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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 25997/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, in quanto non si tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno applicato la circostanza aggravante della recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) la quale, seppur in giudizio di subvalenza, incide sul tempo necessario a far maturare la prescrizione; pertanto, il reato non risulta prescritto anteriormente alla data della sentenza di secondo grado come erroneamente affermato nel motivo di ricorso in esame (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, in quanto non si tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno applicato la circostanza aggravante della recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) la quale, seppur in giudizio di subvalenza, incide sul tempo necessario a far maturare la prescrizione; pertanto, il reato non risulta prescritto anteriormente alla data della sentenza di secondo grado come erroneamente affermato nel motivo di ricorso in esame (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore
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