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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23605/2026

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.a.,in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura per atto pubblico del 27 settembre 2022, rep. n.16.835, racc. n. 8.973, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cangiano;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cira, rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];Comune di CASALNUOVO di Napoli, in persona del suo Sindacopro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria LuisaErrichiello e [OSCURATO:PERSONA];nonchéPULCINI Vincenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026VI.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3703/2022, pubblicata il 7 settembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dellaricorrente e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente rationetemporis, depositato il 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nullità del contratto di compravendita immobiliareper atto pubblico del 19 dicembre 2006, concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. – in qualità di alienante – e i ricorrenti – inqualità di acquirenti – per il prezzo di euro 170.000,00, in ragionedel mancato accoglimento della domanda di condono depositatadal venditore, poiché gli immobili erano in corso di costruzione,come verificato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale diNola n. 1209/2010, emessa il 16 luglio 2010, nei confronti dellegale rappresentante della Vi.Sa.Gi. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Per l’effetto, chiedevano altresì che fosse accertata l’invaliditàdel collegato contratto di mutuo per l’importo di euro 175.000,00e di costituzione di ipoteca stipulato in pari data, con la condannadella mutuante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) allarestituzione delle rate versate, con l’ordine di cancellazione delnominativo del mutuatario [OSCURATO:PERSONA] dalla banca dati pressola C.A.I. e la C.R.I.F.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quantoinfondate in fatto e in diritto.

Chiedeva, poi, che fossero chiamatiin causa, in garanzia, il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, affinché fossero condannati, in solido, nell’ipotesidi accoglimento della domanda principale, per i danni subitidall’[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente manleva in ordine alle sommeche la stessa fosse stata tenuta a versare nei confronti deiricorrenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura pariall’importo del mutuo concesso.Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA]Autorizzata la chiamata in causa, si costituivanoseparatamente il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, i quali concludevano per il rigetto delle domandespiegate nei loro confronti.Quindi, il Tribunale adito dichiarava la nullità del contratto dicompravendita del 19 dicembre 2006 nonché del contestuale ecollegato contratto di mutuo ipotecario e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro15.663,91, pari alle rate di mutuo versate, oltre interessi al tassoNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026legale, rigettando le domande di manleva proposte verso i terzichiamati.2.– Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. – cui subentrava, in corso di causa, la incorporanteIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. – proponeva appello avverso la pronunciadi prime cure, lamentando: 1) l’erronea dichiarazione della nullitàdel contratto di compravendita, a fronte dell’effettivapresentazione della concessione in sanatoria in data 17 novembre2004; 2) l’erronea affermazione circa la sussistenza di uncollegamento funzionale tra la compravendita e il mutuo.Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] eCira [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigetto dell’appello, con laconseguente conferma della pronuncia appellata.Si costituivano, inoltre, nel giudizio di gravame separatamenteil Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaio [OSCURATO:PERSONA], iquali concludevano per la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello verso gli stessi spiegato.Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, laVi.[OSCURATO:SOCIETA]Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello versoRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo dichiarava inammissibile versoil Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaio [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che l’immobile oggettodella vendita era abusivo, in quanto realizzato dopo la scadenzadel termine ultimo previsto dalla legge n. 326/2003 e in base aNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026domande di condono falsamente formate dal legalerappresentante della Vi.Sa.Gi., come accertato in sede penaledalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1209/2010 del 16 luglio2010; b) che, a fronte della ricorrenza di una nullità testuale, ladichiarazione mendace – nella specie riferita all’attestataultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003 e al versamentodell’oblazione e degli oneri concessori – integrava una situazioneassimilabile alla mancanza di dichiarazione; c) che plurimielementi deponevano in favore del collegamento negoziale tra lavendita e il mutuo, stante che: - i due contratti erano statistipulati lo stesso giorno del 19 dicembre 2006 esignificativamente recavano due numeri consecutivi di repertorionotarile, ossia rispettivamente il n. 43663 e il n. 43664; - il legalerappresentante della Vi.Sa.Gi. aveva individuato la Banca 24/7 eivi aveva indirizzato tutti gli acquirenti per l’erogazione del mutuonecessario al pagamento del prezzo degli appartamenti, tanto cheil promotore finanziario di tale Banca aveva sede fissa presso gliuffici della Vi.Sa.Gi., ove contattava direttamente gli acquirenti,che lì si recavano per trattare l’acquisto con il venditore; d) chenessun motivo di impugnazione aveva investito la parte dell’iterargomentativo dell’ordinanza sommaria di cognizione con cuierano state respinte le subordinate domande di manleva, benchéla Banca appellante avesse ribadito le richieste istruttorie giàdenegate dal Tribunale, che coinvolgevano le posizioni delComune e del notaio; e) che non era dato, pertanto, cogliere larinuncia implicita alle domande di manleva nei confronti dell’enteterritoriale e del pubblico ufficiale.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] eCira [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Casalnuovo di Napoli e VincenzoPulcini.È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per l’8 luglio 2026, la ricorrente e i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1346, 1470 e 1418 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato ladichiarazione di nullità del contratto di compravendita, incontrapposizione ai principi espressi dalla Corte di legittimità aSezioni unite in ordine alla natura testuale di tale nullità,affermando che la domanda di condono dell’immobile, seppurepresentata, avrebbe dovuto ritenersi mendace, poiché gliimmobili non erano condonabili, in quanto realizzati dopo iltermine di legge, con la conseguente erronea equiparazione dellanatura mendace di quanto dichiarato nella domanda di condonocon la dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita e conl’indebita riconduzione della fattispecie all’ipotesi dei titoli fittizi,in quanto la dichiarazione mendace avrebbe integrato unasituazione assimilabile alla mancanza di dichiarazione.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Osserva l’istante che non sarebbe stata effettuata la correttadistinzione tra la dichiarazione contenuta nella domanda dicondono e la dichiarazione del venditore contenuta nell’atto dicompravendita, senza che rilevasse che le dichiarazioni contenutenella domanda avessero determinato l’inaccoglibilità nel meritodella stessa, vicenda, questa, totalmente estranea alladichiarazione contenuta nella vendita e al criterio della nullitàtestuale, posto che la dichiarazione sul completamento dei lavorinel termine di legge, contenuta nella domanda di condono, nonavrebbe inciso sulla falsità della dichiarazione relativa allapresentazione della domanda contenuta nell’atto dicompravendita, presentazione effettivamente avvenuta,indipendentemente dal suo esito.Il motivo è infondato.Si premette che la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n.380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 varicondotta nell’ambito del terzo comma dell’art. 1418 c.c., di cuicostituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi comenullità “testuale” (e non già “virtuale”), con tale espressionedovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo,un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effettireali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare lamancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativodell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deveessere riferibile, proprio, a quell’immobile.Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazionedell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibileall’immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo dellaNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolomenzionato (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019;nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10360 del19/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1476 del 21/01/2025; Sez. 2,Ordinanza n. 12827 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 33754del 04/12/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33243 del 29/11/2023;Sez. 2, Ordinanza n. 27251 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n.23394 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18998 del05/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 5069 del 17/02/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 1897 del 23/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1821del 20/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 30425 del 17/10/2022; Sez.2, Ordinanza n. 15587 del 16/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 538del 15/01/2020).Tanto premesso, in caso di vendita immobiliare, la mendacedichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determinala nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380/2001 e 40della legge n. 47/1985, dovendo il titolo realmente esistere edessere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché lanorma è volta ad escludere il commercio di immobili abusivi.Sicché deve reputarsi mendace la dichiarazione del venditorecirca l’avvenuta presentazione della domanda di condono,allorché sia falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda,circa la data di ultimazione dei lavori, circostanza incidente sulfatto che l’immobile fosse suscettibile di sanatoria (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 7972 del 31/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 5436del 29/02/2024).In questa evenienza, infatti, il titolo – solo formalmenterichiamato – è in nuce inesistente, in quanto il condono invocatoNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026è, a monte, non concedibile, alla stregua della falsità dellasottesa dichiarazione inerente all’ultimazione dei lavori (il che hadeterminato, nella fattispecie, all’esito dell’inottemperanzaall’ordine comunale di demolizione emesso verso gli acquirenti,l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio dello Stato).La reale esistenza (an) della domanda di concessione insanatoria postula, dunque, che sia veritiera la sottesadichiarazione sull’ultimazione delle opere, non potendosiderubricare la fattispecie alla questione attinente alla meradifformità dell’opera dal titolo (quomodo).2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte territoriale mancato di valutare che ladichiarazione del venditore, circa l’effettiva presentazione delladomanda di condono, non avrebbe dovuto ritenersi mendace.Obietta l’istante che la prova della presentazione delledomande di condono era fornita dall’annotazione sul registro diprotocollo generale del Comune di Casalnuovo del numero diprotocollo di siffatte domande.Il motivo è inammissibile.Si ricade, infatti, in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla falsità della domanda di condono in ordinealla data indicata di ultimazione delle opere, domanda comeevocata nell’atto di vendita, sono state decise in base alle “stesseragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021;Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014), senza che abbia alcuna rilevanza il rilievo secondocui, in sede di gravame, siano stati aggiunti ulteriori argomentirafforzativi, che non abbiano mutato l’impianto strutturale delladecisione.D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità (e non già tardivamentenella memoria illustrativa), non vi è traccia.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte d’appello mancato di ponderare i quattro elementiNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026dedotti a dimostrazione dell’assenza di collegamento negozialetra la vendita e il mutuo.Espone l’istante che non sarebbero state considerate leseguenti circostanze: - il versamento della somma mutuata afavore del mutuatario e non del venditore dell’immobile, il cheavrebbe escluso la natura di mutuo di scopo del mutuo; -l’assenza di alcuna dichiarazione del mutuatario in ordine alladestinazione della somma mutuata e, in particolare, allo scopo diconsentire al mutuatario l’acquisto dell’unità immobiliare oggettodi causa; - la differenza dell’importo del mutuo, pari ad euro175.000,00, rispetto al prezzo della compravendita, pari ad euro170.000,00; - la non corrispondenza soggettiva delle parti dellacompravendita, in cui risultavano come acquirenti [OSCURATO:PERSONA], mentre il mutuatario era il solo [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge la ricorrente che non si sarebbe altresì tenuto contodel fatto che il pagamento del prezzo dell’immobile era avvenutosolo su ordine o mandato di pagamento impartito dal cliente allaBanca, in conseguenza del quale la Banca aveva trasferito lasomma al venditore, senza aver avuto, né prima, né dopo lastipulazione e l’erogazione del mutuo, alcun rapporto con lostesso, né alcuna volontà di instaurare un vincolo contrattuale,sicché sarebbe stato ingiustificato costringere la Banca mutuantea recuperare il proprio credito nei confronti di un soggetto terzo(appunto il venditore), con cui non aveva avuto alcun legamecontrattuale.Il motivo è inammissibile.Siccome poco prima chiarito, ricorre un’ipotesi di “doppiaconforme”, rispetto alla quale il vizio dedotto non può essereNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026formulato anche quanto alle ragioni espresse a fondamento delritenuto collegamento negoziale.4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1322, 1813, 1418 e 1419 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamenteconsiderato sussistente il collegamento negoziale tra lacompravendita e il mutuo, così estendendo la nullità del primocontratto al secondo, benché gli elementi differenziali già addotticon la precedente doglianza escludessero tale collegamento.Sicché nessuna giustificazione avrebbe potuto supportare laconclusione in ordine all’integrazione di detto collegamento.Il motivo è inammissibile per non essersi la parte ricorrentemisurata puntualmente con la sentenza impugnata.E invero la Corte locale ha valorizzato plurime circostanze aifini di addivenire alla ricostruzione del collegamento tra negozi.Segnatamente sono stati debitamente indicati i seguentiaspetti: - i due contratti erano stati stipulati lo stesso giorno del19 dicembre 2006; - significativamente recavano due numericonsecutivi di repertorio notarile, ossia rispettivamente il n.43663 e il n. 43664; - il legale rappresentante della Vi.Sa.Gi.aveva individuato la Banca 24/7 (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA])e ivi aveva indirizzato tutti gli acquirenti per l’erogazione delmutuo necessario al pagamento del prezzo degli appartamenti,tanto che il promotore finanziario di tale Banca aveva sede fissapresso gli uffici della Vi.Sa.Gi., ove contattava direttamente gliacquirenti, che lì si recavano per trattare l’acquisto con ilNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026venditore (profili, questi, evidenziati dalla sentenza penale dicondanna).E la stessa ricorrente ha sostenuto, nel corpo del ricorso, chela somma mutuata è stata versata direttamente al venditore, surichiesta del mutuatario.Dunque, a fronte delle debite, coerenti e logiche indicazionifornite a sostegno del collegamento negoziale, la censura mira, inrealtà, ad ottenere una rivalutazione delle circostanze poste afondamento della relativa affermazione di detto collegamento.Ebbene il collegamento funzionale fra negozi postula unaccertamento riservato al giudice di merito e incensurabile insede di legittimità, sempreché sia condotto nel rispetto dei criteridi logica ermeneutica e di corretto apprezzamento dellerisultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalleparti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nellaprospettiva dell’operazione economica complessiva (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 5436 del 29/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28324del 10/10/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018),ciò che è avvenuto nella specie.5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità dellasentenza per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello,mai proposto, con la conseguente condanna alle spese abeneficio del Comune di Casalnuovo di Napoli e del notaioVincenzo Pulcini, per avere la Corte del gravame escluso che vifosse stata rinuncia implicita alle domande di manleva in sede digravame, in ragione della richiesta di ammissione di tutti i mezziNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026istruttori già negati dal Tribunale, che coinvolgevano le posizionidel Comune e del notaio.Adduce, in proposito, l’istante che nessuna conclusionesarebbe stata reiterata in sede di gravame nei confronti di taliterzi, sicché doveva intendersi che l’appellante non avesseimpugnato i capi della sentenza aventi ad oggetto il rigetto delledomande di responsabilità svolte nei confronti del Comune e delnotaio.Con l’effetto che, in mancanza di alcun appello verso taliparti, la loro evocazione in causa sarebbe stata funzionale allamera garanzia di integrità del contraddittorio e non avrebbegiustificato la condanna alle spese in loro favore.6.– Il sesto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 91c.p.c., per avere la Corte di seconde cure disposto la condannaalle spese in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli e delnotaio [OSCURATO:PERSONA], in assenza di appello proposto nei loroconfronti, con la conseguente declaratoria di inammissibilità di unappello mai proposto.Il quinto e il sesto motivo – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono fondati.Ora, la sentenza d’appello ha riconosciuto che nessun motivodi impugnazione aveva investito la parte dell’iter argomentativodell’ordinanza sommaria di cognizione, con cui erano staterespinte le subordinate domande di manleva, benché la Bancaappellante avesse ribadito le richieste istruttorie già denegate dalNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Tribunale, che coinvolgevano le posizioni del Comune e delnotaio.Da tanto la Corte partenopea ha desunto che non fosse datocogliere la rinuncia implicita alle domande di manleva neiconfronti dell’ente territoriale e del pubblico ufficiale.Sennonché, in ragione della mancata reiterazione – nelleconclusioni dell’atto di gravame – delle domande originariamenteformulate in primo grado verso i terzi chiamati (in causescindibili), nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere larinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova, aventi adoggetto capitoli concernenti anche la posizione di tali terzi.Con la conseguenza che avrebbe dovuto ricavarsi, dal tenoredelle conclusioni rassegnate in appello, che vi era statadesistenza in ordine alle domande inizialmente spiegate verso taliterzi (respinte con la sentenza di primo grado).Per l’effetto, la notificazione dell’impugnazione (nella specie,l’appello) verso costoro e la relativa conoscenza assolvevano allamera funzione di litis denuntiatio, a fini di garanzia di integritàdel contraddittorio processuale (con l’evocazione in giudizio ditutte le parti del giudizio di primo grado).In tal caso, pertanto, i destinatari della notificazione nonerano divenuti per ciò solo parti nella fase di impugnazione e,quindi, non sussistevano i presupposti per la pronuncia, a lorofavore, della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., cheesige la qualità di parte e perciò una vocatio in ius (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.34174 del 15/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5508 delNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/202621/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015; Sez. 3,Sentenza n. 2208 del 16/02/2012).In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioniesposte, il quinto e il sesto motivo del ricorso devono essereaccolti mentre i rimanenti motivi vanno respinti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente aimotivi accolti, e – decidendo la causa nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondocomma, unico periodo, seconda parte, c.p.c. – accertato chealcuna condanna alle spese d’appello spetta in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di appelloproposto verso gli stessi da [OSCURATO:SOCIETA]., la relativastatuizione di condanna deve essere eliminata.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delvalore e della causa, delle attività svolte (sul punto è utilespiegare che la contesa tra la ricorrente e i resistenti Comune diCasalnuovo di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] concerne esclusivamentela condanna alle spese d’appello – “disputatum”–).

