CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alleaggravanti contestate ed al conseguente complessivo trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma erigettare nel resto il ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss. C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 settembre 2025 la Corte di Appello di Roma, in riforma dellasentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Roma in data 11 novembre2021, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla contestata rapina aggravata in concorso,perché insufficiente o contraddittoria la prova di aver commesso il fatto, ha dichiarato costuicolpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro direclusione ed euro 1.000 di multa, previo riconoscimento di circostanze attenuanti genericheequivalenti alla recidiva.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia sulla base di due motivi con i quali ha eccepito:la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, con riferimentoall’affermazione di responsabilità, avendo la Corte di appello effettuato una diversavalutazione del compendio probatorio senza fornire una spiegazione logicamente piùcoerente con le risultanze processuali rispetto alla decisione di primo grado, che, alcontrario, aveva valorizzato elementi di indubbia rilevanza (le indicazioni fornite dallapersona offesa sull’aggressore che non potevano riferirsi al [OSCURATO:PERSONA] – la presenza dialcuni tatuaggi, l’inflessione dialettale napoletana, l’altezza - , il riconoscimento sulla base diuna fotografia risalente nel tempo);la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delleaggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. (quanto alle più persone riunite,non era stato indicato il contributo causale, materiale o morale, di ciascun concorrente allarealizzazione del reato; quanto all’uso dell’arma, la descrizione della persona offesa dovevaritenersi generica, atteso il riferimento ad una lama che si intravedeva dalla manica delgiubbotto indossato dal rapinatore).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.2. Deve premettersi che la recente riforma processuale attuata con d.lgs. n. 150 del2022, modificando l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, ha limitato l'obbligo dellarinnovazione istruttoria, previsto per l’appello del pubblico ministero contro una sentenza diproscioglimento, alle sole prove dichiarative in primo grado assunte nel corso del giudiziodibattimentale ovvero nell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a normadegli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen., così escludendo l'operatività ditale obbligo per la valutazione di dichiarazioni cartolari come quelle di cui si discute nel casodi specie.Nella fattispecie in esame, infatti, il procedimento è stato celebrato con rito abbreviatonon condizionato ed il giudizio di primo grado si è concluso con l’assoluzione dell’imputato,ritenendo il tribunale che le dichiarazioni della persona offesa ed il riconoscimento effettuatoda una terza persona, così come acquisiti agli atti, presentassero elementi di contraddizioneed incertezza che non consentivano di addivenire con certezza all’individuazione delBevilacqua quale autore della rapina.La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto, sulla base delle stesse prove dichiarative,il [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato perché certa la sua identificazione ed erronea lavalutazione effettuata dal primo giudice.3. Permane, tuttavia, in caso di riforma della sentenza assolutoria, da parte del giudicedi appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, concorrente, e non alternativo, con quello dirinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello cheribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postulacomunque l'adozione di una motivazione rafforzata (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep.2023, B., Rv. 284493 – 03).La sentenza impugnata ha tenuto conto delle incertezze espresse dal primo giudice eha ritenuto di superarle con argomentazioni dotate, in effetti, di maggiore forza persuasiva.Ha a tal fine ritenuto essenziale il sicuro riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] effettuato dallapersona offesa e dal titolare dell’esercizio commerciale (soggetto ritenuto attendibile perchében conosceva l’imputato) dove la vittima si era recata perché costretta dal rapinatore;inoltre, ha ridimensionato – a fronte di tale dato di sicura rilevanza ai fini dell’affermazione diresponsabilità – gli elementi di perplessità espressi dal Tribunale, evidenziando, inparticolare, come il riconoscimento avvenne sulla base di foto segnaletiche effettuate primache il ricorrente effettuasse i tatuaggi riferiti dalla persona offesa. Anche gli ulteriori dati diincongruenza sono stati esaminati nel complesso del quadro probatorio e ritenuti irrilevanti(la percezione dell’altezza, l’inflessione dialettale).In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata è strutturata in manierarafforzata, in quanto svolge una critica argomentata della pronuncia di prima grado,pervenendo con più rigorosa forza argomentativa al giudizio di responsabilità.4. Il ricorso merita tuttavia accoglimento in relazione al riconoscimento delle contestatecircostanze aggravanti, posto che la corte di merito ritiene il reato “aggravato dal numero dipersone e dall’uso di armi” (pag. 3) senza alcuna motivazione a riguardo, confermando intermini apodittici l’indicazione del capo di imputazione.S’impone pertanto l’annullamento al riguardo della sentenza impugnata, con rinvio allacorte romana per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti dell'uso di un'armae delle più persone riunite con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]