CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Latina, escludendo la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (ritenuta dal giudice di primo grado) e ha confermato l'affermazione della penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]Orso e di [OSCURATO:PERSONA], che l'avevano fatta entrare nelle rispettive abitazioni, quale «cartomante» per consentirle di eseguire «riti magici». Con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che i giudici di merito sarebbero giunti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata basandosi sul solo contenuto delle denunce querele e senza considerare che altre persone, informate della presenza dei monili e del luogo nel quale gli stessi erano custoditi, ben potrebbero aver commesso i furti in epoca precedente a quella nella quale l'imputata ebbe accesso alle abitazioni della D'Orso e della [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, inoltre, che, come riferito dalle querelanti, la [OSCURATO:PERSONA] restò da sola nella stanza ove si trovavano i monili soltanto per pochi secondi: un tempo che, in tesi difensiva, sarebbe insufficiente alla consumazione del reato. Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 6) nella quale, con argomentazione non manifestamente illogica, si afferma: che un lasso di tempo di alcuni secondi era ampiamente sufficiente alla realizzazione dell'azione criminosa; che la refurtiva non fu ritrovata nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], ma (anche se la perquisizione fu compiuta contestualmente alla denuncia) l'imputata aveva comunque avuto il tempo di farla sparire; che l'ipotesi alternativa secondo la quale le persone offese avrebbero subito furti ad opera di terze persone, informate del fatto che in casa vi erano monili e del luogo nel quale erano nascosti, è congetturale e del tutto svincolata da riscontri materiali. Rilevato che il ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione dimenticando che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, e non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Ritenuto, pertanto, che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non sia dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile. Così