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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15095/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

24 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

La Corte d’appello di Sassari, con decreto del 22.3.2024, dichiaravainammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento civile(opposizione a d.i.) ancora pendente dinanzi al Giudice di pace di Sassari,Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026per non aver la Fogu presentato nel termine indicato dall’art. 2, comma 2bis, l. n. 89/2001 l’istanza di definizione della causa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c..2.

Sull’opposizione della Fogu, la Corte d’appello di Cagliari rigettava ilgravame, affermando che la stessa non aveva esperito il rimedio preventivoall’irragionevole durata del processo rappresentato dalla richiesta didecisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c.,applicabile anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di pace, e che lavalutazione sull’incidenza quanto alla tempistica di definizione del processopresupposto della detta modalità era stata già compiuta dal legislatore exante, sicchè non poteva essere demandata al giudice dell’istanza diindennizzo.3.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Fogu SalvatoricaSarina sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1-ter e 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 (inserito, ilprimo, dalla l. n. 208/2015, nella formulazione antecedente alla sostituzionedi cui al d.lgs. n. 149/2022) e 12 preleggi, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, nellaspecie, la precisazione delle conclusioni con la richiesta di spedizione asentenza del giudizio era già avvenuta prima della scadenza dei termini dicui all’art. 2, comma 2-bis, citato, sicchè la richiesta di discussione orale exart. 281 sexies c.p.c. avrebbe semmai fatto regredire lo stato delprocedimento allungandone i tempi di definizione.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Sezione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21876 del 21/07/2023) ha giàaffermato che nei processi civili davanti al giudice di pace, ai finidell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione deltermine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedioNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, purcostituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nellaformulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022),che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussioneorale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti algiudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunquefunzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione dellacausa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.Com’è noto, l’art. 1-bis (Rimedi all’irragionevole durata del processo) dellalegge 24 marzo 2001, n. 89, inserito dall’art. 1, comma 777, lettera a),della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: «1.

La parte di unprocesso ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto ilprofilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6,paragrafo 1, della Convenzione stessa.Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subitoun danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole duratadel processo ha diritto ad una equa riparazione».Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n. 89 del2001, anch’esso inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nella formulazionequi operante, antecedente alla sostituzione operatane dal d.lgs. n. 149 del2022, prescrive poi: «1.

Ai fini della presente legge, […] Nelle cause in cuinon si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in gradodi appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione aseguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cuiall'articolo 2, comma 2-bis. […]».La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art. 2(Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo: «1.

Èinammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto cheNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo dicui all’articolo 1-ter».

Tra i rimedi preventivi nei processi civili il precedenteart. 1 ter contempla, come detto, la richiesta di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. almeno sei mesi primache siano trascorsi i termini di cui all’art. 2 comma 2 bis.Infine, l’art. 321 c.p.c., prima della riscrittura operatane dal d.lgs. n. 149del 2022, disponeva: «Il giudice di pace, quando ritiene matura la causaper la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere lacausa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalladiscussione”.

Solo il riformato art. 321 c.p.c. prescrive, infatti, che: “Ilgiudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede aisensi dell'articolo 281-sexies.

La sentenza è depositata in cancelleria entroquindici giorni dalla discussione».Ai fini della questione oggetto del presente giudizio, assume particolarerilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020, giacchéspecificamente inerente ai rimedi preventivi introdotti per i processi civilidalla legge n. 208 del 2015.

Questa sentenza prese in esame propriol’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività del mutamento dello schemadecisorio e il “comportamento collaborativo con il giudicante” che rivela laparte, la quale manifesti la propria disponibilità al passaggio al modellodecisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare ilsuperamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.Secondo la Corte costituzionale, l’adesione prestata al modello decisionaledella sentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando cosìla concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali edelle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenzanei 30 giorni successivi”.Avuto riguardo alla compatibilità dell’istanza ex art. 281 sexies c.p.c. con ladisciplina della fase della decisione dinanzi al giudice di pace dettata dall’art.Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026321 c.p.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, e sul se lastessa istanza, agli effetti dell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, si riveliimprontata a un criterio di ragionevolezza secondo gli argomenti illustratinella sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020, Cass. n.21876/2023 in precedenza menzionata ha rilevato che:1) il processo dinanzi al giudice di pace, a differenza di quello davanti altribunale, non contempla le ipotesi alternative della decisione aseguito di trattazione scritta o mista, ma solo la decisione a seguitodi discussione orale (art. 321 c.p.c.);2) prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, l’art. 321c.p.c. non prevedeva che la sentenza del giudice di pace venissepronunciata in udienza al termine della discussione, limitandosi adisporre il deposito in cancelleria entro quindici giorni;3) non può negarsi la funzione acceleratoria dell’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. rivolta al giudice di pace con riferimento alle modalità didiscussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazionedella stessa, atteso che «imporre siffatto onere alla parte, al fine dipreservare il diritto all’equa riparazione, comporta comunque unaeffettività del mutamento dello schema decisorio e denota uncomportamento collaborativo della stessa parte, volto ad accelerareil procedimento; con l’istanza di decisione a seguito di trattazioneorale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., la parte rinuncia, infatti, allapossibile richiesta di concessione di un termine per il deposito dimemorie conclusionali; l’adesione prestata al modello decisionaledella sentenza semplificata consente, poi, al giudice di pace didecidere la causa all’esito della discussione orale nella stessa udienza,dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragionidella decisione; la sentenza, infine, si intende pubblicata già con lasottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene, conesonero della cancelleria dalla pubblicazione e dalla comunicazionedella sentenza altrimenti prescritte nei casi ordinari.».Nel caso di specie, anche a voler prescindere dal comportamentoNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026collaborativo esigibile ad opera della parte, non risulta che vi sia stata ladiscussione orale (avendo la ricorrente rappresentato di aver, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisato le conclusioni chiedendo che la causa fossetrattenuta in decisione) e, in ogni caso, il giudice di pace avrebbe dovutodepositare in cancelleria la sentenza nei successivi 15 giorni (i quali, comeè noto, non sono perentori, pur potendo, nel caso in cui le inerzie sianoreiterate e protratte, comportare responsabilità sul piano disciplinare),laddove, sulla base del modulo decisorio di cui all’art. 281 sexies, il giudiceè tenuto a pronunciare sentenza al termine della discussione orale dellacausa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione.

E’ evidente la finalità acceleratoria chein tal modo viene assicurata.Non è possibile equiparare la precisazione delle conclusioni con la richiestadi spedizione a sentenza all’istanza ex art. 281-sexies c.p.c., atteso chequest’ultimo rappresenta un rimedio tipizzato e nominato, richiestoespressamente dalla legge “Pinto”, non è assorbita dalla dinamica ordinariadel giudizio davanti al giudice di pace e non costituisce un atto regressivo,ma un atto sollecitatorio qualificato richiesto ex lege.In quest’ottica, va:negato valore sostitutivo alla mera precisazione delle conclusioni;affermato un onere specifico di attivazione dell’istanza ex art. 281-sexies;escluso che tale istanza sia inutile o regressiva (concetto, invece,nuovamente ribadito dalla ricorrente nella memoria illustrativa del14.11.2025);qualificata l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. come rimedio acceleratorioautonomo e necessario.Senza tralasciare che, in violazione del principio di autosufficienza, laricorrente ha omesso di trascrivere il verbale di udienza del 19.4.2019, intal guisa precludendo a questo Collegio qualsivoglia valutazione in ordinealla sua portata.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.,Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte di merito,con un passaggio logico, a suo dire, manifestamente illogico, affermato che“l’istanza ex art. 281 sexies cpc è ben più di un atto formale,teleologicamente funzionale al raggiungimento dello scopo, con effettivavalenza sollecitatoria”.2.1.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente, da ritenersi qui per integralmente reiterate.Va, peraltro, posto in rilievo che la motivazione resa dalla corte d’appello sipone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo, sulla basedella valorizzazione di quanto statuito da Cass. n. 21876/2023 e dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 121/2020, affermato che il rimediopreventivo all’irragionevole durata del processo rappresentato dallarichiesta di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281sexies c.p.c. era applicabile anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di pacee che la valutazione sull’incidenza quanto alla tempistica di definizione delprocesso presupposto della detta modalità era stata già compiuta dallegislatore ex ante, sicchè non poteva essere demandata al giudicedell’istanza di indennizzo.3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 e 6, §§ 1 e 13, CEDU,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte dimerito riconosciuto in suo favore l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto, nonostante fosse incontestato che quest’ultimo sifosse protratto per un termine irragionevole pari a 3 anni e 7 mesi.3.1.

Il motivo è all’evidenza inammissibile, in quanto presuppone, dandoloanzi per scontato, il superamento dell’ostacolo preclusivo rappresentatodalla inammissibilità dell’istanza di equo indennizzo proposta dalla Fogu permancato esperimento dei rimedi preventivi e, nella specie, dell’istanza didefinizione ex art. 281 sexies c.p.c..4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026da dispositivo.In base all’art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «Non èsoggetto al contributo unificato (…) il processo di cui all’articolo 3 della legge24 marzo 2001, n. 89».

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. La Corte d’appello di Sassari, con decreto del 22.3.2024, dichiaravainammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento civile(opposizione a d.i.) ancora pendente dinanzi al Giudice di pace di Sassari,Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026per non aver la Fogu presentato nel termine indicato dall’art. 2, comma 2bis, l. n. 89/2001 l’istanza di definizione della causa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c..2. Sull’opposizione della Fogu, la Corte d’appello di Cagliari rigettava ilgravame, affermando che la stessa non aveva esperito il rimedio preventivoall’irragionevole durata del processo rappresentato dalla richiesta didecisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c.,applicabile anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di pace, e che lavalutazione sull’incidenza quanto alla tempistica di definizione del processopresupposto della detta modalità era stata già compiuta dal legislatore exante, sicchè non poteva essere demandata al giudice dell’istanza diindennizzo.3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Fogu SalvatoricaSarina sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1-ter e 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 (inserito, ilprimo, dalla l. n. 208/2015, nella formulazione antecedente alla sostituzionedi cui al d.lgs. n. 149/2022) e 12 preleggi, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, nellaspecie, la precisazione delle conclusioni con la richiesta di spedizione asentenza del giudizio era già avvenuta prima della scadenza dei termini dicui all’art. 2, comma 2-bis, citato, sicchè la richiesta di discussione orale exart. 281 sexies c.p.c. avrebbe semmai fatto regredire lo stato delprocedimento allungandone i tempi di definizione.1.1. Il motivo è infondato.Questa Sezione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21876 del 21/07/2023) ha giàaffermato che nei processi civili davanti al giudice di pace, ai finidell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione deltermine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedioNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, purcostituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nellaformulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022),che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussioneorale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti algiudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunquefunzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione dellacausa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.Com’è noto, l’art. 1-bis (Rimedi all’irragionevole durata del processo) dellalegge 24 marzo 2001, n. 89, inserito dall’art. 1, comma 777, lettera a),della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: «1. La parte di unprocesso ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto ilprofilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6,paragrafo 1, della Convenzione stessa.Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subitoun danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole duratadel processo ha diritto ad una equa riparazione».Il primo comma dell’art. 1-ter (Rimedi preventivi) della legge n. 89 del2001, anch’esso inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nella formulazionequi operante, antecedente alla sostituzione operatane dal d.lgs. n. 149 del2022, prescrive poi: «1. Ai fini della presente legge, […] Nelle cause in cuinon si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in gradodi appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione aseguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice diprocedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cuiall'articolo 2, comma 2-bis. […]».La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell’art. 2(Diritto all’equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo: «1. Èinammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto cheNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo dicui all’articolo 1-ter». Tra i rimedi preventivi nei processi civili il precedenteart. 1 ter contempla, come detto, la richiesta di decisione a seguito ditrattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. almeno sei mesi primache siano trascorsi i termini di cui all’art. 2 comma 2 bis.Infine, l’art. 321 c.p.c., prima della riscrittura operatane dal d.lgs. n. 149del 2022, disponeva: «Il giudice di pace, quando ritiene matura la causaper la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere lacausa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalladiscussione”. Solo il riformato art. 321 c.p.c. prescrive, infatti, che: “Ilgiudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede aisensi dell'articolo 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entroquindici giorni dalla discussione».Ai fini della questione oggetto del presente giudizio, assume particolarerilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020, giacchéspecificamente inerente ai rimedi preventivi introdotti per i processi civilidalla legge n. 208 del 2015. Questa sentenza prese in esame propriol’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., evidenziando l’effettività del mutamento dello schemadecisorio e il “comportamento collaborativo con il giudicante” che rivela laparte, la quale manifesti la propria disponibilità al passaggio al modellodecisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare ilsuperamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.Secondo la Corte costituzionale, l’adesione prestata al modello decisionaledella sentenza semplificata consente, infatti, “di decidere la causa all’esitodella discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando cosìla concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali edelle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenzanei 30 giorni successivi”.Avuto riguardo alla compatibilità dell’istanza ex art. 281 sexies c.p.c. con ladisciplina della fase della decisione dinanzi al giudice di pace dettata dall’art.Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026321 c.p.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, e sul se lastessa istanza, agli effetti dell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, si riveliimprontata a un criterio di ragionevolezza secondo gli argomenti illustratinella sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020, Cass. n.21876/2023 in precedenza menzionata ha rilevato che:1) il processo dinanzi al giudice di pace, a differenza di quello davanti altribunale, non contempla le ipotesi alternative della decisione aseguito di trattazione scritta o mista, ma solo la decisione a seguitodi discussione orale (art. 321 c.p.c.);2) prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, l’art. 321c.p.c. non prevedeva che la sentenza del giudice di pace venissepronunciata in udienza al termine della discussione, limitandosi adisporre il deposito in cancelleria entro quindici giorni;3) non può negarsi la funzione acceleratoria dell’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. rivolta al giudice di pace con riferimento alle modalità didiscussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazionedella stessa, atteso che «imporre siffatto onere alla parte, al fine dipreservare il diritto all’equa riparazione, comporta comunque unaeffettività del mutamento dello schema decisorio e denota uncomportamento collaborativo della stessa parte, volto ad accelerareil procedimento; con l’istanza di decisione a seguito di trattazioneorale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., la parte rinuncia, infatti, allapossibile richiesta di concessione di un termine per il deposito dimemorie conclusionali; l’adesione prestata al modello decisionaledella sentenza semplificata consente, poi, al giudice di pace didecidere la causa all’esito della discussione orale nella stessa udienza,dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragionidella decisione; la sentenza, infine, si intende pubblicata già con lasottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene, conesonero della cancelleria dalla pubblicazione e dalla comunicazionedella sentenza altrimenti prescritte nei casi ordinari.».Nel caso di specie, anche a voler prescindere dal comportamentoNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026collaborativo esigibile ad opera della parte, non risulta che vi sia stata ladiscussione orale (avendo la ricorrente rappresentato di aver, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisato le conclusioni chiedendo che la causa fossetrattenuta in decisione) e, in ogni caso, il giudice di pace avrebbe dovutodepositare in cancelleria la sentenza nei successivi 15 giorni (i quali, comeè noto, non sono perentori, pur potendo, nel caso in cui le inerzie sianoreiterate e protratte, comportare responsabilità sul piano disciplinare),laddove, sulla base del modulo decisorio di cui all’art. 281 sexies, il giudiceè tenuto a pronunciare sentenza al termine della discussione orale dellacausa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione. E’ evidente la finalità acceleratoria chein tal modo viene assicurata.Non è possibile equiparare la precisazione delle conclusioni con la richiestadi spedizione a sentenza all’istanza ex art. 281-sexies c.p.c., atteso chequest’ultimo rappresenta un rimedio tipizzato e nominato, richiestoespressamente dalla legge “Pinto”, non è assorbita dalla dinamica ordinariadel giudizio davanti al giudice di pace e non costituisce un atto regressivo,ma un atto sollecitatorio qualificato richiesto ex lege.In quest’ottica, va:negato valore sostitutivo alla mera precisazione delle conclusioni;affermato un onere specifico di attivazione dell’istanza ex art. 281-sexies;escluso che tale istanza sia inutile o regressiva (concetto, invece,nuovamente ribadito dalla ricorrente nella memoria illustrativa del14.11.2025);qualificata l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. come rimedio acceleratorioautonomo e necessario.Senza tralasciare che, in violazione del principio di autosufficienza, laricorrente ha omesso di trascrivere il verbale di udienza del 19.4.2019, intal guisa precludendo a questo Collegio qualsivoglia valutazione in ordinealla sua portata.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.,Numero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte di merito,con un passaggio logico, a suo dire, manifestamente illogico, affermato che“l’istanza ex art. 281 sexies cpc è ben più di un atto formale,teleologicamente funzionale al raggiungimento dello scopo, con effettivavalenza sollecitatoria”.2.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente, da ritenersi qui per integralmente reiterate.Va, peraltro, posto in rilievo che la motivazione resa dalla corte d’appello sipone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo, sulla basedella valorizzazione di quanto statuito da Cass. n. 21876/2023 e dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 121/2020, affermato che il rimediopreventivo all’irragionevole durata del processo rappresentato dallarichiesta di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281sexies c.p.c. era applicabile anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di pacee che la valutazione sull’incidenza quanto alla tempistica di definizione delprocesso presupposto della detta modalità era stata già compiuta dallegislatore ex ante, sicchè non poteva essere demandata al giudicedell’istanza di indennizzo.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 e 6, §§ 1 e 13, CEDU,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte dimerito riconosciuto in suo favore l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto, nonostante fosse incontestato che quest’ultimo sifosse protratto per un termine irragionevole pari a 3 anni e 7 mesi.3.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, in quanto presuppone, dandoloanzi per scontato, il superamento dell’ostacolo preclusivo rappresentatodalla inammissibilità dell’istanza di equo indennizzo proposta dalla Fogu permancato esperimento dei rimedi preventivi e, nella specie, dell’istanza didefinizione ex art. 281 sexies c.p.c..4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeNumero registro generale 18635/2024Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 15095/2026Data pubblicazione 19/05/2026da dispositivo.In base all’art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «Non èsoggetto al contributo unificato (…) il processo di cui all’articolo 3 della legge24 marzo 2001, n. 89». P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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