CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 05423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo del 28/2/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità; Rilevato che la notifica di fissazione dell'odierna udienza è stata effettuata in data 6/12/2023 con deposito in cancelleria e che questa è regolare in quanto quella in precedenza effettuata presso la casella pec del difensore in data 5/12/2023 e 6/12/2023 è risultata impossibile; Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso, formulata peraltro in termini generici ed astratti, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità non aveva costituito oggetto di appello (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Rilevato che comunque la motivazione resa in ordine alla dichiarazione di responsabilità e -con i riferimenti al decreto, all'aggravamento della misura disposto e a quanto costatato dalla p.g.- adeguata e coerente e come tale non risulta sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C