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso e rigetta irestanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e,decidendo la causa nel merito, elimina la condanna al pagamentodelle spese processuali d’appello, poste a carico di SanpaoloNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026s.p.a., in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli e diVincenzo Pulcini;condanna la ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.900,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna i controricorrenti Comune di Casalnuovo di Napoli eVincenzo Pulcini, in solido, alla refusione, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.a.,in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura per atto pubblico del 27 settembre 2022, rep. n.16.835, racc. n. 8.973, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cangiano;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Cira, rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];Comune di CASALNUOVO di Napoli, in persona del suo Sindacopro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria LuisaErrichiello e [OSCURATO:PERSONA];nonchéPULCINI Vincenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026VI.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3703/2022, pubblicata il 7 settembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dellaricorrente e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente rationetemporis, depositato il 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nullità del contratto di compravendita immobiliareper atto pubblico del 19 dicembre 2006, concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. – in qualità di alienante – e i ricorrenti – inqualità di acquirenti – per il prezzo di euro 170.000,00, in ragionedel mancato accoglimento della domanda di condono depositatadal venditore, poiché gli immobili erano in corso di costruzione,come verificato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale diNola n. 1209/2010, emessa il 16 luglio 2010, nei confronti dellegale rappresentante della Vi.Sa.Gi. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Per l’effetto, chiedevano altresì che fosse accertata l’invaliditàdel collegato contratto di mutuo per l’importo di euro 175.000,00e di costituzione di ipoteca stipulato in pari data, con la condannadella mutuante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) allarestituzione delle rate versate, con l’ordine di cancellazione delnominativo del mutuatario [OSCURATO:PERSONA] dalla banca dati pressola C.A.I. e la C.R.I.F.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quantoinfondate in fatto e in diritto. Chiedeva, poi, che fossero chiamatiin causa, in garanzia, il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, affinché fossero condannati, in solido, nell’ipotesidi accoglimento della domanda principale, per i danni subitidall’[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente manleva in ordine alle sommeche la stessa fosse stata tenuta a versare nei confronti deiricorrenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura pariall’importo del mutuo concesso.Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA]Autorizzata la chiamata in causa, si costituivanoseparatamente il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, i quali concludevano per il rigetto delle domandespiegate nei loro confronti.Quindi, il Tribunale adito dichiarava la nullità del contratto dicompravendita del 19 dicembre 2006 nonché del contestuale ecollegato contratto di mutuo ipotecario e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro15.663,91, pari alle rate di mutuo versate, oltre interessi al tassoNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026legale, rigettando le domande di manleva proposte verso i terzichiamati.2.– Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. – cui subentrava, in corso di causa, la incorporanteIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. – proponeva appello avverso la pronunciadi prime cure, lamentando: 1) l’erronea dichiarazione della nullitàdel contratto di compravendita, a fronte dell’effettivapresentazione della concessione in sanatoria in data 17 novembre2004; 2) l’erronea affermazione circa la sussistenza di uncollegamento funzionale tra la compravendita e il mutuo.Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] eCira [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigetto dell’appello, con laconseguente conferma della pronuncia appellata.Si costituivano, inoltre, nel giudizio di gravame separatamenteil Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaio [OSCURATO:PERSONA], iquali concludevano per la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello verso gli stessi spiegato.Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, laVi.[OSCURATO:SOCIETA]Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello versoRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo dichiarava inammissibile versoil Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaio [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che l’immobile oggettodella vendita era abusivo, in quanto realizzato dopo la scadenzadel termine ultimo previsto dalla legge n. 326/2003 e in base aNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026domande di condono falsamente formate dal legalerappresentante della Vi.Sa.Gi., come accertato in sede penaledalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1209/2010 del 16 luglio2010; b) che, a fronte della ricorrenza di una nullità testuale, ladichiarazione mendace – nella specie riferita all’attestataultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003 e al versamentodell’oblazione e degli oneri concessori – integrava una situazioneassimilabile alla mancanza di dichiarazione; c) che plurimielementi deponevano in favore del collegamento negoziale tra lavendita e il mutuo, stante che: - i due contratti erano statistipulati lo stesso giorno del 19 dicembre 2006 esignificativamente recavano due numeri consecutivi di repertorionotarile, ossia rispettivamente il n. 43663 e il n. 43664; - il legalerappresentante della Vi.Sa.Gi. aveva individuato la Banca 24/7 eivi aveva indirizzato tutti gli acquirenti per l’erogazione del mutuonecessario al pagamento del prezzo degli appartamenti, tanto cheil promotore finanziario di tale Banca aveva sede fissa presso gliuffici della Vi.Sa.Gi., ove contattava direttamente gli acquirenti,che lì si recavano per trattare l’acquisto con il venditore; d) chenessun motivo di impugnazione aveva investito la parte dell’iterargomentativo dell’ordinanza sommaria di cognizione con cuierano state respinte le subordinate domande di manleva, benchéla Banca appellante avesse ribadito le richieste istruttorie giàdenegate dal Tribunale, che coinvolgevano le posizioni delComune e del notaio; e) che non era dato, pertanto, cogliere larinuncia implicita alle domande di manleva nei confronti dell’enteterritoriale e del pubblico ufficiale.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] eCira [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Casalnuovo di Napoli e VincenzoPulcini.È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per l’8 luglio 2026, la ricorrente e i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1346, 1470 e 1418 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato ladichiarazione di nullità del contratto di compravendita, incontrapposizione ai principi espressi dalla Corte di legittimità aSezioni unite in ordine alla natura testuale di tale nullità,affermando che la domanda di condono dell’immobile, seppurepresentata, avrebbe dovuto ritenersi mendace, poiché gliimmobili non erano condonabili, in quanto realizzati dopo iltermine di legge, con la conseguente erronea equiparazione dellanatura mendace di quanto dichiarato nella domanda di condonocon la dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita e conl’indebita riconduzione della fattispecie all’ipotesi dei titoli fittizi,in quanto la dichiarazione mendace avrebbe integrato unasituazione assimilabile alla mancanza di dichiarazione.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Osserva l’istante che non sarebbe stata effettuata la correttadistinzione tra la dichiarazione contenuta nella domanda dicondono e la dichiarazione del venditore contenuta nell’atto dicompravendita, senza che rilevasse che le dichiarazioni contenutenella domanda avessero determinato l’inaccoglibilità nel meritodella stessa, vicenda, questa, totalmente estranea alladichiarazione contenuta nella vendita e al criterio della nullitàtestuale, posto che la dichiarazione sul completamento dei lavorinel termine di legge, contenuta nella domanda di condono, nonavrebbe inciso sulla falsità della dichiarazione relativa allapresentazione della domanda contenuta nell’atto dicompravendita, presentazione effettivamente avvenuta,indipendentemente dal suo esito.Il motivo è infondato.Si premette che la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n.380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 varicondotta nell’ambito del terzo comma dell’art. 1418 c.c., di cuicostituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi comenullità “testuale” (e non già “virtuale”), con tale espressionedovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo,un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effettireali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare lamancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativodell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deveessere riferibile, proprio, a quell’immobile.Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazionedell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibileall’immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo dellaNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolomenzionato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019;nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10360 del19/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1476 del 21/01/2025; Sez. 2,Ordinanza n. 12827 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 33754del 04/12/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33243 del 29/11/2023;Sez. 2, Ordinanza n. 27251 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n.23394 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18998 del05/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 5069 del 17/02/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 1897 del 23/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1821del 20/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 30425 del 17/10/2022; Sez.2, Ordinanza n. 15587 del 16/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 538del 15/01/2020).Tanto premesso, in caso di vendita immobiliare, la mendacedichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determinala nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380/2001 e 40della legge n. 47/1985, dovendo il titolo realmente esistere edessere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché lanorma è volta ad escludere il commercio di immobili abusivi.Sicché deve reputarsi mendace la dichiarazione del venditorecirca l’avvenuta presentazione della domanda di condono,allorché sia falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda,circa la data di ultimazione dei lavori, circostanza incidente sulfatto che l’immobile fosse suscettibile di sanatoria (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 7972 del 31/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 5436del 29/02/2024).In questa evenienza, infatti, il titolo – solo formalmenterichiamato – è in nuce inesistente, in quanto il condono invocatoNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026è, a monte, non concedibile, alla stregua della falsità dellasottesa dichiarazione inerente all’ultimazione dei lavori (il che hadeterminato, nella fattispecie, all’esito dell’inottemperanzaall’ordine comunale di demolizione emesso verso gli acquirenti,l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio dello Stato).La reale esistenza (an) della domanda di concessione insanatoria postula, dunque, che sia veritiera la sottesadichiarazione sull’ultimazione delle opere, non potendosiderubricare la fattispecie alla questione attinente alla meradifformità dell’opera dal titolo (quomodo).2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte territoriale mancato di valutare che ladichiarazione del venditore, circa l’effettiva presentazione delladomanda di condono, non avrebbe dovuto ritenersi mendace.Obietta l’istante che la prova della presentazione delledomande di condono era fornita dall’annotazione sul registro diprotocollo generale del Comune di Casalnuovo del numero diprotocollo di siffatte domande.Il motivo è inammissibile.Si ricade, infatti, in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.Numero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla falsità della domanda di condono in ordinealla data indicata di ultimazione delle opere, domanda comeevocata nell’atto di vendita, sono state decise in base alle “stesseragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021;Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014), senza che abbia alcuna rilevanza il rilievo secondocui, in sede di gravame, siano stati aggiunti ulteriori argomentirafforzativi, che non abbiano mutato l’impianto strutturale delladecisione.D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità (e non già tardivamentenella memoria illustrativa), non vi è traccia.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte d’appello mancato di ponderare i quattro elementiNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026dedotti a dimostrazione dell’assenza di collegamento negozialetra la vendita e il mutuo.Espone l’istante che non sarebbero state considerate leseguenti circostanze: - il versamento della somma mutuata afavore del mutuatario e non del venditore dell’immobile, il cheavrebbe escluso la natura di mutuo di scopo del mutuo; -l’assenza di alcuna dichiarazione del mutuatario in ordine alladestinazione della somma mutuata e, in particolare, allo scopo diconsentire al mutuatario l’acquisto dell’unità immobiliare oggettodi causa; - la differenza dell’importo del mutuo, pari ad euro175.000,00, rispetto al prezzo della compravendita, pari ad euro170.000,00; - la non corrispondenza soggettiva delle parti dellacompravendita, in cui risultavano come acquirenti [OSCURATO:PERSONA], mentre il mutuatario era il solo [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge la ricorrente che non si sarebbe altresì tenuto contodel fatto che il pagamento del prezzo dell’immobile era avvenutosolo su ordine o mandato di pagamento impartito dal cliente allaBanca, in conseguenza del quale la Banca aveva trasferito lasomma al venditore, senza aver avuto, né prima, né dopo lastipulazione e l’erogazione del mutuo, alcun rapporto con lostesso, né alcuna volontà di instaurare un vincolo contrattuale,sicché sarebbe stato ingiustificato costringere la Banca mutuantea recuperare il proprio credito nei confronti di un soggetto terzo(appunto il venditore), con cui non aveva avuto alcun legamecontrattuale.Il motivo è inammissibile.Siccome poco prima chiarito, ricorre un’ipotesi di “doppiaconforme”, rispetto alla quale il vizio dedotto non può essereNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026formulato anche quanto alle ragioni espresse a fondamento delritenuto collegamento negoziale.4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1322, 1813, 1418 e 1419 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamenteconsiderato sussistente il collegamento negoziale tra lacompravendita e il mutuo, così estendendo la nullità del primocontratto al secondo, benché gli elementi differenziali già addotticon la precedente doglianza escludessero tale collegamento.Sicché nessuna giustificazione avrebbe potuto supportare laconclusione in ordine all’integrazione di detto collegamento.Il motivo è inammissibile per non essersi la parte ricorrentemisurata puntualmente con la sentenza impugnata.E invero la Corte locale ha valorizzato plurime circostanze aifini di addivenire alla ricostruzione del collegamento tra negozi.Segnatamente sono stati debitamente indicati i seguentiaspetti: - i due contratti erano stati stipulati lo stesso giorno del19 dicembre 2006; - significativamente recavano due numericonsecutivi di repertorio notarile, ossia rispettivamente il n.43663 e il n. 43664; - il legale rappresentante della Vi.Sa.Gi.aveva individuato la Banca 24/7 (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA])e ivi aveva indirizzato tutti gli acquirenti per l’erogazione delmutuo necessario al pagamento del prezzo degli appartamenti,tanto che il promotore finanziario di tale Banca aveva sede fissapresso gli uffici della Vi.Sa.Gi., ove contattava direttamente gliacquirenti, che lì si recavano per trattare l’acquisto con ilNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026venditore (profili, questi, evidenziati dalla sentenza penale dicondanna).E la stessa ricorrente ha sostenuto, nel corpo del ricorso, chela somma mutuata è stata versata direttamente al venditore, surichiesta del mutuatario.Dunque, a fronte delle debite, coerenti e logiche indicazionifornite a sostegno del collegamento negoziale, la censura mira, inrealtà, ad ottenere una rivalutazione delle circostanze poste afondamento della relativa affermazione di detto collegamento.Ebbene il collegamento funzionale fra negozi postula unaccertamento riservato al giudice di merito e incensurabile insede di legittimità, sempreché sia condotto nel rispetto dei criteridi logica ermeneutica e di corretto apprezzamento dellerisultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalleparti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nellaprospettiva dell’operazione economica complessiva (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 5436 del 29/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28324del 10/10/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018),ciò che è avvenuto nella specie.5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità dellasentenza per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello,mai proposto, con la conseguente condanna alle spese abeneficio del Comune di Casalnuovo di Napoli e del notaioVincenzo Pulcini, per avere la Corte del gravame escluso che vifosse stata rinuncia implicita alle domande di manleva in sede digravame, in ragione della richiesta di ammissione di tutti i mezziNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026istruttori già negati dal Tribunale, che coinvolgevano le posizionidel Comune e del notaio.Adduce, in proposito, l’istante che nessuna conclusionesarebbe stata reiterata in sede di gravame nei confronti di taliterzi, sicché doveva intendersi che l’appellante non avesseimpugnato i capi della sentenza aventi ad oggetto il rigetto delledomande di responsabilità svolte nei confronti del Comune e delnotaio.Con l’effetto che, in mancanza di alcun appello verso taliparti, la loro evocazione in causa sarebbe stata funzionale allamera garanzia di integrità del contraddittorio e non avrebbegiustificato la condanna alle spese in loro favore.6.– Il sesto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 91c.p.c., per avere la Corte di seconde cure disposto la condannaalle spese in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli e delnotaio [OSCURATO:PERSONA], in assenza di appello proposto nei loroconfronti, con la conseguente declaratoria di inammissibilità di unappello mai proposto.Il quinto e il sesto motivo – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono fondati.Ora, la sentenza d’appello ha riconosciuto che nessun motivodi impugnazione aveva investito la parte dell’iter argomentativodell’ordinanza sommaria di cognizione, con cui erano staterespinte le subordinate domande di manleva, benché la Bancaappellante avesse ribadito le richieste istruttorie già denegate dalNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026Tribunale, che coinvolgevano le posizioni del Comune e delnotaio.Da tanto la Corte partenopea ha desunto che non fosse datocogliere la rinuncia implicita alle domande di manleva neiconfronti dell’ente territoriale e del pubblico ufficiale.Sennonché, in ragione della mancata reiterazione – nelleconclusioni dell’atto di gravame – delle domande originariamenteformulate in primo grado verso i terzi chiamati (in causescindibili), nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere larinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova, aventi adoggetto capitoli concernenti anche la posizione di tali terzi.Con la conseguenza che avrebbe dovuto ricavarsi, dal tenoredelle conclusioni rassegnate in appello, che vi era statadesistenza in ordine alle domande inizialmente spiegate verso taliterzi (respinte con la sentenza di primo grado).Per l’effetto, la notificazione dell’impugnazione (nella specie,l’appello) verso costoro e la relativa conoscenza assolvevano allamera funzione di litis denuntiatio, a fini di garanzia di integritàdel contraddittorio processuale (con l’evocazione in giudizio ditutte le parti del giudizio di primo grado).In tal caso, pertanto, i destinatari della notificazione nonerano divenuti per ciò solo parti nella fase di impugnazione e,quindi, non sussistevano i presupposti per la pronuncia, a lorofavore, della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., cheesige la qualità di parte e perciò una vocatio in ius (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.34174 del 15/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5508 delNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/202621/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015; Sez. 3,Sentenza n. 2208 del 16/02/2012).In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioniesposte, il quinto e il sesto motivo del ricorso devono essereaccolti mentre i rimanenti motivi vanno respinti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente aimotivi accolti, e – decidendo la causa nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondocomma, unico periodo, seconda parte, c.p.c. – accertato chealcuna condanna alle spese d’appello spetta in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di appelloproposto verso gli stessi da [OSCURATO:SOCIETA]., la relativastatuizione di condanna deve essere eliminata.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delvalore e della causa, delle attività svolte (sul punto è utilespiegare che la contesa tra la ricorrente e i resistenti Comune diCasalnuovo di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] concerne esclusivamentela condanna alle spese d’appello – “disputatum”–). P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso e rigetta irestanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e,decidendo la causa nel merito, elimina la condanna al pagamentodelle spese processuali d’appello, poste a carico di SanpaoloNumero registro generale 26950/2022Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 23605/2026Data pubblicazione 20/07/2026s.p.a., in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli e diVincenzo Pulcini;condanna la ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.900,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna i controricorrenti Comune di Casalnuovo di Napoli eVincenzo Pulcini, in solido, alla refusione, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 23605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris