CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] L. C., sedente in Lecco, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1479/2017 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia pubblicata il 4 aprile 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa I contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento basati sulla non giustificazione dei movimenti in entrata ed uscita nel conto corrente, per i quali non era dimostrata la considerazione ai fini della determinazione della base imponibile (per i primi) e la registrazione in contabilità (per i secondi), con conseguente Oggetto: applicazione della presunzione juris tantum di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, il tutto con riferimento all’anno d’imposta 2009. La CTP confermava la legittimità dell’accertamento, mentre la CTR –in parziale accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti, annullava la ripresa a tassazione limitatamente ad € 27.676,15 (pari ai prelevamenti imputati a reddito). L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR ha escluso l’imputazione dei prelievi a maggior reddito, ritenendo che in tal caso non potesse operare la presunzione “automatica” di cui all’indicata norma, “non potendo operare una presunzione automatica tra prelevamenti non giustificati e compensi non dichiarati per i lavoratori autonomi ed i professionisti”. 2. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., in quanto le parti avevano pacificamente ritenuto fin dal primo grado che la società contribuente fosse un imprenditore commerciale, per cui la decisione veniva assunta in contrasto sia col giudicato interno formatosi sul punto, sia con il principio della domanda. 3. Il ricorso è fondato. Premesso che l’ordinamento giuridico non conosce presunzioni “automatiche”, ma semmai le distingue fra hominis (o semplici), che per assurgere a fonte di prova richiedono un processo inferenziale fondato sulla ricostruzione di un fatto ignoto attraverso elementi noti gravi, precisi e – se plurimi - concordanti; e juris (o ex lege),che a loro volta si distinguono in juris et de jure (assolute, che non ammettono prova contraria) e juris tantum (relative, che invece ammettono la prova contraria), quella stabilita dall’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, di cui si tratta, costituisce una praesumptio juris tantum, proprio perché ammette la prova del contrario (a carico del contribuente). Per essa la sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014 ha escluso la relativa operatività con riguardo ai prelievi riconducibili ai professionisti e lavoratori autonomi. Le [OSCURATO:SOCIETA], qual è la contribuente oggetto di causa, costituiscono una delle forme attraverso le quali si svolge collettivamente l’impresa, per cui in linea generale esse non hanno ad oggetto attività professionale riservata ai professionisti collegiati, ma semmai attività preparatoria della stessa, che resta nell’ambito dell’attività commerciale, mentre le prestazioni caratteristiche restano imputate ai professionisti medesimi salvo il ricorso di specifiche disposizioni di legge in senso contrario. Nella specie non risulta che fosse neppure discussa, prima che allegata, l’imputazione dei redditi ripresi ad attività professionali (forse evocate dalla denominazione sociale), ma anzi nello stesso avviso di accertamento si parlava di “reddito da partecipazione”. Di talché l’esclusione dei prelievi sulla base dell’indicata decisione del Giudice delle Leggi, e delle conseguenti pronunce di questa Corte sul punto, costituisce un fuor d’opera. 4. L’accoglimento dei motivi determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà al