CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 03809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto e di euro 1.500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, fatto commesso in Firenze in data 20 novembre 2016. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per essere stato trattato il giudizio di appello all'udienza in data 30 marzo 2021 in assenza del difensore di fiducia e nonostante questi avesse trasmesso via P.E.C. una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze deliberata per quel giorno dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate 2. L'esposizione delle censure contenuta nel ricorso non indica la data di trasmissione dell'istanza di rinvio dell'udienza del 30 marzo 2021 per adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze. Richiama però un'allegata comunicazione a riguardo, trasmessa per posta elettronica il 29 marzo 2021 alle 17,05, cioè appena il pomeriggio del giorno prima di quello dell'udienza. Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, l'art. 3 del vigente "Codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze dei difensori", che regola in via diretta e speciale la materia, prevede invece che la comunicazione di cui trattasi, consentita in luogo della personale dichiarazione il giorno dell'udienza, deve farsi pervenire nella cancelleria del giudice procedente almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, difettando, in caso di mancato rispetto di tale termine, una condizione necessaria per l'esercizio del diritto all'astensione (fra le altre, Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, Rv. 274117). Inoltre, al di là dell'omissione da parte ricorrente della documentazione delle attestazioni richiesta dall'art. 24, comma 5, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il giorno e l'orario prescelti per la comunicazione, oltre a non rispettare il termine di cui sopra posto quale condizione per l'esercizio del diritto, potevano ragionevolmente pregiudicare la trasmissione al giudice della comunicazione 2 /// I. prima dell'apertura dell'udienza, sicché era comunque onere del difensore assicurarsi dell'arrivo a destinazione affinché il giudice ne avesse conoscenza. Le censure del ricorrente risultano, dunque, manifestamente infondate. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2021. Il