipi su fatture nr 280226, dal momento che laBNL risulta aver depositato gli e/c del conto n. 6224 dal 02.03.2012 al31.12.2012 e gli e/c del conto sovvenzione n. 280226 dal 26.07.2010 al31.12.2012 e che ciò esclude che il conto insoluti n. 6224 fosse laprosecuzione del conto anticipi su fatture n. 280226, perché in caso diprosecuzione ci sarebbe stata una interruzione del conto anticipi su fatturen. 280226, con un giroconto del saldo contabile di detto conto sul conto n.6224.Premesso che va respinta l’eccezione di carenza di autosufficienza deimotivi dei ricorrenti, sollevata dalla parte controricorrente, il motivo inesame però è inammissibile.1.1) Si osserva che il motivo in esame, anche se qualificato dalricorrente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in realtà è configuratocome contestazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., perché lamentauna contraddittorietà testuale tra affermazioni della sentenza impugnata.In ogni caso, se considerato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5, il motivo èinammissibile, perché non deduce l’omissione di esame di un “fattostorico”, bensì contesta le valutazioni istruttorie della Corte riguardo allacorrelazione tra il conto anticipi e il conto insoluti.Se considerato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4, il motivo è altresìinammissibile, perché in realtà non è dedotta una contradditorietà internaal ragionamento della Corte d’Appello, un contrasto tra affermazionicontenute nella decisione impugnata, bensì sono messe a raffronto levalutazioni della Corte con le risultanze istruttorie.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360comma 1 c.p.c. n.4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione dellatotale mancanza di motivazione ovvero mancanza assoluta di motivazionein merito alla dedotta/eccepita inammissibilità dell’appello”.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado (che non avevaaccolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del saldo del conto n. 6224perché non era stato prodotto il relativo contratto) era adeguatamentemotivata e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali chegovernano la materia e che la Corte d’Appello per questo avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello, mancando una ragionevole probabilitàdi accoglimento.I ricorrenti anche contestano alla Corte d’Appello di non aver rilevatol’inammissibilità dell’atto d’appello per mancata specificazione della partedi sentenza censurata.Il motivo è inammissibile perché, come emerge dalla stessa narrativadella sentenza della Corte d’Appello, l’impugnazione in appello della Bancarisulta aver individuato chiaramente la questione contestata, inerente allavalutazione delle risultanze documentali circa la prova del creditoderivante dal saldo del conto n. 6224.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360 comma1 c.p.c. bn. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2709 cc e 634 cpc”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che lamancanza di forma scritta del contratto n. 6224 non potesse comportarel’inesistenza del credito dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], emergendo la prova dellostesso dall’esame della documentazione in atti e dal contenuto dellecontestazioni degli opponenti.I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello abbia violato i principisull’onere della prova, considerato che, secondo la giurisprudenza, nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla banca l’onere diproduzione integrale dei contratti ed estratti conto.Il motivo è fondato.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/20263.1) Si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, intema di contratti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoavente ad oggetto crediti derivanti da rapporti di conto corrente e mutuo,la banca opposta assolve l'onere probatorio a suo carico mediante laproduzione del contratto e degli estratti conto, i quali costituiscono provaidonea dell'entità e dell'evoluzione del debito (si veda, per es.: Cass. civ.,sez.

I, 23/01/2023, n. 1892: “In sede di opposizione al decreto ingiuntivo,trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere dellaprova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente laposizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto ingiudizio.

Ne consegue che…nel giudizio a cognizione piena, spetta allabanca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentarel'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propriapretesa”).Nel presente caso, la banca aveva l’onere di produrre il contratto delconto n. 6224 e tale onere non è assolto attraverso al produzione di altradocumentazione, compreso il contratto del conto anticipi n. 280226,perché la produzione del contratto del conto n. 6224 fatto valere in questogiudizio è indispensabile, in osservanza dell’art. 117 TUB, che prescrive laforma scritta ad substantiam dei contratti bancari, produzione che nonpuò essere supplita altrimenti, attraverso il deposito di documenti dicontorno.4) Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, mentre varespinto nel resto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibiligli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello diPalermo, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ifis [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1313/2021depositata il 06/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/20261) [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto il 15/5/2013 dal Tribunale di Marsalal’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Guarnotta TecnologyS.r.l. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dittaoltre interessi nella misura dl 12,30%-, di cui € 23.151,42 per scoperto diconto corrente n. 126 al 31.1.2013 ed € 131.605,68 per scoperto di contoinsoluti derivanti da anticipi su crediti, n. 6224, al 31.12.2012.Con atto di citazione notificato in data 2/8/2013 Guarnotta TecnologyS.r.l. e i garanti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo,eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, che le sommeingiunte non erano certe e liquide, che esse erano indebitamente richiestein forza di clausole nulle, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato senza pattuizionescritta o chiara spese di gestione, di assicurazione, altri costi, interessiultralegali, CMS, aveva indebitamente antergato e posticipato le valute eaveva superato il tasso soglia di usura.Gli opponenti hanno lamentato che per il conto n. 6224 non era statoprodotto alcun contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicare che intale conto venivano calcolati gli interessi del conto n. 280226, del qualenon erano stati depositati contratto ed estratti conto, e che, inoltre, ilcontratto di conto corrente n. 126 era nullo per mancata sottoscrizione intutte le pagine; che, in conseguenza di tale nullità, doveva applicarsi iltasso legale al posto dell’eventuale tasso contrattuale; che non era statopoi allegato alcun estratto conto certificato conforme alle scritturecontabili.La BNL ha replicato, fra l’altro, che il conto n. 6224 era un contoinsoluti sul quale era stato girocontato il saldo del conto speciale anticipin. 280226, che circa il conto n. 126 la correntista aveva apposto lasottoscrizione ove essa era necessaria e che tutti gli e/o erano statidepositati in sede monitoria; che tutte le contestazioni attoree eranoNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026generiche; che veniva prodotto il contratto del conto n. 280226 e gliestratti conto analitici.Il Tribunale di Marsala, dopo aver disposto CTU, con sentenza del10/3/2016, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e nelmerito ha ritenuto assolto solo in parte l’onere della prova da parte dellabanca, non avendo l’istituto prodotto il contratto di c/c n. 6224, e pertantonon ha accolto la domanda relativamente a tale rapporto, affermando cheper gli altri rapporti dovessero invece essere accolte le risultanze dellaCTU che esponevano un debito della correntista e dei suoi fideiussori di €23.151,42.La BNL ha proposto appello, in tale sede si è costituita anche [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, e la Corte d’Appello di Palermo, consentenza pubblicata il 6/8/2021, ha accolto l’appello e in parziale riformadella sentenza di primo grado ha condannato gli appellati a pagare anchela somma di €. 131.532, con interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUBdall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo.La Corte, in particolare, ha rilevato che la società correntistaintratteneva un conto anticipi su fatture n. 280226, denominato “contosovvenzione”, e un conto speciale insoluti n. 6224; che al punto 7 delcontratto del conto sovvenzione si legge che la correntista e i garanti “inrelazione al presente accordo” si dichiaravano disposti a riconoscere allaBanca “sul conto speciale anticipi n. 280226 un tasso pari al 5,50%maggiorato di due punti in caso di inadempimento e di conseguentepassaggio del saldo dal conto speciale anticipi ad un conto specialeinsoluti”.La Corte ha affermato che, quindi, il conto insoluti n. 6224 era laprosecuzione del conto anticipi su fatture n. 280226 e che la mancanza diforma scritta del contratto insoluti 6224 non poteva comportarel’inesistenza del credito dedotto dalla banca in sede monitoria, ma soloNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’eventuale ripetizione di competenze ed interessi ultralegali illegittimiperché non pattuiti per iscritto.La Corte ha pertanto ritenuto erronea la decisione del Tribunale, che siè fermato al solo dato formale della mancanza del contratto scritto delconto insoluti, senza esaminare la documentazione a comprova del credito(estratti conto completi dall’apertura del conto) e le contestazioni degliopponenti nei limiti della sola riduzione o azzeramento degli addebiti perspese ed interessi applicati dalla banca sulle somme girocontate sul contoinsoluti in assenza di contratto scritto, e ha rilevato che nel decretoingiuntivo è chiaramente indicato che la BNL ha proposto domanda dipagamento per la somma di € 131.605,68 quale saldo del conto insoluti n.6224 che era la risultante del giroconto del saldo del conto anticipi sufatture n. 280226 (come ben si evince dagli estratti c/c dei due conti).La Corte ha invece poi ritenuto che non potessero riconoscersi sullasomma predetta interessi al tasso del 12,30% perché questi interessi,applicati sul conto insoluti, non erano stati validamente pattuiti tra leparti, con la conseguenza che sulla somma di € 131.532,00 potevanoriconoscersi i soli interessi al tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.2) Con ricorso notificato il 2/2/2022 [OSCURATO:SOCIETA] (che ha acquistatola [OSCURATO:PERSONA] srl) e i garanti [OSCURATO:PERSONA], GaetanoGuarnotta e [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato la sentenza della Corted’Appello di Palermo, proponendo tre motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], cui [OSCURATO:PERSONA] spa avevaconferito il ramo di azienda comprendente il credito per cui è casa) resistecon controricorso.[OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360 comma1 c p c n. 5, in ragione del contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili”.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata presenti uncontrasto irriducibile laddove afferma che il conto insoluti n. 6224 era laprosecuzione del conto anticipi su fatture nr 280226, dal momento che laBNL risulta aver depositato gli e/c del conto n. 6224 dal 02.03.2012 al31.12.2012 e gli e/c del conto sovvenzione n. 280226 dal 26.07.2010 al31.12.2012 e che ciò esclude che il conto insoluti n. 6224 fosse laprosecuzione del conto anticipi su fatture n. 280226, perché in caso diprosecuzione ci sarebbe stata una interruzione del conto anticipi su fatturen. 280226, con un giroconto del saldo contabile di detto conto sul conto n.6224.Premesso che va respinta l’eccezione di carenza di autosufficienza deimotivi dei ricorrenti, sollevata dalla parte controricorrente, il motivo inesame però è inammissibile.1.1) Si osserva che il motivo in esame, anche se qualificato dalricorrente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in realtà è configuratocome contestazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., perché lamentauna contraddittorietà testuale tra affermazioni della sentenza impugnata.In ogni caso, se considerato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5, il motivo èinammissibile, perché non deduce l’omissione di esame di un “fattostorico”, bensì contesta le valutazioni istruttorie della Corte riguardo allacorrelazione tra il conto anticipi e il conto insoluti.Se considerato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4, il motivo è altresìinammissibile, perché in realtà non è dedotta una contradditorietà internaal ragionamento della Corte d’Appello, un contrasto tra affermazionicontenute nella decisione impugnata, bensì sono messe a raffronto levalutazioni della Corte con le risultanze istruttorie.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360comma 1 c.p.c. n.4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione dellatotale mancanza di motivazione ovvero mancanza assoluta di motivazionein merito alla dedotta/eccepita inammissibilità dell’appello”.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado (che non avevaaccolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del saldo del conto n. 6224perché non era stato prodotto il relativo contratto) era adeguatamentemotivata e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali chegovernano la materia e che la Corte d’Appello per questo avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello, mancando una ragionevole probabilitàdi accoglimento.I ricorrenti anche contestano alla Corte d’Appello di non aver rilevatol’inammissibilità dell’atto d’appello per mancata specificazione della partedi sentenza censurata.Il motivo è inammissibile perché, come emerge dalla stessa narrativadella sentenza della Corte d’Appello, l’impugnazione in appello della Bancarisulta aver individuato chiaramente la questione contestata, inerente allavalutazione delle risultanze documentali circa la prova del creditoderivante dal saldo del conto n. 6224.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 360 comma1 c.p.c. bn. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2709 cc e 634 cpc”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che lamancanza di forma scritta del contratto n. 6224 non potesse comportarel’inesistenza del credito dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], emergendo la prova dellostesso dall’esame della documentazione in atti e dal contenuto dellecontestazioni degli opponenti.I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello abbia violato i principisull’onere della prova, considerato che, secondo la giurisprudenza, nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla banca l’onere diproduzione integrale dei contratti ed estratti conto.Il motivo è fondato.Numero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/20263.1) Si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, intema di contratti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoavente ad oggetto crediti derivanti da rapporti di conto corrente e mutuo,la banca opposta assolve l'onere probatorio a suo carico mediante laproduzione del contratto e degli estratti conto, i quali costituiscono provaidonea dell'entità e dell'evoluzione del debito (si veda, per es.: Cass. civ.,sez. I, 23/01/2023, n. 1892: “In sede di opposizione al decreto ingiuntivo,trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere dellaprova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente laposizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto ingiudizio. Ne consegue che…nel giudizio a cognizione piena, spetta allabanca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentarel'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propriapretesa”).Nel presente caso, la banca aveva l’onere di produrre il contratto delconto n. 6224 e tale onere non è assolto attraverso al produzione di altradocumentazione, compreso il contratto del conto anticipi n. 280226,perché la produzione del contratto del conto n. 6224 fatto valere in questogiudizio è indispensabile, in osservanza dell’art. 117 TUB, che prescrive laforma scritta ad substantiam dei contratti bancari, produzione che nonpuò essere supplita altrimenti, attraverso il deposito di documenti dicontorno.4) Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, mentre varespinto nel resto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 3823/2022Numero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 15179/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibiligli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello diPalermo, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]