CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 24749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa il 19 novembre 2019 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di resistenza e condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, assolvendolo dal reato di oltraggio. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 420-ter, 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Deduce che l'imputato si trova ininterrottamente detenuto in custodia cautelare in carcere per altra causa dal 29 luglio 2019 e per tale motivo non aveva conoscenza del processo, avendo appreso solo in data 6 ottobre 2021 della pendenza del processo a seguito di notifica della citazione in appello, mentre il giudizio di primo grado si è svolto in sua assenza e l'estratto contumaciale risulta notificato presso l'abitazione di residenza, sicché ignorava anche l'emissione della sentenza di primo grado, impugnata dal difensore di ufficio. Eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, che integra una nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del processo. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 337 cod. pen. e vizio di motivazione per essersi la Corte di appello uniformata alla valutazione del primo giudice sulla legittimità dell'atto, senza alcuna valutazione sulla volontà dell'imputato di impedire il compimento dell'atto, in alcun modo emergente dagli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 II primo motivo è del tutto generico nonché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, non risulta che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa fosse stato portato a conoscenza del giudice di primo grado o potesse in qualche modo risultare, sì da imporgli di disporne la traduzione per assicurarne la partecipazione al processo; dagli atti, dai verbali di udienza e dalla sentenza risulta che l'imputato è libero e assente né, peraltro, il difensore documenta lo stato di detenzione, limitandosi a dedurre la circostanza, senza provarla. Risulta, inoltre, che anche la notifica del decreto di citazione in appello fu disposta presso il domicilio eletto dall'imputato, ma fu eseguita presso la Casa circondariale ove era detenuto il Cavallaro, su segnalazione dei CC delegati ad eseguire la notificazione; risulta, altresì, che, notificato il decreto di citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con dichiarazione resa in data 5 ottobre 2021 l'imputato rinunciò a comparire all'udienza, contestualmente nominando il difensore di fiducia, che ha proposto il ricorso. Ne deriva l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità. 2. Stessa sorte spetta al secondo motivo, che si risolve in una genericissima contestazione dell'affermazione di responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo, non risultando, secondo la prospettazione difensiva, la volontà dell'imputato di impedire il compimento dell'atto. La censura non si confronta minimamente con la motivazione conforme delle sentenze di merito, che escludono la natura arbitraria dell'atto d'ufficio, sostenuta dal ricorrente per dar conto della reazione ad un'attività percepita come ingiusta e pretestuosa, correttamente evidenziando che il controllo e l'identificazione erano giustificati dal comportamento anomalo del Cavallaro e dalla esigenza degli operanti di identificarlo e di verificarne le condizioni per motivi di ordine pubblico e di prevenzione. Risulta, infatti, che il ricorrente aveva inveito nei confronti degli operanti, borbottando e guardandoli con atteggiamento di sfida, ma, alla richiesta di esibire i documenti, aveva reagito non solo verbalmente, minacciando ed offendendo, ma spintonandoli e dandosi alla fuga, venendo poi bloccato. Ne deriva la corretta esclusione della natura arbitraria dell'intervento, dettato dall'esigenza degli operanti di verificare se lo stato di alterazione fosse dovuto ad assunzione di stupefacenti, di alcol o ad altri motivi, anche a tutela dello stesso ricorrente, e la corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di resistenza e di volontaria opposizione al compimento dell'atto di ufficio, non arbitrario né per modalità né per finalità, non risultando alcuna attività ingiustamente persecutoria dei pubblici ufficiali né comportamenti esulanti dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione loro demandate. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil