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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32401/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la decisione di primo grado, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, che si limitano ad asserire la specificità dell'atto di gravame, senza enunciarne la portata critica; Rilevato, pertanto, che non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la decisione di primo grado, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, che si limitano ad asserire la specificità dell'atto di gravame, senza enunciarne la portata critica; Rilevato, pertanto, che non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris