CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e si invoca la derubricazione nel delitto di furto aggravato, è inammissibile; considerato che la responsabilità del ricorrente è stata correttamente affermata dalla Corte territoriale sulla base della disponibilità di titoli di provenienza furtiva, mai adeguatamente giustificata, e chiaramente acquisiti al di fuori dei canali ordinari e leciti di circolazione; rilevato che la Corte d'appello si è conformata all'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dalla mancata o inattendibile indicazione della provenienza del bene, indice di volontà di occultamento e, quindi, sintomo della consapevolezza dell'origine illecita; richiamato altresì il principio, più volte affermato (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), secondo cui il dolo eventuale di ricettazione sussiste quando l'agente accetti consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di provenienza illecita, senza che sia sufficiente la semplice negligenza nella verifica della provenienza, rilevante solo nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod. pen.; precisato inoltre che non è richiesto all'imputato di dimostrare la liceità del possesso, ma solo di offrire una spiegazione plausibile della sua origine, quale onere di allegazione suscettibile di orientare la valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914); ribadito, infine, che è stato più specificamente chiarito (Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929) come la ricezione di assegni bancari al di fuori delle regole ordinarie di circolazione integri di per sé la consapevolezza della provenienza illecita, trattandosi di titoli che non possono legittimamente essere acquisiti da soggetti ignoti; osservato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva, poiché la relativa censura non risulta proposta nei motivi di appello ed è pertanto preclusa in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la questione non fu oggetto di gravame e che il ricorrente, nel presente giudizio, non ha contestato tale circostanza né allegato eventuali omissioni nel riepilogo dei motivi d'appello compiuto dai giudici di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C