CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14030/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2020 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto - per quel che qui rileva - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Pescare aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato (in concorso con altri) per i delitti di tentato furto e di furto, aggravati perché commessi con violenza sulle cose (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), perpetrati ir esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale sono stati prospettati la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine all'esclusione dei presupposti della causa di non punibilità prevista dalla norma appena citata. Quanto al reato più grave (il furto consumato di cui al capo B.) erroneamente la Corte avrebbe ritenuto ostativa la pena edittale per esso posta, atteso che l'art. 131-bis cit. a tale riguardo fa riferimento alla pena base e non alle aggravanti e, nella specie, è stata esclusa la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento mente quella della violenza sulle cose è stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; e nel resto mancherebbe la motivazione. A proposito dell'ipotesi meno grave (il furto tentato di cui al capo A.), pur rilevando l'astratta applicabilità dell'istituto, la Corte di merito l'ha esclusa facendo riferimento soltanto al fatto che l'imputato abbia agito in coppia e abbia posto in essere due reati in due giorni, da ciò traendo la serialità del suo agire, in contraddizione con la sentenza di primo grado (che aveva unificato i fatti per continuazione proprio in ragione della breve distanza temporale, concesso le circostanze attenuanti generiche e irrogato il minimo della pena per la scarsa capacità a delinquere) e in violazione della legge penale, perché avrebbe avuto riguardo esclusivamente alla personalità del reo, senza avere invece riguardo agli unici elementi di cui tenere conto al fine dell'applicazione della causa di non punibilità, ossia le modalità della condotta e l'esiguità del danno (che nella specie ricorrerebbe). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Anzitutto, il motivo di impugnazione è manifestamente infondato in relazione al delitto consumato di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) di cui al capo B. 1.1. L'art. 131-bis cod. pen. - nel testo, anteriore all'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente allorché è stata deliberata la presente decisione e di cui ha fatto applicazione la Corte territoriale; cfr. art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) - consentiva l'applicazione della causa di punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (comma 1). Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 131-bis, «ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69». Ebbene, la pena detentiva massima prevista per il delitto in discorso è sei anni, e ciò proprio in forza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1, cit., ritenuta dai Giudici di merito, seppur bilanciata con giudizio di equivalenza. Ragion per cui correttamente è stata esclusa, in ordine ad esso, l'applicabilità della causa di non punibilità in discorso. 1.2. Il ricorso è poi infondato in relazione al delitto tentato in imputazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fattoila quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01); difatti, «non ricorrono [...] i presupposti della causa di esclusione della punibilità nell'ipotesi in cui i reati in concorso materiale, pur unificati dal vincolo della continuazione, siano in concreto caratterizzati da peculiari note modali, ritenute idonee a disvelare - in ragione, ad es., di una "pervicacia nell'illecito assolutamente preponderante" o della stabile assunzione di un determinato modello comportamentale, se non di un vero e proprio stile di vita - una particolare attitudine del soggetto a violare in forma seriale la legge penale secondo i paradigmi delineati nel terzo comma dell'art. 131-bis: connotazioni della condotta, quelle dianzi richiamate, che non necessariamente, ma solo eventualmente, possono caratterizzare in concreto la realizzazione dei reati in continuazione» (ivi). La sentenza impugnata ha negato i presupposti della causa di non punibilità anche per il delitto tentato (che pure sarebbe rientrato nei limiti edittali illo tempore posti dall'art., 131-bis, comma 1, cod. pen.) attribuendo rilievo alle specifiche modalità operative adoperate dall'imputato (e dal suo correo) per porre in essere i reati in imputazione e allo iato temporale tra essi, traendone - in maniera congrua e logica e, dunque, non sindacabile in questa sede di legittimità - la «serialità comportamentale» del Viggiani, vale a dire proprio una sua «pervicacia nell'illecito assolutamente preponderante» ovvero una «stabile assunzione» di stilemi comportamentali illeciti che - come appena esposto - possono correttamente essere posti a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.2. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor