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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09981/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge a causa dell'estinzione del reato presupposto del delitto di ricettazione, è inammissibile per carenza di interesse perché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente in quanto, pur considerando il 12/09/2012 quale data di commissione del fatto, il reato non era estinto per prescrizione in data antecedente il giudizio di appello.

Invero, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione in complessivi giorni 350 (64 giorni per sospensione Covid-19 + 286 giorni per astensione avvocato dal 22/01/2019 al 5/11/2019) il termine massimo di prescrizione si individua il 28/08/2023 e non il 12/09/2020 come erroneamente indicato dal ricorrente; che, ciò nondimeno, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); 4' considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è ndeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che con motivazione giuridicamente corretta, a pagina 8, ha escluso l'applicazione delle circostanze de quo enucleando le condizioni ostative ai fini del loro riconoscimento ovvero la insufficienza del mero stato di incensuratezza dell'imputato; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge a causa dell'estinzione del reato presupposto del delitto di ricettazione, è inammissibile per carenza di interesse perché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente in quanto, pur considerando il 12/09/2012 quale data di commissione del fatto, il reato non era estinto per prescrizione in data antecedente il giudizio di appello. Invero, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione in complessivi giorni 350 (64 giorni per sospensione Covid-19 + 286 giorni per astensione avvocato dal 22/01/2019 al 5/11/2019) il termine massimo di prescrizione si individua il 28/08/2023 e non il 12/09/2020 come erroneamente indicato dal ricorrente; che, ciò nondimeno, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); 4' considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è ndeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che con motivazione giuridicamente corretta, a pagina 8, ha escluso l'applicazione delle circostanze de quo enucleando le condizioni ostative ai fini del loro riconoscimento ovvero la insufficienza del mero stato di incensuratezza dell'imputato; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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