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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00510/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 novembre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, emesso dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito della sentenza per illeciti edilizi, n. 59/07, divenuta definitiva 1'11 luglio 2007, ritenendo l'istanza mera riproposizione di identica istanza rigettata in data 14 ottobre 2020.

2. La ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., per essersi il giudice pronunciato de plano, senza richiedere alcuna parere all'ufficio di procura della Repubblica titolare del potere di eseguire la sentenza; si evidenzia inoltre che per oltre dieci anni la ricorrente ha effettuato il pagamento delle tasse relative all'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, pagamento che chiede le sia riconosciuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata richiesta del parere dell'Ufficio del pubblico ministero, potendo tale nullità essere eccepita solo dalla parte che ha interesse, Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, n. 9167 del 19/11/2020, dep. 08/03/2021, Talla, Rv. 281595 - 01 ), nel procedimento di esecuzione, qualora il decreto di inammissibilità della richiesta previsto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, si configura una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo, questi, il solo ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.

1.2. La ricorrente non ha evidenziato neppure alcun interesse concreto all'espressione del parere all'esito di un contraddittorio cautelare, se non quello al riconoscimento del pagamento delle tasse sull'immobile, interesse del tutto estraneo alla procedura di incidente d'esecuzione.2.

Va inoltre considerato che, effettivamente, la precedente istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione relativo alla medesima sentenza, rivolta al giudice dell'esecuzione in data 17 luglio 2020, di contenuto analogo a quella depositata il 12 novembre 2020, era stata, del pari, dichiarata inammissibile in data 14 novembre per "non luogo a provvedere", in considerazione della non attualità "per effetto della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. del 12 ottobre 2009".

Pertanto risulta evidente che la declaratoria di inammissibilità per reiterazione della medesima istanza, pronunciata dal giudice dell'esecuzione, trovava corretto fondamento in tale precedente decisum.

3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 novembre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, emesso dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito della sentenza per illeciti edilizi, n. 59/07, divenuta definitiva 1'11 luglio 2007, ritenendo l'istanza mera riproposizione di identica istanza rigettata in data 14 ottobre 2020. 2. La ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., per essersi il giudice pronunciato de plano, senza richiedere alcuna parere all'ufficio di procura della Repubblica titolare del potere di eseguire la sentenza; si evidenzia inoltre che per oltre dieci anni la ricorrente ha effettuato il pagamento delle tasse relative all'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, pagamento che chiede le sia riconosciuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata richiesta del parere dell'Ufficio del pubblico ministero, potendo tale nullità essere eccepita solo dalla parte che ha interesse, Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, n. 9167 del 19/11/2020, dep. 08/03/2021, Talla, Rv. 281595 - 01 ), nel procedimento di esecuzione, qualora il decreto di inammissibilità della richiesta previsto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, si configura una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo, questi, il solo ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione. 1.2. La ricorrente non ha evidenziato neppure alcun interesse concreto all'espressione del parere all'esito di un contraddittorio cautelare, se non quello al riconoscimento del pagamento delle tasse sull'immobile, interesse del tutto estraneo alla procedura di incidente d'esecuzione.2. Va inoltre considerato che, effettivamente, la precedente istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione relativo alla medesima sentenza, rivolta al giudice dell'esecuzione in data 17 luglio 2020, di contenuto analogo a quella depositata il 12 novembre 2020, era stata, del pari, dichiarata inammissibile in data 14 novembre per "non luogo a provvedere", in considerazione della non attualità "per effetto della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. del 12 ottobre 2009". Pertanto risulta evidente che la declaratoria di inammissibilità per reiterazione della medesima istanza, pronunciata dal giudice dell'esecuzione, trovava corretto fondamento in tale precedente decisum. 3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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