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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18929/2023

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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 8388 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 35; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. 15 della legge n. 289 del 2002 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4387/22/15 depositata in data 27 luglio 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza del 31 maggio 2001, l’Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma notificava alCircolo [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,un avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2000, nel quale veniva contestato il disconoscimento in capo all'Ente della qualifica di ONLUS e l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi pari a £ 1.904.156.000 di cui £ 106.108.000 quali contributi ricevuti dal comune di Roma e £ 1.798.048.000 quali introiti derivanti dall'organizzazione di una manifestazione denominata "Muccassassina; nell’atto impositivo veniva disconosciuta la definizione del p.v.c. effettuata dalla società ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002 in quanto la società, “pur in presenza di profili sostanziali, aveva definito esclusivamente i rilievi formali relativi agli obblighi contabili”; -avverso il suddetto avviso, il Circolo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo di avere correttamente aderito alla procedura di definizione del p.v.c. ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 con sanatoria delle sole violazioni formali avendo in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000 recepito i rilievi sostanziali contenuti nel p.v.c. della G.d.F.; l’Agenzia delle entrate controdeduceva insistendo per la legittimità della pretesa impositiva, avendo la società fatto riferimento in dichiarazione ad importi complessivi senza che fosse possibile desumere la conformazione ai rilievi relativi ai soli introiti derivanti dalla manifestazione "Muccassassina”; -la CTP di Roma, con la sentenza n. 251/63/2008, rigettava il ricorso; - avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Circolo dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 614/14/2010, lo accoglieva; -avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate che veniva accolto con l’ordinanza n. 25088/2013, per vizio motivazionale, sulla base del rilievo che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto dell’effettivo nucleo logico della questione controversa limitandosi a mettere in comparazione dati tra loro non omogenei (il ricavo complessivo e la contestazione dei ricavi non contabilizzati relativi alla manifestazione "Muccassassina”), comparazione dalla quale non era dato evincere se vi fosse stata conformazione da parte del Circolo ai rilievi contenuti nel p.v.c. e riferiti soltanto a ricavi derivanti dalla manifestazione medesima; - riassunto il giudizio, a c ura del Circolo, dinanzi alla CTR del Lazio, quest’ultima, con sentenza n. 4387/22/15 depositata in data 27 luglio 2015,rigettava l’appello del contribuente; - in punto di diritto la CTR ha osservato che la differenza pari a £ 43.247.416, quali “incassi da discoteca”, tra l’importo di £ 1.798.048.000 accertato dalla Guardia di Finanza e quello di £ 1.754.800.584 dichiarato dal Circolo continuava ad essere priva di giustificazione in quanto la differenza di £ 306.355.000 tra l’importo di £ 2.061.155.584 dichiarato dal Circolo quali ricavi derivanti dall’attività commerciale e quello indicato dalla G.d.F. pari a £ 1.798.048.000 era ascrivibile -nel prospetto elaborato dal giudice di prime cure - alla voce “incassi derivanti dalle serate del [OSCURATO:PERSONA]” e non già a quella di “incassi da discoteca” oggetto di contestazione; -avverso la suddetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Mielipropone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volere valutare di avvalersidella definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q.

M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22fino alla data del 10 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 8388 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 35; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. 15 della legge n. 289 del 2002 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4387/22/15 depositata in data 27 luglio 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza del 31 maggio 2001, l’Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma notificava alCircolo [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,un avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2000, nel quale veniva contestato il disconoscimento in capo all'Ente della qualifica di ONLUS e l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi pari a £ 1.904.156.000 di cui £ 106.108.000 quali contributi ricevuti dal comune di Roma e £ 1.798.048.000 quali introiti derivanti dall'organizzazione di una manifestazione denominata "Muccassassina; nell’atto impositivo veniva disconosciuta la definizione del p.v.c. effettuata dalla società ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002 in quanto la società, “pur in presenza di profili sostanziali, aveva definito esclusivamente i rilievi formali relativi agli obblighi contabili”; -avverso il suddetto avviso, il Circolo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo di avere correttamente aderito alla procedura di definizione del p.v.c. ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 con sanatoria delle sole violazioni formali avendo in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000 recepito i rilievi sostanziali contenuti nel p.v.c. della G.d.F.; l’Agenzia delle entrate controdeduceva insistendo per la legittimità della pretesa impositiva, avendo la società fatto riferimento in dichiarazione ad importi complessivi senza che fosse possibile desumere la conformazione ai rilievi relativi ai soli introiti derivanti dalla manifestazione "Muccassassina”; -la CTP di Roma, con la sentenza n. 251/63/2008, rigettava il ricorso; - avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Circolo dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 614/14/2010, lo accoglieva; -avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate che veniva accolto con l’ordinanza n. 25088/2013, per vizio motivazionale, sulla base del rilievo che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto dell’effettivo nucleo logico della questione controversa limitandosi a mettere in comparazione dati tra loro non omogenei (il ricavo complessivo e la contestazione dei ricavi non contabilizzati relativi alla manifestazione "Muccassassina”), comparazione dalla quale non era dato evincere se vi fosse stata conformazione da parte del Circolo ai rilievi contenuti nel p.v.c. e riferiti soltanto a ricavi derivanti dalla manifestazione medesima; - riassunto il giudizio, a c ura del Circolo, dinanzi alla CTR del Lazio, quest’ultima, con sentenza n. 4387/22/15 depositata in data 27 luglio 2015,rigettava l’appello del contribuente; - in punto di diritto la CTR ha osservato che la differenza pari a £ 43.247.416, quali “incassi da discoteca”, tra l’importo di £ 1.798.048.000 accertato dalla Guardia di Finanza e quello di £ 1.754.800.584 dichiarato dal Circolo continuava ad essere priva di giustificazione in quanto la differenza di £ 306.355.000 tra l’importo di £ 2.061.155.584 dichiarato dal Circolo quali ricavi derivanti dall’attività commerciale e quello indicato dalla G.d.F. pari a £ 1.798.048.000 era ascrivibile -nel prospetto elaborato dal giudice di prime cure - alla voce “incassi derivanti dalle serate del [OSCURATO:PERSONA]” e non già a quella di “incassi da discoteca” oggetto di contestazione; -avverso la suddetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Mielipropone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volere valutare di avvalersidella definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22fino alla data del 10 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 18929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris