CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 03085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26955/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n.1081/2019 depositata i l 21/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento n. RJ803A101599/2008, emesso per l’anno di imposta 2003, la CTP di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso della parte privata, riduceva l’importo dellapretesa erariale. 1.1. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia –Sezione Staccata di Catania, con sentenzan. 1081/2019 , depositata i l 21/02/2019 , rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate , con cui si rinnovava la contestazione avente ad oggetto la sussistenza della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], ultimo legale rappresentante della società in bonis, poi dichiarata fallita. 1.2. I giudici di appello, inoltre, dichiaravano tardivo e dunque inammissibile l’appello incidentale della società, inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dalla CTP di Catania e ad ottenere l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento. 2. L’Agenzia delle entrate ha proposto, avverso la predetta sentenza, ricorso per cassazione sorretto da due motivi e la società ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente,[OSCURATO:PERSONA]. 2. Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è statainoltrata alla parte personalmente , e segnatamente a l l iquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], ma di tale notifica non vi è esito in atti. 3. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazionea [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Così de